Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:52
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
27 marzo 2007
Causa F‑87/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Funzionari — Retribuzione — Indennità di prima sistemazione — Esperto nazionale distaccato nominato funzionario — Ripetizione dell’indebito — Irricevibilità manifesta»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA], ex esperto nazionale distaccato divenuto
funzionario delle Comunità europee, chiede, da un lato, l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina
in data 22 agosto 2005 che gli nega la concessione dell’indennità di prima sistemazione e che ordina il recupero delle somme
versate a tale titolo, adottata insieme alle decisioni della stessa autorità che respingono, rispettivamente, in data 17 ottobre
2005 la sua domanda di riesame della summenzionata decisione del 22 agosto 2005 e, in data 10 maggio 2006 il suo reclamo,
e, dall’altro, il risarcimento del preteso danno da lui subìto.
Decisione:
Il ricorso è dichiarato manifestamente irricevibile. Il Consiglio sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese
del sig. [OSCURATO:PERSONA].
Massime
Procedura — Decisione adottata con ordinanza motivata — Presupposti — Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente
infondato in diritto
(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 111; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; decisione del Consiglio
2004/752, art. 3, n. 4)
Nell’ipotesi di un ricorso manifestamente irricevibile, la possibilità, prevista dall’art. 111 del regolamento di procedura
del Tribunale di primo grado, di statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento si applica non solo ai casi
in cui la violazione delle norme in materia di ricevibilità è evidente e flagrante a tal punto che non può essere invocato
alcun serio argomento a favore della ricevibilità, ma anche ai casi in cui il collegio giudicante, dopo la lettura del fascicolo,
ritenendosi sufficientemente edotto dai documenti agli atti, è completamente convinto dell’irricevibilità del ricorso, in
particolare per il fatto che quest’ultimo viola i requisiti stabiliti da costante giurisprudenza e, inoltre, ritiene che lo
svolgimento di un’udienza non potrebbe fornire alcun minimo elemento nuovo a tale riguardo. In una siffatta ipotesi il rigetto
del ricorso con ordinanza motivata non solo contribuisce all’economia processuale, ma risparmia altresì alle parti i costi
che comporterebbe lo svolgimento di un’udienza.
Tale è il caso allorché il ricorrente, in violazione della costante giurisprudenza secondo cui il funzionario, in presenza
di una decisione che gli arreca pregiudizio, deve ricorrere alla procedura di reclamo prevista all’art. 90, n. 2, dello Statuto,
presenta una semplice domanda sollecitando il riesame di un atto che costituisce manifestamente un atto lesivo e, in seguito,
un reclamo contro la risposta dell’amministrazione a tale domanda, non rispettando i termini di reclamo e di ricorso previsti
agli artt. 90 e 91 dello Statuto.
Inoltre, l’indicazione, contenuta nella decisione che ha respinto la domanda presentata dal ricorrente contro l’atto lesivo,
secondo la quale tale decisione poteva essere oggetto di un reclamo, non può permettere l’applicazione della giurisprudenza
sull’errore scusabile a favore del ricorrente, in quanto nella fattispecie non è soddisfatta la condizione di applicabilità
di tale giurisprudenza relativa al verificarsi di una comprensibile confusione nella mente di un funzionario che ha dato prova
della diligenza richiesta a una persona normalmente accorta; infatti il ricorrente ha deciso volontariamente, e non a causa
di un comportamento dell’istituzione tale da indurlo in errore, di reagire contro l’atto lesivo con la presentazione di una
domanda; in tali circostanze, la giurisprudenza sull’errore scusabile potrebbe essere invocata dal ricorrente soltanto se
quest’ultimo, dubitando della regolarità del procedimento avviato con la presentazione della domanda e apprestandosi a presentare
un reclamo entro il prescritto termine di tre mesi a decorrere dalla data dell’atto lesivo, vi avesse rinunciato poiché la
summenzionata indicazione l’aveva convinto della regolarità della procedura inizialmente intrapresa.
(v. punti 15, 16, 19, 20 e 23-26)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 7 giugno 1991, causa T‑14/91, Weyrich/Commissione (Racc. pag. II‑235, punti 32 e 34); 1° aprile 2003,
causa T‑11/01, Mascetti/Commissione ( Racc. PI pagg. I‑A‑117 e II‑579, punto 33)
Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2006, causa F‑27/05, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑1‑47 e II‑A‑1‑159,
punto 36)