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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 31342/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del 18 marzo 2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, volto a lamentare la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con la quale la Corte di appello ha escluso il compimento di errori da parte dell'addetta all'esercizio commerciale nell'inserimento dei dati relativi alla carta di credito, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha fornito sul punto adeguata risposta e la motivazione non è contraddittoria o illogica; - che il secondo motivo, volto ad invocare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è anch'esso manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni che non permettono di applicare detta disposizione, evidenziando i plurimi precedenti per reati contro il patrimonio; - che il terzo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato, avendo la Corte di appello diffusamente spiegato le ragioni che l'hanno guidata nel determinare il trattamento sanzionatorio inammissibile e la motivazione fornita non presenta contraddizioni o manifeste illogicità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/06/2022.

CANC

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del 18 marzo 2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, volto a lamentare la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con la quale la Corte di appello ha escluso il compimento di errori da parte dell'addetta all'esercizio commerciale nell'inserimento dei dati relativi alla carta di credito, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha fornito sul punto adeguata risposta e la motivazione non è contraddittoria o illogica; - che il secondo motivo, volto ad invocare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è anch'esso manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni che non permettono di applicare detta disposizione, evidenziando i plurimi precedenti per reati contro il patrimonio; - che il terzo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato, avendo la Corte di appello diffusamente spiegato le ragioni che l'hanno guidata nel determinare il trattamento sanzionatorio inammissibile e la motivazione fornita non presenta contraddizioni o manifeste illogicità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/06/2022. CANC
Sentenza Cassazione n. 31342/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris