CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 15589/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo di conferma della condanna dell'imputato per il reato di furto in abitazione aggravato. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizio di motivazione insufficiente in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile perché costituito da mere doglianze generiche che non spiegano le ragioni giuridiche che sorreggono la richiesta, limitandosi a sostenere apoditticamente la mancanza di elementi che sostengano l'affermazione di responsab lità. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 febbraio 2023