Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02731/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]- RANDAGISMO dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 29 / 01/2026 C .

C . dott.Vittoria AMIRANTE Consiglier a R.G. n. 25595 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25595del ruolo generale dell’anno 2022, proposto PETTI Marisa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 83L45 E791R) rappresentata e difes a da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68E04 A783K) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ( P .

I .: 01009680628), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a dell’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65D17 A783M) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Beneventon. 623/2022, pubblicatain data 16 marzo 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA]- taria Locale (ASL) di Beneventoper ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura a seguito di un incidente stradale, a suo dire causato da alcuni cani randagi, di cui uno era entrato in collisione con il veicolo, danneggiandolo.

Ric. n. 25595/2022 –Sez. 3 – A d. 29 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Sant’Agata de’ Goti, che ha condannato l’azienda convenuta a pagare all’attrice l’importo di € 1.220,00 oltre accessori.

Il Tribunale di Benevento, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata.

Ricorre la Petti, sulla base di quattro motivi (sebbene non nu- merati).

Resistecon controricorso la ASL di Benevento.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 - bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazionedell’art. art. 269 c.p.c. in relazione all’ art. 360 cpc n.3».

La ricorrente deduce, testualmente, quanto segue: « [OSCURATO:PERSONA]- nale di Benevento, nell’accogliere il gravame proposto dall’Asl di Benevento a pagina 1 della sentenza, così motivava: “Invero il giudice di prime cure ebbe a non considerare la chiamata in causa del Comune di San’Agata de’ Goti, accogliendo la do- manda risarcitoria della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ASL di Benevento, pur non sussistendo i presupposti di responsabilità di detto ente”.

Tuttavia, come si evince dagli atti di causa, la chiamata del terzo, così come formulata dall’ASL, non è stata ritualmente posta in essere».

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente ha dedotto esclusivamente la responsabilità della ASL di Benevento e proposto la sua domanda esclusivamente nei confronti di quest’ultima.

Ric. n. 25595/2022 –Sez. 3 – A d. 29 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 Il Comune di Sant’Agata de’ Goti non risulta, né in primo, né in secondo grado, avere assunto la qualità di parte del presente giudizio.

Non può ritenersi, pertanto, che la stessa ricorrente abbia alcun concreto interesse a contestare la regolarità della chiamata in causa di un terzo, che sarebbe stata operata dall’azienda con- venuta, dal momento che la concreta evocazione nel giudizio del terzo in questione, di fatto, non ha mai avuto luogo. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione della l. 24 no- vembre 2001 n. 16nonché della l. 14 agosto 1991 n. 281 , in relazione all’art. 360 cpc n. 3».

La ricorrente contestala decisione impugnata nella parte in cui «il Tribunale di Benevento afferma che, in base al quadro nor- mativo, costituito dalla legge quadro nazionale e da quella re- gionale, non ci sarebbe un obbligo per la ASL di controllo con- tinuo del territorio comunale ma solo un obbligo specifico di interventoper la cattura dell’animale randagio a seguito di se- gnalazione», sostenendo che, al contrario, «la disciplina stabi- lita a livello nazionale dalla L. 14 agosto 1991, n. 281 ha de- mandato la competenza a legiferare in materia di randagismo alle Regioni e la Regione Campania, con la L. 24 novembre 2001, n. 16 (oggi abrogata, ma vigente all’epoca dei fatti), ha affidato la competenza della vigilanza e del controllo del randa- gismo, con accalappiamento e trasferimento degli animali ran- dagi nei canili pubblici, aiservizi veterinari della ASL, mentre ha riservato ai Comuni il compito di munirsi dei canili nei quali ricoverare i cani catturati e quello di risanare le strutture esi- stenti».

La contesta, altresì, nella parte in cui « il Tribunale di Bene- vento, ancora una volta, al solo fine di escludere qualsiasi re- sponsabilità dell’ASL, afferma che l’attore non ha dato prova che alla P.A. – nel periodo in cui si verificò il sinistro – fosse giunta segnalazione di cani vaganti in quella determinata Ric. n. 25595/2022 –Sez. 3 – A d. 29 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 zona», sostenendo che «la responsabilità dell’Asl non discende da un obbligo di segnalazione a monte e tanto meno la respon- sabilità della P.A. può essere esclusa dalla prova che avrebbe dovuto fornire l’attore circa detta segnalazione».

Contesta, infine, l’affermazione del tribunale secondo la quale «l’attore non avrebbe fornito la prova che trattavasi di cane vagante, introducendo lo stesso la categoria dei cani di masse- ria ovvero “di cagna in calore”», sostenendo che «anche i pre- sunti cani di masserie presenti in quella zona – che vagavano senza meta sulla pubblica strada –rientrano nel più ampio ge- nus dei cani vaganti».

Il motivo è infondato. 2.1 Il Tribunale di Benevento, nel rigettare la domanda della ricorrente, ha affermato quanto segue: «non vi è prova che il cane che attraversò improvvisamente la carreggiata urtando [OSCURATO:PERSONA] fosse un cane vagante con presenza persistente in zona e comunque che fosse stato segnalato all’ASL per la cat- tura»; … «all’ASL non spetta la vigilanza sul territorio e la ri- cerca dei cani vaganti» … «… l’attore in primo grado ebbe ad allegare che il cane vagante faceva parte di un gruppo che at- traversò in velocità la carreggiata inseguendosi, fenomeno ti- pico che si ha quando vi è una cagna in calore che attira l’at- tenzione di tanti cani che la vogliono far propria.

In tali casi i cani coinvolti sono sia cani vaganti, sia cani di masserie presenti nella zona di campagna in cui avvenne il fatto». 2.2La sentenza impugnata risulta fondata su una doppia ratio decidendi.

Oltre ad escludere la avvenuta dimostrazione di una condotta colposa omissiva della ASL in nesso di causa con l’evento dan- noso per la sua mancata cattura, il tribunale ha, infatti,altresì ritenuto insufficiente la prova (certamente a carico della parte attrice che si assume danneggiata)della circostanza di fatto che il caneche avrebbe causato, in concreto, il danno dedotto dalla Ric. n. 25595/2022 –Sez. 3 – A d. 29 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 ricorrente (così come tutti o almeno alcuni di quelli del gruppo di cui faceva parte) fosse effettivamente un cane “ vagante ” e non un cane di proprietà privata temporaneamente sfuggito al controllo del proprietario.

Le due indicate rationes decidendisono autonome e ognuna di esse è da sola sufficiente a sostenere la decisione.

Anche a prescindere dalla prima ratio, la seconda non può rite- nersi efficacemente censurata nella presente sede, il che as- sorbe ogni altra questione.

Si tratta, infatti, di una ratio decidendifondata sulla valutazione delle prove, che è riservata al giudice del merito ed è insinda- cabilenel giudizio di legittimità.

Non può condividersi, d’altra parte, l’assunto della stessa ricor- rente, secondo la quale dovrebbero definirsi “vaganti” tutti i cani che, anche solo temporaneamente, non si trovano sotto il diretto controllo del proprietario.

Né risulta in qualche modo che sia stato allegato e, tanto meno, sufficientemente provato, che il cane che ha causato il danno alla ricorrente si trovasse effet- tivamente a “vagare senza meta” da un apprezzabile lasso di tempo nella zona, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito in base ad un insindacabile valutazione del materiae probatorio. 2.3Quanto sin qui rilevato ha carattere assorbente di ogni altra questione.

Per completezza di esposizione, si rileva, comunque, che nean- che l’altra ratio decidendia sostegno della sentenza impugnata, fondata sulla carenza di una condotta colp os a omissiva della ASL in nesso di causa con l’evento dannoso dedotto , per la mancata cattura del cane, può ritenersi efficacemente censu- rata.

Secondo iprincipi di diritto enunciati da questa Corte, infatti, «la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c., e non Ric. n. 25595/2022 –Sez. 3 – A d. 29 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 da quelle stabilite dall’art. 2052 c.c., sicché presuppone l’alle- gazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in con- creto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell’ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi» (Cass., Sez. 3, n. 18954 del 31/07/2017); tali principi risultano, da ultimo, ribaditi e precisati nel senso per cui « è onere del danneggiato provare la colpa della pubblica ammini- strazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito: l’ele- mento soggettivo del fatto illecito non può essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione dell’insufficiente organizzazione del ser- vizio di prevenzione del randagismo; solo una volta fornita que- sta prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio della “concretizzazione del rischio” (il quale è criterio di spiegazione causale, non già di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell’avverarsi del rischio che la norma violata mirava a preve- nire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa cor- retta avrebbe evitato il danno» (Cass. Sez. 3, n. 16788 del 23/06/2025).

La ricorrente contesta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la ASL(in base alla legislazione regio- nale vigente), nello svolgere il compito di cattura dei cani va- ganti, opererebbe solo “su segnalazione” e non avrebbe, in- vece, compiti di vigilanza sul territorio al fine della prevenzione del randagismo.

Sostiene, invece, che l’azienda dovrebbe atti- varsi autonomamente per individuare e catturare i cani vaganti.

Ric. n. 25595/2022 –Sez. 3 – A d. 29 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 Orbene, in base ai principi di diritto appena esposti, tale speci- fica questione deve ritenersi, in realtà, irrilevante ai fini della decisione della presente controversia.

Anche ad ammettere che la ASL debba attivarsi autonoma- mente per individuare e catturare i cani vaganti, come sostiene la ricorrente, ciò non basterebbe, infatti, per affermare la re- sponsabilità di quest’ultima per una condotta colposa omissiva avente efficacia causale relativamente all’evento dannoso de- dotto, in mancanza della prova che fosse possibile ed esigibile, in concreto, la cattura del cane vagante che ha causato il danno dedotto in giudizio, prima del fatto.

A tal fine, infatti, come più sopra chiarito, non è sufficiente in- dividuare l’ente preposto al controllo del randagismo ed alla ri- cerca ed individuazione dei cani vaganti da catturare.

Non essendo né possibile, né esigibile (né dalla ASL, né da altri enti), la definitiva e completa eliminazione del fenomeno del randagismo e la sollecita cattura di tutti i cani vaganti che pos- sano venire a trovarsi presenti sul territorio di competenza, ai fini di un’azione risarcitoria è, comunque, necessario che il dan- neggiato dimostri che,nel caso di specie, la cattura dell’animale vagante che gli ha causato il danno era in concreto possibile, o perché vi erano state precise segnalazioni della sua presenza sul territorio di competenza dell’ente preposto alla cattura, o per altre ragioni.

Solo in tal caso, infatti, la mancata cattura di quello specifico animale potrebbe effettivamente ritenersi determinata da una colposa condotta omissiva dell’ente preposto.

Nella specie, il tribunale ha escluso, almeno implicitamente, che sia stata fornita adeguata prova di una siffatta condotta colposa degli enti preposti alla prevenzione del randagismo, non es- sendo emerso dall’istruttoria che sarebbe stato possibile inter- venire efficacemente, onde evitare l’evento dannoso, per es- sere mancata la prova di segnalazioni di cani vaganti nella zona Ric. n. 25595/2022 –Sez. 3 – A d. 29 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 e di altri elementi tali da indurre a ritenere che un intervento sarebbe stato possibile, esigibile ed avrebbe effettivamente im- pedito l’evento dannoso.

D’altronde, la stessa ricorrente non fornisce (né deduce di aver allegato nel corso del giudizio di merito) alcun ulteriore con- creto elemento positivamente valutabile, in proposito: sostan- zialmente si limita, infatti, a sostenere che, poiché alla ASL spetterebbe il compito di prevenire il randagismo, individuando e catturando i cani vaganti, essa risponderebbe dei danni cau- sati da tutti i cani vaganti nel territorio di sua competenza,an- chea prescindere dalla prova che la mancata individuazione e cattura di quello specifico animale che ha causato il danno sia imputabile ad una concreta omissione colposa di una condotta possibile ed esigibile dell’ente a tanto preposto.

Ma un siffatto assunto non è affatto conforme ai principi di di- ritto affermati da questa Corte e sopra richiamati. 3.Con il terzo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 115 cpc , ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc».

Con il quartomotivo si denunzia « violazione dell’ art. 360 c.p.c. n. 5».

Il terzo e il quarto motivo sono connessi e, come tali, vanno esaminati congiuntamente.

La società ricorrente contesta l’affermazione del giudice di ap- pello secondo la quale la «ASL doveva essere mandata assolta da ogni responsabilità da parte del Giudice di Pace sulla base del principio che non ogni danno che si subisce può essere fatto ricadere sulla collettività, segnatamente quando si ha l’obbligo di guidare in modo prudente ed avveduto e senza che emer- gano specifiche responsabilità di terzi soggetti o enti».

I motivi in esame possono considerarsi assorbiti, in conse- guenza del rigetto del secondo motivo, essendo certamente as- sorbenti di ogni altra questione le rationes decidendi a fonda- mento della sentenza impugnata, di esclusione della condotta Ric. n. 25595/2022 –Sez. 3 – A d. 29 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 colposa omissiva della ASL e della natura vagante del cane che ha causato il danno.

In ogni caso, la generica affermazione del giudice di appello, con tali motivi contestata, non pare neanche potersi ritenersi una autonoma ratio decidendi, quanto una mera affermazione ad abundantiam, priva di effettivo e concreto valore decisorio. 4.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’azienda controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 800,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: rigetto)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]- RANDAGISMO dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 29 / 01/2026 C . C . dott.Vittoria AMIRANTE Consiglier a R.G. n. 25595 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25595del ruolo generale dell’anno 2022, proposto PETTI Marisa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 83L45 E791R) rappresentata e difes a da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68E04 A783K) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ( P . I .: 01009680628), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a dell’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65D17 A783M) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Beneventon. 623/2022, pubblicatain data 16 marzo 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA]- taria Locale (ASL) di Beneventoper ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura a seguito di un incidente stradale, a suo dire causato da alcuni cani randagi, di cui uno era entrato in collisione con il veicolo, danneggiandolo. Ric. n. 25595/2022 –Sez. 3 – A d. 29 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Sant’Agata de’ Goti, che ha condannato l’azienda convenuta a pagare all’attrice l’importo di € 1.220,00 oltre accessori. Il Tribunale di Benevento, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata. Ricorre la Petti, sulla base di quattro motivi (sebbene non nu- merati). Resistecon controricorso la ASL di Benevento. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 - bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazionedell’art. art. 269 c.p.c. in relazione all’ art. 360 cpc n.3». La ricorrente deduce, testualmente, quanto segue: « [OSCURATO:PERSONA]- nale di Benevento, nell’accogliere il gravame proposto dall’Asl di Benevento a pagina 1 della sentenza, così motivava: “Invero il giudice di prime cure ebbe a non considerare la chiamata in causa del Comune di San’Agata de’ Goti, accogliendo la do- manda risarcitoria della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ASL di Benevento, pur non sussistendo i presupposti di responsabilità di detto ente”. Tuttavia, come si evince dagli atti di causa, la chiamata del terzo, così come formulata dall’ASL, non è stata ritualmente posta in essere». Il motivo è inammissibile. La ricorrente ha dedotto esclusivamente la responsabilità della ASL di Benevento e proposto la sua domanda esclusivamente nei confronti di quest’ultima. Ric. n. 25595/2022 –Sez. 3 – A d. 29 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 Il Comune di Sant’Agata de’ Goti non risulta, né in primo, né in secondo grado, avere assunto la qualità di parte del presente giudizio. Non può ritenersi, pertanto, che la stessa ricorrente abbia alcun concreto interesse a contestare la regolarità della chiamata in causa di un terzo, che sarebbe stata operata dall’azienda con- venuta, dal momento che la concreta evocazione nel giudizio del terzo in questione, di fatto, non ha mai avuto luogo. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione della l. 24 no- vembre 2001 n. 16nonché della l. 14 agosto 1991 n. 281 , in relazione all’art. 360 cpc n. 3». La ricorrente contestala decisione impugnata nella parte in cui «il Tribunale di Benevento afferma che, in base al quadro nor- mativo, costituito dalla legge quadro nazionale e da quella re- gionale, non ci sarebbe un obbligo per la ASL di controllo con- tinuo del territorio comunale ma solo un obbligo specifico di interventoper la cattura dell’animale randagio a seguito di se- gnalazione», sostenendo che, al contrario, «la disciplina stabi- lita a livello nazionale dalla L. 14 agosto 1991, n. 281 ha de- mandato la competenza a legiferare in materia di randagismo alle Regioni e la Regione Campania, con la L. 24 novembre 2001, n. 16 (oggi abrogata, ma vigente all’epoca dei fatti), ha affidato la competenza della vigilanza e del controllo del randa- gismo, con accalappiamento e trasferimento degli animali ran- dagi nei canili pubblici, aiservizi veterinari della ASL, mentre ha riservato ai Comuni il compito di munirsi dei canili nei quali ricoverare i cani catturati e quello di risanare le strutture esi- stenti». La contesta, altresì, nella parte in cui « il Tribunale di Bene- vento, ancora una volta, al solo fine di escludere qualsiasi re- sponsabilità dell’ASL, afferma che l’attore non ha dato prova che alla P.A. – nel periodo in cui si verificò il sinistro – fosse giunta segnalazione di cani vaganti in quella determinata Ric. n. 25595/2022 –Sez. 3 – A d. 29 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 zona», sostenendo che «la responsabilità dell’Asl non discende da un obbligo di segnalazione a monte e tanto meno la respon- sabilità della P.A. può essere esclusa dalla prova che avrebbe dovuto fornire l’attore circa detta segnalazione». Contesta, infine, l’affermazione del tribunale secondo la quale «l’attore non avrebbe fornito la prova che trattavasi di cane vagante, introducendo lo stesso la categoria dei cani di masse- ria ovvero “di cagna in calore”», sostenendo che «anche i pre- sunti cani di masserie presenti in quella zona – che vagavano senza meta sulla pubblica strada –rientrano nel più ampio ge- nus dei cani vaganti». Il motivo è infondato. 2.1 Il Tribunale di Benevento, nel rigettare la domanda della ricorrente, ha affermato quanto segue: «non vi è prova che il cane che attraversò improvvisamente la carreggiata urtando [OSCURATO:PERSONA] fosse un cane vagante con presenza persistente in zona e comunque che fosse stato segnalato all’ASL per la cat- tura»; … «all’ASL non spetta la vigilanza sul territorio e la ri- cerca dei cani vaganti» … «… l’attore in primo grado ebbe ad allegare che il cane vagante faceva parte di un gruppo che at- traversò in velocità la carreggiata inseguendosi, fenomeno ti- pico che si ha quando vi è una cagna in calore che attira l’at- tenzione di tanti cani che la vogliono far propria. In tali casi i cani coinvolti sono sia cani vaganti, sia cani di masserie presenti nella zona di campagna in cui avvenne il fatto». 2.2La sentenza impugnata risulta fondata su una doppia ratio decidendi. Oltre ad escludere la avvenuta dimostrazione di una condotta colposa omissiva della ASL in nesso di causa con l’evento dan- noso per la sua mancata cattura, il tribunale ha, infatti,altresì ritenuto insufficiente la prova (certamente a carico della parte attrice che si assume danneggiata)della circostanza di fatto che il caneche avrebbe causato, in concreto, il danno dedotto dalla Ric. n. 25595/2022 –Sez. 3 – A d. 29 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 ricorrente (così come tutti o almeno alcuni di quelli del gruppo di cui faceva parte) fosse effettivamente un cane “ vagante ” e non un cane di proprietà privata temporaneamente sfuggito al controllo del proprietario. Le due indicate rationes decidendisono autonome e ognuna di esse è da sola sufficiente a sostenere la decisione. Anche a prescindere dalla prima ratio, la seconda non può rite- nersi efficacemente censurata nella presente sede, il che as- sorbe ogni altra questione. Si tratta, infatti, di una ratio decidendifondata sulla valutazione delle prove, che è riservata al giudice del merito ed è insinda- cabilenel giudizio di legittimità. Non può condividersi, d’altra parte, l’assunto della stessa ricor- rente, secondo la quale dovrebbero definirsi “vaganti” tutti i cani che, anche solo temporaneamente, non si trovano sotto il diretto controllo del proprietario. Né risulta in qualche modo che sia stato allegato e, tanto meno, sufficientemente provato, che il cane che ha causato il danno alla ricorrente si trovasse effet- tivamente a “vagare senza meta” da un apprezzabile lasso di tempo nella zona, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito in base ad un insindacabile valutazione del materiae probatorio. 2.3Quanto sin qui rilevato ha carattere assorbente di ogni altra questione. Per completezza di esposizione, si rileva, comunque, che nean- che l’altra ratio decidendia sostegno della sentenza impugnata, fondata sulla carenza di una condotta colp os a omissiva della ASL in nesso di causa con l’evento dannoso dedotto , per la mancata cattura del cane, può ritenersi efficacemente censu- rata. Secondo iprincipi di diritto enunciati da questa Corte, infatti, «la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c., e non Ric. n. 25595/2022 –Sez. 3 – A d. 29 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 da quelle stabilite dall’art. 2052 c.c., sicché presuppone l’alle- gazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in con- creto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell’ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi» (Cass., Sez. 3, n. 18954 del 31/07/2017); tali principi risultano, da ultimo, ribaditi e precisati nel senso per cui « è onere del danneggiato provare la colpa della pubblica ammini- strazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito: l’ele- mento soggettivo del fatto illecito non può essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione dell’insufficiente organizzazione del ser- vizio di prevenzione del randagismo; solo una volta fornita que- sta prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio della “concretizzazione del rischio” (il quale è criterio di spiegazione causale, non già di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell’avverarsi del rischio che la norma violata mirava a preve- nire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa cor- retta avrebbe evitato il danno» (Cass. Sez. 3, n. 16788 del 23/06/2025). La ricorrente contesta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la ASL(in base alla legislazione regio- nale vigente), nello svolgere il compito di cattura dei cani va- ganti, opererebbe solo “su segnalazione” e non avrebbe, in- vece, compiti di vigilanza sul territorio al fine della prevenzione del randagismo. Sostiene, invece, che l’azienda dovrebbe atti- varsi autonomamente per individuare e catturare i cani vaganti. Ric. n. 25595/2022 –Sez. 3 – A d. 29 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 Orbene, in base ai principi di diritto appena esposti, tale speci- fica questione deve ritenersi, in realtà, irrilevante ai fini della decisione della presente controversia. Anche ad ammettere che la ASL debba attivarsi autonoma- mente per individuare e catturare i cani vaganti, come sostiene la ricorrente, ciò non basterebbe, infatti, per affermare la re- sponsabilità di quest’ultima per una condotta colposa omissiva avente efficacia causale relativamente all’evento dannoso de- dotto, in mancanza della prova che fosse possibile ed esigibile, in concreto, la cattura del cane vagante che ha causato il danno dedotto in giudizio, prima del fatto. A tal fine, infatti, come più sopra chiarito, non è sufficiente in- dividuare l’ente preposto al controllo del randagismo ed alla ri- cerca ed individuazione dei cani vaganti da catturare. Non essendo né possibile, né esigibile (né dalla ASL, né da altri enti), la definitiva e completa eliminazione del fenomeno del randagismo e la sollecita cattura di tutti i cani vaganti che pos- sano venire a trovarsi presenti sul territorio di competenza, ai fini di un’azione risarcitoria è, comunque, necessario che il dan- neggiato dimostri che,nel caso di specie, la cattura dell’animale vagante che gli ha causato il danno era in concreto possibile, o perché vi erano state precise segnalazioni della sua presenza sul territorio di competenza dell’ente preposto alla cattura, o per altre ragioni. Solo in tal caso, infatti, la mancata cattura di quello specifico animale potrebbe effettivamente ritenersi determinata da una colposa condotta omissiva dell’ente preposto. Nella specie, il tribunale ha escluso, almeno implicitamente, che sia stata fornita adeguata prova di una siffatta condotta colposa degli enti preposti alla prevenzione del randagismo, non es- sendo emerso dall’istruttoria che sarebbe stato possibile inter- venire efficacemente, onde evitare l’evento dannoso, per es- sere mancata la prova di segnalazioni di cani vaganti nella zona Ric. n. 25595/2022 –Sez. 3 – A d. 29 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 e di altri elementi tali da indurre a ritenere che un intervento sarebbe stato possibile, esigibile ed avrebbe effettivamente im- pedito l’evento dannoso. D’altronde, la stessa ricorrente non fornisce (né deduce di aver allegato nel corso del giudizio di merito) alcun ulteriore con- creto elemento positivamente valutabile, in proposito: sostan- zialmente si limita, infatti, a sostenere che, poiché alla ASL spetterebbe il compito di prevenire il randagismo, individuando e catturando i cani vaganti, essa risponderebbe dei danni cau- sati da tutti i cani vaganti nel territorio di sua competenza,an- chea prescindere dalla prova che la mancata individuazione e cattura di quello specifico animale che ha causato il danno sia imputabile ad una concreta omissione colposa di una condotta possibile ed esigibile dell’ente a tanto preposto. Ma un siffatto assunto non è affatto conforme ai principi di di- ritto affermati da questa Corte e sopra richiamati. 3.Con il terzo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 115 cpc , ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc». Con il quartomotivo si denunzia « violazione dell’ art. 360 c.p.c. n. 5». Il terzo e il quarto motivo sono connessi e, come tali, vanno esaminati congiuntamente. La società ricorrente contesta l’affermazione del giudice di ap- pello secondo la quale la «ASL doveva essere mandata assolta da ogni responsabilità da parte del Giudice di Pace sulla base del principio che non ogni danno che si subisce può essere fatto ricadere sulla collettività, segnatamente quando si ha l’obbligo di guidare in modo prudente ed avveduto e senza che emer- gano specifiche responsabilità di terzi soggetti o enti». I motivi in esame possono considerarsi assorbiti, in conse- guenza del rigetto del secondo motivo, essendo certamente as- sorbenti di ogni altra questione le rationes decidendi a fonda- mento della sentenza impugnata, di esclusione della condotta Ric. n. 25595/2022 –Sez. 3 – A d. 29 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 colposa omissiva della ASL e della natura vagante del cane che ha causato il danno. In ogni caso, la generica affermazione del giudice di appello, con tali motivi contestata, non pare neanche potersi ritenersi una autonoma ratio decidendi, quanto una mera affermazione ad abundantiam, priva di effettivo e concreto valore decisorio. 4.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’azienda controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 800,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: rigetto)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento
Sentenza Cassazione n. 02731/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris