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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 10893/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza emessa il 12 giugno 2024, ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Torino che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. ai danni della figlioletta [OSCURATO:PERSONA] ( fatto del 10 aprile 2019).

2. I fatti erano stati così descritti nell'imputazione: l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], percorrendo la SS 24 con direzione Susa, all'altezza del km 31.600 tamponava l'autoarticolato IVECO fermatosi per svoltare a sinistra nello spazio antistante l'impresa GMC; immediatamente dopo il Tufano, conducente della vettura Fiat 500 L, tamponava a sua volta la Nissan ferma sulla propria corsia, per effetto dell'urto la Fiat 500 L compiva una rotazione oraria, traslando sulla corsia opposta ove sopraggiungeva l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], che si scontrava violentemente con la fiancata sinistra della Fiat, determinando così il decesso della piccola [OSCURATO:PERSONA], nata il 22 ottobre 2017, collocata sul seggiolino posto sul sedile posteriore destro. [OSCURATO:PERSONA] e alla Ganci era stato contestato di aver provocato il decesso della piccola Alessia per imprudenza, negligenza e imperizia nonché per colpa specifica consistita nella violazione degli artt. 140, 141, 149 del CdS e 348 del regolamento di attuazione del CdS, non avendo regolato adeguatamente la velocità e non avendo mantenuto la distanza di sicurezza tale da garantire un arresto tempestivo del veicolo.

3. Il primo giudice, ritenendo dimostrato che il Tufano avesse tentato una pericolosa manovra di spostamento sulla sinistra al fine di evitare di tamponare la Nissan che lo precedeva, aveva assolto la Gangi e condannato il Tufano alla pena di mesi 10 e giorni 24 di reclusione, con i benefici di legge, applicando la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni 4, ridotta dalla Corte territoriale ad anni uno.

4. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, per due motivi.

5. Con un primo motivo lamenta vizio lamenta vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 218 CdS.

La sentenza impugnata, in ordine ai criteri di valutazione imposti dall'art. 218 cds (entità del danno, gravità della violazione commessa, pericolo per il futuro uso di automezzi), aveva ingiustificatamente valorizzato la gravità del danno, senza tener conto che per il reato di omicidio stradale si verifica, per definizione, il massimo danno ipotizzabile quale conseguenza di un sinistro.

La norma di cui all'art. 218 CdS , infatti, riguarda i criteri di determinazione della durata della sanzione accessoria per ogni reato inerente alla circolazione stradale.

Poichè nel caso di omicidio stradale l'entità del danno è sempre l'evento morte, non è possibile, in simili il casi, utilizzare solo il criterio relativo alla gravità del danno.

I giudici di merito avrebbero invece dovuto tenere conto della peculiarità del caso, e precisamente del fatto che il decesso della piccola era dipeso da un evento del tutto casuale e scollegato dalle violazioni del codice della strada, ossia il sopraggiungere della vettura Dodge sulla corsia opposta.

6. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego dell'accertamento della velocità mantenuta dalla vettura Dodge condotta dal Primela.

La Corte d'appello aveva affermato che non era rilevante accertare la velocità del Primela con esattezza, stante la quasi immediatezza tra il primo impatto ( Tufano - Gangi) e il secondo impatto, che dimostrava come lo scontro fosse stato inevitabile per il Primela.

Si trattava di una affermazione illogica, poiché sarebbe stato rilevante verificare se il Primela avesse violato, nella circostanza, il limite di velocità impostogli.

L'eventuale superamento del limite di velocità da parte del predetto avrebbe comportato, infatti, una ipotesi di colpa concorrente e, di conseguenza, un ridimensionamento del danno direttamente ascrivibile al Tufano, con incidenza sulla determinazione della sanzione accessoria.

7. Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. L'entità della sanzione accessoria applicata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, è stata fissata tenendo in considerazione tutti e tre i parametri di cui all'art. 218 CdS, e quindi non solo l'entità del danno, ma anche la gravità delle violazioni commesse e l'apprezzamento della sussistenza del pericolo per la circolazione stradale.

In proposito, la Corte territoriale ha esaustivamente e congruamente richiamato la inadeguatezza della velocità tenuta dal Tufano, l'omesso rispetto della distanza di sicurezza e la improvvida e altamente rischiosa manovra di scarto verso sinistra.

Risulta esaustivamente argomentato anche il parametro del futuro pericolo per la circolazione, con riferimento alla assoluta episodicità della condotta del ricorrente.

Va inoltre rilevato che la sanzione della sospensione è stata contenuta al di sotto del medio edittale e che anche in materia di sanzioni accessorie è consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di legge con il richiamo alla gravità della violazione e comunque alla congruità della sanzione irrogata, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la durata della sanzione sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211 01; Sez.

F - n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA] rado, Rv. 279635 - 02)

3. Il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

Il ricorrente ripropone in questa sede questioni inerenti alla ricostruzione della dinamica del sinistro, tornando ad insistere sulla rilevanza dell'accertamento della velocità tenuta dal Primela, rilevanza esclusa dalle due sentenze di merito con motivazione in fatto esauriente ed accurata, non sindacabile in sede di legittimità perché sorretta da ragionamento immune da vizi logici e giuridici, che, lungi dal recepire acriticamente e pedissequamente le conclusioni dei periti del PM, le ha analizzate con ragionata valutazione unitamente alle altre prove acquisite ( in particolare la Corte ha osservato, alla pag. 8 della sentenza impugnata, che la ricostruzione de CT dott. [OSCURATO:PERSONA] non era stata smentita in ordine alla esiguità della frazione temporale intercorsa tra l'impatto della vettura condotta dal ricorrente e la Nissan e il successivo impatto della predetta vettura con quella del Primela, tale escludere l'evitabilità del sinistro da parte del Primela poichè non vi sarebbe comunque stato alcuno spazio temporale di reazione).

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza emessa il 12 giugno 2024, ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Torino che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. ai danni della figlioletta [OSCURATO:PERSONA] ( fatto del 10 aprile 2019). 2. I fatti erano stati così descritti nell'imputazione: l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], percorrendo la SS 24 con direzione Susa, all'altezza del km 31.600 tamponava l'autoarticolato IVECO fermatosi per svoltare a sinistra nello spazio antistante l'impresa GMC; immediatamente dopo il Tufano, conducente della vettura Fiat 500 L, tamponava a sua volta la Nissan ferma sulla propria corsia, per effetto dell'urto la Fiat 500 L compiva una rotazione oraria, traslando sulla corsia opposta ove sopraggiungeva l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], che si scontrava violentemente con la fiancata sinistra della Fiat, determinando così il decesso della piccola [OSCURATO:PERSONA], nata il 22 ottobre 2017, collocata sul seggiolino posto sul sedile posteriore destro. [OSCURATO:PERSONA] e alla Ganci era stato contestato di aver provocato il decesso della piccola Alessia per imprudenza, negligenza e imperizia nonché per colpa specifica consistita nella violazione degli artt. 140, 141, 149 del CdS e 348 del regolamento di attuazione del CdS, non avendo regolato adeguatamente la velocità e non avendo mantenuto la distanza di sicurezza tale da garantire un arresto tempestivo del veicolo. 3. Il primo giudice, ritenendo dimostrato che il Tufano avesse tentato una pericolosa manovra di spostamento sulla sinistra al fine di evitare di tamponare la Nissan che lo precedeva, aveva assolto la Gangi e condannato il Tufano alla pena di mesi 10 e giorni 24 di reclusione, con i benefici di legge, applicando la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni 4, ridotta dalla Corte territoriale ad anni uno. 4. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, per due motivi. 5. Con un primo motivo lamenta vizio lamenta vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 218 CdS. La sentenza impugnata, in ordine ai criteri di valutazione imposti dall'art. 218 cds (entità del danno, gravità della violazione commessa, pericolo per il futuro uso di automezzi), aveva ingiustificatamente valorizzato la gravità del danno, senza tener conto che per il reato di omicidio stradale si verifica, per definizione, il massimo danno ipotizzabile quale conseguenza di un sinistro. La norma di cui all'art. 218 CdS , infatti, riguarda i criteri di determinazione della durata della sanzione accessoria per ogni reato inerente alla circolazione stradale. Poichè nel caso di omicidio stradale l'entità del danno è sempre l'evento morte, non è possibile, in simili il casi, utilizzare solo il criterio relativo alla gravità del danno. I giudici di merito avrebbero invece dovuto tenere conto della peculiarità del caso, e precisamente del fatto che il decesso della piccola era dipeso da un evento del tutto casuale e scollegato dalle violazioni del codice della strada, ossia il sopraggiungere della vettura Dodge sulla corsia opposta. 6. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego dell'accertamento della velocità mantenuta dalla vettura Dodge condotta dal Primela. La Corte d'appello aveva affermato che non era rilevante accertare la velocità del Primela con esattezza, stante la quasi immediatezza tra il primo impatto ( Tufano - Gangi) e il secondo impatto, che dimostrava come lo scontro fosse stato inevitabile per il Primela. Si trattava di una affermazione illogica, poiché sarebbe stato rilevante verificare se il Primela avesse violato, nella circostanza, il limite di velocità impostogli. L'eventuale superamento del limite di velocità da parte del predetto avrebbe comportato, infatti, una ipotesi di colpa concorrente e, di conseguenza, un ridimensionamento del danno direttamente ascrivibile al Tufano, con incidenza sulla determinazione della sanzione accessoria. 7. Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. L'entità della sanzione accessoria applicata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, è stata fissata tenendo in considerazione tutti e tre i parametri di cui all'art. 218 CdS, e quindi non solo l'entità del danno, ma anche la gravità delle violazioni commesse e l'apprezzamento della sussistenza del pericolo per la circolazione stradale. In proposito, la Corte territoriale ha esaustivamente e congruamente richiamato la inadeguatezza della velocità tenuta dal Tufano, l'omesso rispetto della distanza di sicurezza e la improvvida e altamente rischiosa manovra di scarto verso sinistra. Risulta esaustivamente argomentato anche il parametro del futuro pericolo per la circolazione, con riferimento alla assoluta episodicità della condotta del ricorrente. Va inoltre rilevato che la sanzione della sospensione è stata contenuta al di sotto del medio edittale e che anche in materia di sanzioni accessorie è consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di legge con il richiamo alla gravità della violazione e comunque alla congruità della sanzione irrogata, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la durata della sanzione sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211 01; Sez. F - n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA] rado, Rv. 279635 - 02) 3. Il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. Il ricorrente ripropone in questa sede questioni inerenti alla ricostruzione della dinamica del sinistro, tornando ad insistere sulla rilevanza dell'accertamento della velocità tenuta dal Primela, rilevanza esclusa dalle due sentenze di merito con motivazione in fatto esauriente ed accurata, non sindacabile in sede di legittimità perché sorretta da ragionamento immune da vizi logici e giuridici, che, lungi dal recepire acriticamente e pedissequamente le conclusioni dei periti del PM, le ha analizzate con ragionata valutazione unitamente alle altre prove acquisite ( in particolare la Corte ha osservato, alla pag. 8 della sentenza impugnata, che la ricostruzione de CT dott. [OSCURATO:PERSONA] non era stata smentita in ordine alla esiguità della frazione temporale intercorsa tra l'impatto della vettura condotta dal ricorrente e la Nissan e il successivo impatto della predetta vettura con quella del Primela, tale escludere l'evitabilità del sinistro da parte del Primela poichè non vi sarebbe comunque stato alcuno spazio temporale di reazione). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen
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