Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:658
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 4 settembre 2025 (
1
)
Causa C
‑
572/23 P
[OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] i Obiols
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
« Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Privilegi ed immunità – Richiesta di revoca dell’immunità presentata nell’ambito di un procedimento penale – Istruzione della richiesta da parte del [OSCURATO:PERSONA] – Imparzialità – Criteri per la revoca dell’immunità – Potere discrezionale del [OSCURATO:PERSONA] – Decisione di revocare l’immunità di un deputato – Ricorso di annullamento – Persistenza dell’interesse ad agire del ricorrente dopo la scadenza del suo mandato di deputato »
I.
Introduzione
1.
Con la loro impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Obiols chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑272/21; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2023:373), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento delle decisioni P9_TA(2021)0059, P9_TA(2021)0060 e P9_TA(2021)0061 del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del 9 marzo 2021, sulla richiesta di revoca della loro immunità (in prosieguo: le «decisioni controverse») (
2
).
2.
A sostegno delle loro conclusioni, i ricorrenti deducono dieci motivi d’impugnazione. Conformemente a quanto auspicato dalla Corte, nelle presenti conclusioni mi concentrerò sul terzo, sul quinto e sul sesto motivo di impugnazione. Proporrò peraltro alla Corte di esaminare d’ufficio la questione della persistenza dell’interesse ad agire dei ricorrenti dopo il 15 luglio 2024, vale a dire dopo la scadenza dei loro mandati di deputato a titolo della nona legislatura.
II.
Diritto dell’Unione
3.
Il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (
3
) allegato ai trattati UE e FUE (in prosieguo: il «protocollo n. 7») al suo articolo 9 prevede quanto segue:
«Per la durata delle sessioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, i membri di esso beneficiano:
a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,
b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del [OSCURATO:PERSONA] europeo o ne ritornano.
L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del [OSCURATO:PERSONA] europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri».
4.
Il protocollo n. 7, al capo VII, intitolato «Disposizioni generali», all’articolo 18, prevede quanto segue:
«Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell’Unione agiranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati».
5.
L’organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA] è disciplinata dal suo regolamento interno. L’articolo 5 del regolamento applicabile alla nona legislatura (2019‑2024) (
4
) (in prosieguo: il «regolamento interno»), intitolato «Privilegi e immunità», prevede quanto segue:
«1. I deputati beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dal [protocollo n. 7] (...).
2. Nell’esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il [OSCURATO:PERSONA] opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l’indipendenza dei suoi membri nell’esercizio delle loro funzioni. L’immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del [OSCURATO:PERSONA] in quanto istituzione e dei suoi membri.
(...)».
6.
L’articolo 6 del regolamento interno, intitolato «Revoca dell’immunità», così prevede:
«1. Ogni richiesta di revoca dell’immunità è valutata in conformità degli articoli 7, 8 e 9 del protocollo n. 7 (...) nonché dei principi richiamati nell’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento.
(...)».
7.
L’articolo 9 del regolamento interno, intitolato «Procedure in materia di immunità», dispone quanto segue:
«1. Ogni richiesta diretta al presidente [del [OSCURATO:PERSONA]] da un’autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l’immunità di un deputato, ovvero da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità, è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.
(...)
3. La commissione esamina senza indugio, ma tenendo conto della loro relativa complessità, le richieste di revoca dell’immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.
4. La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l’accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell’immunità o di difesa dei privilegi e delle immunità. Gli emendamenti sono irricevibili. In caso di reiezione di una proposta, si considera adottata la decisione contraria.
5. La commissione può chiedere all’autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull’opportunità di revocare o di difendere l’immunità.
6. Al deputato interessato è offerta l’opportunità di essere ascoltato ed egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti.
Il deputato interessato non è presente durante le discussioni sulla richiesta di revoca o di difesa della sua immunità, se non per essere ascoltato.
(...)
7. Qualora la richiesta di revoca o di difesa dell’immunità comporti vari capi d’accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di una decisione distinta. La relazione della commissione può proporre, a titolo eccezionale, che la revoca o la difesa dell’immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale senza che contro il deputato possa essere adottata, fintanto che non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualunque altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato.
8. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell’autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull’opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l’esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.
(...)
11. La commissione tratta tali questioni e i documenti ricevuti con la massima riservatezza. L’esame da parte della commissione delle richieste riguardanti le procedure in materia di immunità si svolge sempre a porte chiuse.
(...)
13. La commissione elabora i principi per l’applicazione del presente articolo.
14. Qualsiasi richiesta di informazioni presentata da un’autorità competente quanto alla portata dei privilegi o delle immunità dei deputati è esaminata in conformità delle norme che precedono».
III.
Fatti all’origine della controversia, sentenza impugnata, procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
A.
Fatti all’origine della controversia
8.
I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 19 della sentenza impugnata. Essi possono essere sintetizzati come segue.
9.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «primo ricorrente») era presidente della Generalitat de Cataluña (organo di governo della Comunità autonoma di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e il sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «secondo ricorrente») nonché la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Obiols (in prosieguo: la «terza ricorrente») erano membri del Gobierno autonómico de Cataluña (governo della Comunità autonoma di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) al momento dell’adozione della Ley 19/2017 del [OSCURATO:PERSONA] de Cataluña, reguladora del referéndum de autodeterminación (legge n. 19/2017 del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], recante disciplina del referendum sull’autodeterminazione), del 6 settembre 2017 (
5
), e della Ley 20/2017 del [OSCURATO:PERSONA] de Cataluña, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (legge n. 20/2017 del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], sulla transizione giuridica e costitutiva della Repubblica), dell’8 settembre 2017 (
6
), nonché dello svolgimento, in data 1º ottobre 2017, del referendum sull’autodeterminazione previsto dalla prima di queste due leggi le cui disposizioni, nel frattempo, erano state sospese da una decisione del [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]).
10.
A seguito dell’adozione di tali leggi e dello svolgimento di detto referendum, il Ministerio fiscal (pubblico ministero, [OSCURATO:PERSONA]), l’Abogado del Estado (avvocato dello Stato, [OSCURATO:PERSONA]) e il partito politico VOX hanno avviato un procedimento penale a carico, in particolare, dei ricorrenti, ai quali è contestata segnatamente la commissione di reati di «sedizione» e di «indebita destinazione di fondi pubblici». Con ordinanza del 9 luglio 2018 il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]) ha dichiarato che i ricorrenti avevano rifiutato di comparire, a seguito della loro partenza dalla [OSCURATO:PERSONA], e ha sospeso il procedimento penale fino quando non fossero stati rintracciati.
11.
I ricorrenti, in seguito, si sono candidati alle elezioni del [OSCURATO:PERSONA] tenutesi in [OSCURATO:PERSONA] il 26 maggio 2019, in esito alle quali il primo e il secondo ricorrente sono stati eletti con effetto dal 2 luglio 2019.
12.
Il 14 ottobre 2019 il giudice istruttore della sezione penale del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha emesso un mandato d’arresto nazionale, un mandato d’arresto europeo e un mandato d’arresto internazionale nei confronti del primo ricorrente, affinché potesse essere giudicato nel procedimento penale di cui si tratta. Il 4 novembre 2019, mandati d’arresto identici sono stati emessi, dallo stesso giudice, nei confronti del secondo ricorrente e della terza ricorrente.
13.
Il 13 gennaio 2020 il presidente del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha comunicato al [OSCURATO:PERSONA] la richiesta datata 10 gennaio 2020, trasmessa a cura del presidente della sezione penale di tale Corte, derivante da un’ordinanza dello stesso giorno del giudice istruttore di tale sezione, avente ad oggetto la revoca dell’immunità parlamentare del primo e del secondo ricorrente.
14.
Il 10 febbraio 2020 il [OSCURATO:PERSONA], a seguito del recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea, avvenuto il 31 gennaio 2020, ha preso atto dell’elezione della terza ricorrente a deputata con effetto dal 1° febbraio 2020.
15.
Lo stesso giorno il presidente del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha comunicato al [OSCURATO:PERSONA] la richiesta datata 4 febbraio 2020, trasmessa a cura del presidente della sezione penale di tale Corte, derivante da un’ordinanza dello stesso giorno del giudice istruttore di detta sezione, avente ad oggetto la revoca dell’immunità parlamentare della terza ricorrente.
16.
Il vicepresidente del [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato le richieste di revoca dell’immunità in seduta plenaria e le ha rinviate alla commissione giuridica del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «commissione JURI»).
17.
I ricorrenti hanno presentato osservazioni al [OSCURATO:PERSONA]. Sono stati altresì ascoltati dalla commissione JURI il 14 gennaio 2021.
18.
Il 23 febbraio 2021 la commissione JURI ha adottato le relazioni A 9‑0020/2021, A 9‑0021/2021, e A 9‑0022/2021, relative alle richieste di revoca dell’immunità dei ricorrenti.
19.
Con le decisioni controverse, il [OSCURATO:PERSONA] ha accolto le richieste di cui ai paragrafi 13 e 15 delle presenti conclusioni.
B.
Sentenza impugnata
20.
Il 19 maggio 2021 i ricorrenti hanno proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all’annullamento delle decisioni controverse.
21.
A sostegno dei loro ricorsi, i ricorrenti hanno dedotto otto motivi di annullamento. I quattro motivi (
7
) pertinenti nell’ambito delle presenti conclusioni vertevano, in sostanza, sull’asserita violazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dei principi di imparzialità e di equità del procedimento (terzo motivo), sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di leale cooperazione, del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dei diritti della difesa a causa della mancanza di chiarezza delle decisioni controverse (quinto motivo), sulla violazione dell’articolo 343 TFUE, dell’articolo 9 del protocollo n. 7 e dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento interno, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i limiti che disciplinano il suo potere di revocare l’immunità dei suoi membri (sesto motivo), nonché sulla violazione dei principi di buona amministrazione e di parità di trattamento, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe discostato senza giustificazione dalla sua prassi anteriore o avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione (settimo motivo).
22.
Con ordinanza del vicepresidente della Corte del 24 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [C‑629/21 P(R), EU:C:2022:413], è stata sospesa l’esecuzione delle decisioni controverse.
23.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto gli otto motivi di annullamento dedotti dai ricorrenti.
24.
Per quanto riguarda il terzo motivo di annullamento, il Tribunale ha respinto, in un primo momento, le prime tre parti relative alla designazione di un relatore unico per i tre casi d’immunità (punto 238 della sentenza impugnata), alla mancanza di imparzialità del relatore designato (punto 257 di tale sentenza) e al difetto di imparzialità del presidente della commissione JURI (punto 262 di detta sentenza). In un secondo momento, esso ha ritenuto che, a causa del rigetto di queste tre parti, non fosse necessario valutare la quarta parte di tale motivo, relativa al carattere riservato dei lavori della commissione JURI (punto 262 della medesima sentenza).
25.
Relativamente al quinto motivo di annullamento, il Tribunale ha constatato che le decisioni controverse non mancavano di chiarezza riguardo ai procedimenti in base ai quali l’immunità è stata revocata (punto 97 della sentenza impugnata) e che l’articolo 9, secondo comma, del protocollo n. 7 non conferiva ai ricorrenti una tutela autonoma rispetto a quella di cui beneficiavano ai sensi dell’articolo 9, primo comma, di detto protocollo (punto 107 della sentenza in parola).
26.
Per quanto riguarda il sesto e il settimo motivo di annullamento, il Tribunale ha respinto in un primo momento, al punto 143 della sentenza impugnata, il sesto motivo, nella parte in cui verteva sulla violazione dell’articolo 343 TFUE, dell’articolo 9 del protocollo n. 7 e dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento interno, nonché di taluni diritti fondamentali dei ricorrenti. In un secondo momento, esso ha respinto, al punto 187 della sentenza in parola, il sesto motivo, in quanto vertente su errori di fatto e di diritto che viziavano l’esame del
fumus persecutionis
da parte del [OSCURATO:PERSONA], e il settimo motivo.
C.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
27.
Il 15 settembre 2023, i ricorrenti hanno proposto un’impugnazione avverso la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] nella causa dinanzi al Tribunale, hanno presentato le loro comparse di risposta. Con decisione del presidente della Corte, le parti sono state autorizzate a presentare una replica e una controreplica.
28.
Con la loro impugnazione, i ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– annullare le decisioni controverse o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e
– condannare il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle spese o, in subordine, riservare la decisione sulle spese.
29.
[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiedono che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione e
– condannare i ricorrenti alle spese.
30.
La Corte ha deciso di statuire senza udienza di discussione.
IV.
Analisi
A.
Sull’impugnazione
31.
A sostegno della loro impugnazione i ricorrenti deducono dieci motivi d’impugnazione. Come ho indicato e conformemente agli auspici della Corte, concentrerò le mie conclusioni sul terzo, sul quinto e sul sesto motivo di impugnazione vertenti, rispettivamente, sul difetto di imparzialità e di equità del procedimento di revoca dell’immunità dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo), sulla mancanza di chiarezza delle decisioni controverse (quinto motivo) e su errori nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme relative alla decisione di revocare l’immunità parlamentare, in particolare per quanto riguarda la valutazione del
fumus persecutionis
da parte del [OSCURATO:PERSONA] (sesto motivo). Esaminerò, innanzitutto, il terzo motivo, successivamente il sesto motivo e, da ultimo, il quinto motivo dell’impugnazione.
32.
Prima di iniziare la mia analisi dei tre motivi d’impugnazione di cui si tratta, mi sembra necessario presentare alcune osservazioni, da un lato, sulla persistenza dell’interesse ad agire dei ricorrenti dopo la fine della nona legislatura e, dall’altro, sull’immunità parlamentare di cui all’articolo 9 del protocollo n. 7 e sul controllo giurisdizionale della decisione di revocare tale immunità.
B.
Sulla persistenza dell’interesse ad agire dei ricorrenti
33.
È pacifico che, nell’ambito di un’impugnazione, la Corte deve esaminare d’ufficio la ricevibilità del ricorso, compresa la persistenza dell’interesse ad agire dei ricorrenti (
8
). Nel caso di specie, a mio avviso la Corte dovrebbe procedere d’ufficio a un siffatto esame, tenuto conto del cambiamento di situazione dei ricorrenti a seguito della scadenza dei loro mandati di deputato consecutiva alla fine della nona legislatura, avvenuta il 15 luglio 2024. Segnalo che tale questione non ha potuto essere affrontata dalle parti nell’ambito della fase scritta del procedimento, poiché quest’ultima si è conclusa il 2 luglio 2024, prima del termine della nona legislatura.
34.
In proposito, ricordo che l’interesse ad agire è il presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale proposta da una persona fisica o giuridica (
9
). Tale interesse deve sussistere al momento della presentazione del ricorso, a pena di irricevibilità, e perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire (
10
). Un tale interesse presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa pertanto, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (
11
).
35.
In siffatto contesto, rilevo, da un lato, che, a causa della scadenza dei loro mandati di deputato, il primo ricorrente e la terza ricorrente non beneficiano più, a decorrere dal 16 luglio 2024, delle immunità previste all’articolo 9 del protocollo n. 7. Di conseguenza, un eventuale annullamento delle decisioni controverse che li riguardano non procurerebbe loro alcun beneficio. D’altro lato, osservo che, nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, il vicepresidente della Corte, con ordinanza del 24 maggio 2022 (
12
), ha disposto la sospensione dell’esecuzione delle decisioni controverse, che l’ordinanza in parola non è stata annullata prima della pronuncia della sentenza impugnata e che, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, nonostante l’assenza di applicazione di misure provvisorie nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte, le decisioni controverse, in ogni caso, non sono state attuate prima della scadenza dei mandati dei deputati.
36.
In tali circostanze, ritengo che il primo ricorrente e la terza ricorrente non abbiano più interesse all’annullamento delle decisioni controverse che li riguardano [decisioni P9 TA(2021)0059 e P9 TA(2021)0061] a causa della scadenza dei loro mandati di deputato e che, di conseguenza, la loro impugnazione sia divenuta priva di oggetto. Quindi, poiché la presente impugnazione non è tale, stante il suo esito, da procurare un beneficio a suddetti ricorrenti, si deve ritenere che non vi sia luogo a statuire nei loro confronti su quest’ultima. In siffatto contesto, propongo alla Corte di pronunciare, in applicazione dell’articolo 149 del regolamento di procedura della Corte, un non luogo a statuire per quanto riguarda l’impugnazione proposta dal primo ricorrente e dalla terza ricorrente.
37.
La situazione è diversa per quanto riguarda il secondo ricorrente. Dal fascicolo della causa [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑477/24) del Tribunale risulta infatti, che, il 9 giugno 2024, quest’ultimo è stato rieletto membro del [OSCURATO:PERSONA] a titolo della decima legislatura. Tuttavia, il suo nome non figura nella lista dei candidati eletti in [OSCURATO:PERSONA] che è stata notificata al [OSCURATO:PERSONA] dalla commissione elettorale centrale spagnola. Detta commissione avrebbe indicato al [OSCURATO:PERSONA] che il secondo ricorrente non aveva pronunciato il giuramento o la promessa di rispettare la Costituzione spagnola, cosicché essa avrebbe dichiarato la vacanza del seggio attribuito a quest’ultimo al [OSCURATO:PERSONA] nonché la sospensione temporanea di tutte le prerogative relative alle sue funzioni fino alla pronuncia di tale giuramento o di tale promessa (
13
). Ciò implica, in considerazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
14
), che si deve ritenere che il secondo ricorrente continui a beneficiare di un’immunità a titolo dell’articolo 9 del protocollo n. 7 e che conservi l’interesse a che la decisione controversa che lo riguarda [decisione P9_TA(2021)0060] sia annullata.
38.
Tenuto conto della persistenza dell’interesse ad agire del secondo ricorrente, e nel caso in cui la Corte non condividesse la mia posizione sulla mancanza di interesse ad agire del primo ricorrente e della terza ricorrente, esaminerò il terzo, il quinto e il sesto motivo di impugnazione.
C.
Sull’inviolabilità e sul controllo giurisdizionale della decisione di revocarla
39.
Secondo la tradizione continentale radicata nella rivoluzione francese (
15
), il protocollo n. 7 prevede due forme di immunità parlamentare, vale a dire l’insindacabilità (per le opinioni o i voti espressi nell’esercizio delle funzioni parlamentari) (articolo 8 del protocollo in parola) e l’inviolabilità (protezione contro ogni provvedimento di detenzione e qualsiasi azione giudiziaria per qualsiasi altro fatto) (articolo 9 di detto protocollo). È questa seconda forma ad essere in discussione nella presente causa.
40.
Benché il protocollo n. 7 preveda espressamente che, contrariamente all’insindacabilità, l’inviolabilità può essere revocata, esso non precisa tuttavia quali siano i criteri sostanziali che devono essere soddisfatti per adottare una siffatta decisione, i quali non sono peraltro espressamente previsti né dal diritto primario né dagli atti giuridicamente vincolanti del diritto derivato. L’unica certezza è che la revoca dell’immunità parlamentare rientra nell’ambito delle competenze del [OSCURATO:PERSONA].
41.
In tale contesto, si pone la questione della portata del potere del [OSCURATO:PERSONA] investito di una richiesta di revoca dell’immunità di uno dei suoi membri e della portata del controllo giurisdizionale della sua decisione. In mancanza di indicazioni al riguardo nei testi normativi, occorre cercare la risposta nella finalità dell’immunità parlamentare, come interpretata dalla giurisprudenza.
42.
A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato, basandosi sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU» (
16
)), che le immunità previste a favore dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo mirano a garantire l’indipendenza di detta istituzione nell’adempimento della sua missione (
17
). Come ho già indicato nelle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA], sebbene l’immunità parlamentare si presenti sotto forma di protezione accordata a ciascun membro del [OSCURATO:PERSONA] personalmente, essa è non già un privilegio del deputato destinato a sottrarlo alla vigenza del diritto generalmente applicabile, bensì un meccanismo di protezione del [OSCURATO:PERSONA] nel suo complesso (
18
). In siffatto contesto, dalla giurisprudenza della Corte EDU emerge altresì che l’immunità giudiziaria costituisce un’eccezione al diritto ordinario che disciplina le azioni penali e il giudizio di reati presunti, ragione per la quale gli Stati devono far sì che abbia una portata restrittiva ben definita, cosicché non possa essere utilizzata dai rappresentanti politici come mezzo per eludere la giustizia (
19
).
43.
Tenuto conto della finalità dell’inviolabilità quale meccanismo volto a tutelare il [OSCURATO:PERSONA] stesso, dell’assenza di indicazioni nel diritto primario quanto ai criteri sostanziali che devono essere soddisfatti per revocare l’immunità parlamentare, nonché del fatto che la decisione di revoca dell’immunità rientra nelle competenze del [OSCURATO:PERSONA], occorre, a mio avviso, considerare che tale istituzione dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il trattamento delle richieste di revoca dell’immunità. Ciò implica tanto il potere di determinare norme procedurali applicabili e criteri sostanziali di revoca dell’immunità, quanto il potere di decidere liberamente sulla richiesta presentata.
44.
L’ampio potere discrezionale di cui dispone il [OSCURATO:PERSONA] non può certamente escludere il controllo giurisdizionale delle sue decisioni di revoca dell’immunità. Infatti, una decisione del genere incide, da un lato, sulla situazione giuridica del deputato interessato, che dovrebbe essere in grado di far valere i suoi diritti. Dall’altro, essa incide sul diritto alla tutela giurisdizionale effettiva dei singoli lesi dai fatti commessi da tale deputato.
45.
Tuttavia, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale del [OSCURATO:PERSONA], aderisco alla giurisprudenza del Tribunale (
20
) secondo cui, nell’ambito del controllo giurisdizionale di una decisione di revoca dell’immunità, il giudice dell’Unione deve, in linea di principio, limitarsi a verificare l’osservanza delle norme di procedura, l’esattezza materiale dei fatti considerati dall’istituzione, l’insussistenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o l’insussistenza di sviamento di potere (
21
). Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] è il solo competente a valutare se, tenuto conto del complesso dei fatti pertinenti, la revoca dell’immunità leda o meno la sua indipendenza nell’adempimento della sua missione.
46.
È in considerazione di tali principi che occorre, a mio avviso, esaminare i tre motivi di impugnazione.
D.
Sul terzo motivo di impugnazione
47.
Con il terzo motivo d’impugnazione, i ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto concludendo che non era stato violato il loro diritto a che i loro casi fossero trattati in modo imparziale ed equo dal [OSCURATO:PERSONA]. Tale motivo è suddiviso in quattro parti vertenti, la prima, sulla decisione di designare un relatore unico per i tre casi di immunità, la seconda, sull’imparzialità di tale relatore, la terza, sull’imparzialità del presidente della commissione JURI e, la quarta, sulla riservatezza del procedimento dinanzi alla commissione JURI.
48.
In via preliminare, osservo che la procedura che disciplina il trattamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle richieste di revoca dell’immunità è disciplinata dal regolamento interno, in particolare dal suo articolo 9, intitolato «Procedure in materia di immunità». Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 13, del regolamento in parola, la commissione JURI elabora i principi per l’applicazione di detto articolo. Durante la nona legislatura, tali principi figuravano nella comunicazione ai membri (11/2019) del 19 novembre 2019 sui principi applicabili alle richieste di revoca dell’immunità (in prosieguo: la «comunicazione n. 11/2019»).
49.
Osservo al riguardo che la Corte ha già dichiarato che una delle comunicazioni sostituite dalla comunicazione n. 11/2019, ossia la comunicazione n. 11/2003, del 6 giugno 2003, adottata dalla commissione giuridica e per il mercato interno del [OSCURATO:PERSONA], non aveva natura giuridicamente vincolante (
22
). Ritengo che lo stesso valga per la comunicazione n. 11/2019. Si tratta infatti di un atto interno di organizzazione dei lavori della commissione JURI, che non vincola il [OSCURATO:PERSONA]. Ciò non esclude tuttavia che tale atto sia preso in considerazione nella valutazione della regolarità del procedimento che conduce all’adozione della decisione di revoca dell’immunità. Infatti, la comunicazione n. 11/2003 dà atto della prassi seguita dalla commissione JURI, che è incaricata dell’istruzione della richiesta di revoca dell’immunità e della preparazione del progetto di decisione del [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, tale comunicazione è indirizzata ai deputati e costituisce, quindi, non solo una fonte di informazioni sul modo in cui la commissione JURI tratta i casi di immunità, ma anche un documento che può far sorgere in loro legittime aspettative quanto ai loro diritti procedurali.
50.
Le norme previste nel regolamento interno e nella comunicazione n. 11/2019, nonché il modo in cui sono applicate dal [OSCURATO:PERSONA], devono essere conformi al diritto primario. Al riguardo, ricordo che il diritto a una buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), prevede che ogni individuo ha diritto, in particolare, a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo dalle istituzioni dell’Unione. L’applicazione di tale disposizione ai procedimenti di revoca dell’immunità non può, a mio avviso, essere esclusa (
23
).
51.
Per quanto riguarda l’esigenza di imparzialità, quest’ultima comprende, da un lato, il profilo soggettivo, nel senso che nessuno dei membri dell’istituzione interessata che è incaricata della questione deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, il profilo oggettivo, nel senso che l’istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio (
24
).
52.
Nondimeno, ritengo che, per quanto riguarda i casi di immunità, si debba, nel determinare il contenuto esatto del diritto a che i casi siano trattati in modo imparziale, tener conto della finalità del procedimento e del rapporto esistente, per definizione, tra le persone incaricate del trattamento dei casi e la persona interessata. Al riguardo, occorre osservare, anzitutto, che esiste per definizione, in ciascun procedimento di revoca dell’immunità, una relazione particolare tra la persona interessata e le persone che agiscono in nome dell’istituzione competente ad adottare la decisione. Infatti, in tali casi, il [OSCURATO:PERSONA], che è chiamato a pronunciarsi su un diritto di uno dei suoi deputati, è un’istituzione che non ha carattere giurisdizionale, bensì politico. È inerente al [OSCURATO:PERSONA] che i suoi membri, appartenenti a diversi gruppi politici, si oppongano sul piano ideologico e, in tal senso, siano in conflitto permanente in materia di politica. Inoltre, le decisioni di revoca dell’immunità parlamentare sono di competenza esclusiva del [OSCURATO:PERSONA]. Esse devono quindi essere adottate secondo le norme che disciplinano l’adozione delle decisioni da parte dell’istituzione in parola, vale a dire mediante votazione che coinvolge il complesso dei membri del [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che anche i deputati che sono in conflitto su un piano diverso da quello politico hanno la possibilità di partecipare all’adozione della decisione finale sulla revoca dell’immunità di un membro del [OSCURATO:PERSONA].
53.
Di conseguenza, non è possibile applicare ai deputati coinvolti nel trattamento dei casi di immunità lo stesso criterio di imparzialità applicato agli organi giurisdizionali o alle autorità amministrative incaricate delle cause dei singoli. Infatti, imporre ai deputati incaricati della preparazione di una decisione di revoca dell’immunità requisiti analoghi a quelli imposti ai giudici o alle persone che agiscono in nome delle autorità amministrative per quanto riguarda l’imparzialità oggettiva non terrebbe conto della specificità del [OSCURATO:PERSONA] e della natura del procedimento di revoca dell’immunità.
54.
In tale situazione, ritengo che i conflitti di natura esclusivamente politica tra le persone incaricate del procedimento di revoca dell’immunità e le persone interessate da detti procedimenti debbano essere considerati privi di pertinenza nell’ambito della valutazione dell’imparzialità oggettiva di queste prime persone. Lo stesso vale per le persone incaricate dell’istruzione di una richiesta di revoca dell’immunità o dell’organizzazione del lavoro della commissione JURI. Infatti, tali persone non sono chiamate a statuire su una siffatta domanda, ma sono incaricate di preparare, unitamente ad altri membri della commissione JURI, una proposta di decisione, sottoposta poi alla discussione e al voto del [OSCURATO:PERSONA]. Se non è previsto che i deputati che sono in conflitto politico siano ricusati dal voto del [OSCURATO:PERSONA] su una richiesta di revoca dell’immunità di un deputato, un conflitto di tale natura non può,
a fortiori
, giustificare la ricusazione dei deputati incaricati dell’istruzione di una siffatta richiesta e dell’organizzazione dei lavori della commissione JURI.
1.
Sulla prima parte del terzo motivo d
’
impugnazione
a)
Argomenti delle parti
55.
I ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’affermare, ai punti da 229 a 238 della sentenza impugnata, che l’imparzialità e l’equità del procedimento non erano state violate nonostante fosse stato designato un relatore unico per i tre casi di immunità. A loro avviso, il [OSCURATO:PERSONA] ha così disatteso i punti 6 e 8 della comunicazione n. 11/2019 e violato l’articolo 41, paragrafo 1, nonché l’articolo 39, paragrafo 2, della Carta, tenuto conto, in particolare, del difetto di imparzialità della persona designata come relatore. Essi deducono che l’unico documento allegato alla comunicazione n. 1/2020 era la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) del 14 ottobre 2019 e che il Tribunale ha snaturato delle prove qualificando la sentenza in parola come «nota di trasmissione». Peraltro, i ricorrenti criticano le constatazioni del Tribunale, al punto 237 della sentenza impugnata, secondo le quali i punti 6 e 8 della comunicazione n. 11/2019 non sancirebbero un diritto a favore dei membri del [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, detti ricorrenti affermano che, se per ciascun caso di immunità fosse stato designato un relatore diverso, almeno uno di essi avrebbe potuto essere imparziale. Secondo i ricorrenti, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, solo una disposizione espressa adottata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 13, del regolamento interno consentiva al [OSCURATO:PERSONA] di nominare un relatore unico.
56.
[OSCURATO:PERSONA], sostenuto sul punto in parola dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto di tale parte del terzo motivo e ritiene che essa sia irricevibile a causa di una motivazione insufficiente, non avendo i ricorrenti indicato quale fosse l’errore nel ragionamento del Tribunale e limitandosi a presentare la propria interpretazione. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], tale parte, se fosse ricevibile, sarebbe infondata stante l’assenza di errori di diritto da parte del Tribunale. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le constatazioni del Tribunale di cui al punto 237 della sentenza impugnata siano di natura subordinata e che, pertanto, l’argomento relativo a tale punto sia inoperante.
b)
Valutazione
57.
Innanzitutto, il Tribunale ha esposto, al punto 232 della sentenza impugnata, il contenuto dei punti da 6 a 8 della comunicazione n. 11/2019. Ne risulta che il punto 6 di quest’ultima prevede che la commissione competente nomini un relatore per «ciascun caso d’immunità». Secondo il punto 7 di tale comunicazione, spetta a ciascun gruppo politico designare un deputato che funge da relatore permanente per i casi di immunità e assume le funzioni di coordinatore «al fine di garantire che tali casi siano trattati da deputati con esperienza». Il punto 8 della medesima comunicazione enuncia, alla prima frase, che la funzione di relatore sui singoli casi di immunità è affidata a rotazione ai vari gruppi politici, su un piede di parità (
25
).
58.
In seguito, il Tribunale ha constatato, da un lato, al punto 236 della sentenza impugnata, che il principio della rotazione paritaria della funzione di relatore, prevista al punto 8 della comunicazione n. 11/2019, non può essere interpretato nel senso che osta a che un unico relatore sia designato per esaminare più casi di immunità connessi quando, come nel caso di specie, le richieste di revoca dell’immunità riguardano deputati interessati da un medesimo procedimento penale. Dall’altro, esso ha in particolare osservato
ad abundantiam,
al punto 237 di tale sentenza, che il punto 8 della comunicazione n. 11/2019 non sancisce un diritto a favore dei deputati.
59.
Contrariamente a quanto afferma il [OSCURATO:PERSONA], ritengo che la prima parte del terzo motivo d’impugnazione sia ricevibile nella misura in cui riguarda l’errore di diritto del Tribunale nell’interpretazione dei punti 6 e 8 della comunicazione n. 11/2019. Infatti, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuate dal Tribunale (
26
), Per contro, la parte in discussione non è fondata nella misura in cui l’interpretazione dei punti in parola effettuata dal Tribunale è corretta.
60.
Rilevo che, nell’ambito della prima parte, i ricorrenti affermano, in particolare, che l’attribuzione dei loro casi a un relatore unico ha comportato la violazione dell’imparzialità del procedimento. Tuttavia, nella loro impugnazione, essi non stabiliscono alcun nesso tra la designazione di un solo relatore e l’imparzialità del procedimento, ma si limitano a dedurre gli argomenti relativi al difetto di imparzialità della persona designata, ciò che non è oggetto della prima parte del terzo motivo d’impugnazione. Tali argomenti sono inoperanti nell’ambito di quest’ultima. Nulla osta, invece, a che sia valutata la decisione di attribuire i tre casi ad un solo relatore alla luce dell’equità del procedimento.
61.
A tal riguardo, ritengo che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto al punto 236 della sentenza impugnata. Condivido la sua valutazione secondo cui i punti 6 e 8 della comunicazione n. 11/2019 non ostano a che sia designato un relatore unico per più casi relativi a una richiesta di revoca dell’immunità. Nella misura in cui i punti in parola prevedono che un relatore sia designato per ciascun caso di immunità e che l’assegnazione di casi ai relatori avvenga secondo il principio della rotazione paritaria, essi istituiscono non già un sistema rigoroso di assegnazione di casi, bensì una regola generale di organizzazione del lavoro all’interno della commissione JURI. Da ciò non deriva, in particolare, un divieto di attribuire allo stesso relatore casi di immunità strettamente collegati a causa della loro connessione e osservo che il fatto di affidare il trattamento di tali casi a uno stesso relatore consente di garantire, nell’ambito del procedimento, la parità di trattamento di persone che si trovano in una situazione comparabile, se non identica.
62.
Infine, per quanto riguarda l’asserito snaturamento delle prove sollevato nell’ambito della presente parte, ritengo che tale argomento sia inoperante in quanto non riguarda la designazione di un relatore unico, bensì l’imparzialità del relatore. Come ho rilevato (
27
), l’argomento vertente sulla mancanza di imparzialità della persona designata quale relatore è inoperante ai fini della presente parte.
63.
Per quanto riguarda l’argomento vertente sul punto 237 della sentenza impugnata, esso deve essere respinto nella misura in cui contiene una considerazione formulata
ad abundantiam
. La Corte, infatti, respinge subito le censure mosse contro punti della motivazione di una sentenza del Tribunale formulati
ad abundantiam
, poiché non possono comportare l’annullamento di tale sentenza (
28
).
64.
Tenuto conto di quanto precede, la prima parte del terzo motivo di ricorso dovrebbe essere respinta.
2.
Sulla seconda parte del terzo motivo d
’
impugnazione
a)
Argomenti delle parti
65.
I ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto respingendo in quanto infondato, ai punti da 244 a 257 della sentenza impugnata, il loro argomento vertente sul difetto di imparzialità del relatore e di aver, conseguentemente, violato l’articolo 41, paragrafo 1, e l’articolo 39, paragrafo 2, della Carta, nonché i principi derivanti dal punto 8 della comunicazione n. 11/2019. Essi sollevano cinque censure nell’ambito di detta parte.
66.
Con la prima censura, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo, ai punti 245 e 246 della sentenza impugnata, che il fatto che il relatore appartenga allo stesso gruppo politico del partito VOX, il quale ha chiesto l’avvio dell’azione penale nei loro confronti, non è sufficiente a sollevare oggettivamente dubbi legittimi quanto ad un’eventuale parzialità di detto relatore.
67.
Con la seconda censura, i ricorrenti affermano che il Tribunale ha erroneamente rifiutato, ai punti da 247 a 251 della sentenza impugnata, di riconoscere che il fatto che il relatore abbia presieduto una riunione pubblica all’interno del [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale ha sostenuto lo slogan «[OSCURATO:PERSONA] in carcere!», dimostrava la sua parzialità o, quanto meno, suscitava dubbi legittimi riguardo a quest’ultima. Tale rifiuto sarebbe stato il risultato di uno snaturamento delle prove.
68.
Con la terza censura, i ricorrenti contestano al Tribunale di aver erroneamente respinto in quanto irricevibile, ai punti 253 e 254 della sentenza impugnata, un elemento di prova, vale a dire un’intervista del relatore in un giornale bulgaro, sulla base del rilievo che i medesimi non avrebbero giustificato la produzione tardiva di quest’ultima. Su tale punto, il Tribunale avrebbe altresì violato il suo obbligo di motivazione non indicando la ragione per cui ha ritenuto che la spiegazione dei ricorrenti, secondo la quale essi erano venuti a conoscenza di detta intervista solo dopo la presentazione del loro ricorso di annullamento, fosse insufficiente.
69.
Con la quarta censura, i ricorrenti affermano che il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo, al punto 255 della sentenza impugnata, che gli elementi ivi menzionati, nonché altri precedentemente dedotti, non consentivano di dimostrare il difetto di imparzialità del relatore, il che costituirebbe parimenti uno snaturamento delle prove.
70.
Con la quinta censura, i ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto affermando, al punto 256 della sentenza impugnata, che essi non avevano lamentato un interesse «personale» del relatore.
71.
[OSCURATO:PERSONA], sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto di tale parte del terzo motivo d’impugnazione. In particolare, esso ritiene, anzitutto, che l’appartenenza del relatore a un gruppo che si oppone sul piano politico al deputato interessato dalla richiesta di revoca dell’immunità non consenta di mettere in discussione l’imparzialità di detto relatore. Inoltre, tale istituzione sostiene che la seconda censura è irricevibile, giacché riguarda, in realtà, una nuova valutazione dei fatti, e non sarebbe in ogni caso fondata. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto della terza censura, relativa al rigetto della prova consistente nell’intervista di cui si tratta e alla violazione dell’obbligo di motivazione. Infine, tale istituzione ritiene altresì che la quarta e la quinta censura siano irricevibili e, in ogni caso, infondate.
b)
Valutazione
72.
In primo luogo, per quanto riguarda la prima censura, il Tribunale ha constatato, ai punti 245 e 246 della sentenza impugnata, che l’appartenenza del relatore al gruppo politico europeo dei conservatori e riformisti europei era, in linea di principio, priva di incidenza sulla valutazione della sua imparzialità, nonostante il fatto che i deputati del partito politico VOX, che è all’origine del procedimento penale alla base delle richieste di revoca dell’immunità, appartengano a detto gruppo politico.
73.
Ritengo che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto nella valutazione della censura in discussione. Infatti, da un lato, il [OSCURATO:PERSONA] non ha disatteso alcuna norma interna relativa al trattamento delle richieste di revoca dell’immunità designando come relatore una persona appartenente a un gruppo politico diverso da quello al quale appartengono i deputati interessati da una siffatta richiesta. Aspetto ancor più rilevante, esso non ha disatteso, con tale designazione, la seconda frase del punto 8 della comunicazione n. 11/2019, ai sensi della quale, come risulta dalla sentenza impugnata, il relatore nel caso d’immunità non deve appartenere allo stesso gruppo politico del deputato interessato dalla richiesta né essere eletto nello stesso Stato membro. La regola in parola non implica che sia vietato designare come relatore una persona appartenente ad un gruppo politico opposto a quello al quale appartiene il deputato interessato. Se così fosse, e tenuto conto della natura politica del conflitto esistente, per definizione, tra i deputati appartenenti ai diversi gruppi, vi sarebbe allora il rischio che, in taluni casi, nessuno dei relatori permanenti sia considerato idoneo a svolgere tale funzione.
74.
D’altro lato, è certo vero che gli argomenti dei ricorrenti si basano non sulla mera appartenenza del relatore a un gruppo politico opposto, bensì sulla sua appartenenza allo stesso gruppo del partito VOX, che era tra i promotori dell’azione penale nei confronti dei ricorrenti all’origine delle richieste di revoca dell’immunità. Tuttavia, ritengo che il Tribunale non sia incorso in errore nel ritenere che tale circostanza non fosse di per sé sufficiente per concludere nel senso della non osservanza del requisito di imparzialità del relatore. Non si può infatti ritenere che esistano, tra diversi partiti nazionali dello stesso gruppo politico al [OSCURATO:PERSONA], legami talmente forti che l’atteggiamento nei confronti dei ricorrenti del relatore appartenente allo stesso gruppo politico del partito VOX debba essere percepito come determinato dalla relazione tra questi ultimi e il partito VOX. Sono quindi del parere che l’interesse politico del partito VOX a che i ricorrenti siano sottoposti a procedimento non possa essere considerato una circostanza che suscita dubbi particolari quanto all’imparzialità del relatore.
75.
In secondo luogo, per quanto riguarda la seconda e la quarta censura, il Tribunale ha accertato, da un lato, al punto 249 della sentenza impugnata, che il relatore aveva organizzato e partecipato a un intervento del segretario generale del partito politico VOX sul tema «Cataluña es [OSCURATO:PERSONA]» ([OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA]), il 6 marzo 2019, all’interno del [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo ha chiuso il suo discorso con la formula «[OSCURATO:PERSONA], viva [OSCURATO:PERSONA] y [OSCURATO:PERSONA] a prisión» ([OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA], viva l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in carcere). Il Tribunale ha altresì constatato, ai punti 250 e 251 della sentenza di cui si tratta, che, nel corso dell’evento in parola, il (futuro) relatore, benché presente al tavolo degli oratori, non si era espresso verbalmente e che tale manifestazione della sua posizione quanto alla situazione politica in [OSCURATO:PERSONA] non può essere sufficiente a configurare una lesione del principio di imparzialità. D’altro lato, il Tribunale ha considerato, al punto 255 di detta sentenza, che le diverse reazioni del partito politico VOX, espresse dopo l’adozione delle decisioni controverse, o il fatto che al relatore sia stata inflitta una sanzione amministrativa non erano tali da dimostrare la mancanza di imparzialità di quest’ultimo.
76.
Nell’ambito della seconda e della quarta censura, i ricorrenti presentano, in sostanza, la propria interpretazione di taluni fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (
29
). Orbene, uno snaturamento delle prove sussiste qualora, senza che occorra assumere nuove prove, la valutazione degli elementi di prova esistenti risulti manifestamente errata o manifestamente contraria alla loro formulazione. Tuttavia, tale snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (
30
).
77.
Nel caso di specie, sebbene i ricorrenti contestino, sotto un profilo formale, al Tribunale di aver snaturato gli elementi di prova, è giocoforza constatare che, con il pretesto di tale affermazione, essi mirano in realtà ad ottenere un riesame degli argomenti dedotti al riguardo in primo grado, senza esporre in che modo il Tribunale avrebbe effettuato una valutazione manifestamente erronea dei fatti e degli elementi di prova. Tali censure sono, di conseguenza, irricevibili.
78.
Certamente, secondo una giurisprudenza costante, qualora il Tribunale abbia constatato o valutato i fatti, la Corte è competente soltanto, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica degli stessi e sulle conseguenze di diritto che ne sono state tratte (
31
). In proposito ritengo che la qualificazione dei fatti operata dal Tribunale non sia viziata da errore. Sotto un primo profilo, la semplice appartenenza allo stesso gruppo politico del partito VOX non è sufficiente per mettere in discussione l’imparzialità del relatore. Sotto un secondo profilo, rilevo, come dedotto dal [OSCURATO:PERSONA], che la riunione di cui si tratta si svolgeva ancora nel corso dell’ottava legislatura, oltre due mesi prima delle elezioni durante le quali i ricorrenti sono stati eletti e oltre sei mesi prima dell’emissione dei mandati d’arresto menzionati nelle richieste di revoca dell’immunità. Oltre alla circostanza che il relatore aveva partecipato a una riunione riguardante la situazione politica in [OSCURATO:PERSONA] a causa, è vero, dei fatti oggetto del procedimento penale all’origine delle richieste di revoca dell’immunità, il contesto di detto evento non era collegato allo status dei ricorrenti in quanto membri del [OSCURATO:PERSONA]. Infine, sotto un terzo profilo, al pari del Tribunale, ritengo che le reazioni dei membri del partito politico VOX, dopo l’adozione delle decisioni controverse o il fatto che al relatore sia stata inflitta una sanzione amministrativa, non siano tali da dimostrare una mancanza di imparzialità in capo a quest’ultimo.
79.
In terzo luogo, per quanto riguarda la quinta censura, il Tribunale ha constatato, al punto 256 della sentenza impugnata, che i ricorrenti non hanno sostenuto che il relatore si trovasse in una situazione di conflitto di interessi né dedotto un interesse personale del relatore tale da pregiudicare la sua imparzialità nell’esercizio delle sue funzioni. Parimenti, i ricorrenti non menzionano alcuna dichiarazione del relatore tale da rivelare che si sarebbe dedicato al suo compito con un pregiudizio di ordine personale, dissociabile dalla sua ideologia politica.
80.
I ricorrenti non fanno valere alcun argomento a sostegno delle loro censure, affermano che l’assenza di imparzialità oggettiva è sufficiente ai fini dell’articolo 41, paragrafo 1, e dell’articolo 39, paragrafo 2, della Carta, e si limitano a fare riferimento alle circostanze dedotte nell’ambito di altre censure. Tale censura è pertanto irricevibile in quanto non è sufficientemente motivata.
81.
In quarto e ultimo luogo, il Tribunale, ai punti 253 e 254 della sentenza impugnata, ha respinto in quanto irricevibile un elemento di prova, vale a dire un’intervista del relatore su un giornale bulgaro, indicando che quest’ultima è stata prodotta nella replica senza che i ricorrenti avessero giustificato la sua produzione tardiva, quando invece recava la data del giorno successivo all’adozione delle decisioni controverse, quindi anteriore al deposito del ricorso.
82.
A tal riguardo, rilevo che, contrariamente alle affermazioni dei ricorrenti, dall’articolo 85, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale risulta che, in caso di presentazione tardiva di una prova ad opera di una parte, spetta a quest’ultima motivare il ritardo (
32
). In effetti, il giudice dell’Unione ha il potere di controllare la fondatezza del motivo del ritardo nella presentazione di una prova e, se detta produzione tardiva non è giustificata in modo giuridicamente valido o fondata, ha anche il potere di escluderla (
33
). La motivazione addotta dalla parte interessata gli consente di esercitare tale controllo. Nel caso in esame, nella loro replica, i ricorrenti si sono limitati a dichiarare, nell’ambito della presentazione del contenuto della prova prodotta, che erano venuti a conoscenza dell’intervista di cui si tratta dopo la proposizione del ricorso di annullamento. Se questa dichiarazione dovesse essere considerata la giustificazione della presentazione tardiva della prova in discussione, occorre constatare che essa non comporta elementi che consentono di controllare la fondatezza del motivo del ritardo. Si tratta nondimeno di una prova che esiste a partire dal giorno seguente l’adozione delle decisioni controverse e disponibile per il pubblico.
83.
Pertanto, a mio avviso il Tribunale ha concluso nel senso dell’irricevibilità della prova fornita senza incorrere in errore. Come risulta dal punto 254 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha neppure violato il suo obbligo di motivazione, nella misura in cui ha indicato che la presentazione tardiva di detta prova non era stata giustificata e che la data dell’intervista era precedente alla data del deposito del ricorso.
84.
In considerazione di quanto precede, occorre respingere la seconda parte del terzo motivo di ricorso.
3.
Sulla terza parte del terzo motivo
d
’
impugnazione
a)
Argomenti delle parti
85.
I ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto respingendo, ai punti da 259 a 261 della sentenza impugnata, il loro argomento vertente sulla mancanza di imparzialità del presidente della commissione JURI. Essi sostengono di aver sufficientemente individuato tutti gli elementi pertinenti ai punti 144 e 145 del loro ricorso di annullamento. A loro avviso, ignorando gli elementi descritti negli allegati al ricorso di annullamento e non spiegando con precisione quali dei loro argomenti fossero irricevibili, il Tribunale ha snaturato elementi di prova, violato il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nonché i diritti della difesa, ed è venuto meno al suo obbligo di motivazione.
86.
[OSCURATO:PERSONA], sostenuto sul punto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto di tale parte del terzo motivo e ritiene che gli argomenti siano irricevibili o infondati. In subordine, esso invita la Corte a respingere gli argomenti dei ricorrenti relativi alle considerazioni del Tribunale contenute al punto 261 della sentenza impugnata procedendo a una sostituzione della motivazione e afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale al punto 260 di tale sentenza, gli argomenti fondati su una strategia asseritamente attuata dal presidente della commissione JURI per impedire ai ricorrenti di sedere in [OSCURATO:PERSONA] non erano sufficientemente sviluppati nel ricorso.
b)
Valutazione
87.
In primo luogo, il Tribunale ha respinto in quanto irricevibili, al punto 259 della sentenza impugnata, gli argomenti dei ricorrenti relativi alla mancanza di imparzialità del presidente della commissione JURI. Sebbene detti argomenti siano esposti negli allegati al ricorso, essi non figurano tuttavia espressamente nel ricorso stesso. È quanto avviene, in particolare, riguardo all’argomento relativo alla cittadinanza spagnola di tale presidente e di taluni argomenti relativi al comportamento di quest’ultimo.
88.
A mio avviso, così facendo, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto.
89.
Infatti, rilevo che i ricorrenti si sono limitati, al punto 144 del ricorso di annullamento, a constatare che il presidente della commissione JURI non offriva alcuna garanzia di imparzialità per ragioni dettagliate nelle osservazioni scritte contenute negli allegati A.31, A.32 e A.33, e nell’allegato A.44, punti da 267 a 281, del ricorso.
90.
In considerazione del contenuto di tale punto del ricorso di annullamento, mi preme ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto, e dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, la nozione di «esposizione sommaria dei motivi», la quale deve essere indicata in ogni ricorso, significa che il ricorso deve rendere manifesto in cosa consiste il motivo sul quale il ricorso si fonda. Affinché un ricorso dinanzi al Tribunale sia ricevibile, occorre quindi, in particolare, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto di ricorso stesso. La funzione puramente probatoria e strumentale degli allegati implica che, nella misura in cui essi contengano elementi di diritto o di fatto su cui si basano alcuni motivi del ricorso, tali elementi devono apparire nel testo del ricorso stesso o, per lo meno, essere sufficientemente identificati in esso (
34
).
91.
In tale contesto, poiché i ricorrenti non hanno indicato nel loro ricorso le ragioni per le quali il presidente della commissione JURI non offriva, a loro avviso, alcuna garanzia di imparzialità, il Tribunale ha correttamente respinto gli argomenti in parola in quanto irricevibili. Devono essere parimenti respinti i loro argomenti vertenti sullo snaturamento degli elementi di prova, sulla violazione del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dei diritti della difesa, nonché sull’inadempimento del Tribunale del suo obbligo di motivazione, i quali sono fondati sul mancato esame degli elementi contenuti negli allegati di cui si tratta.
92.
In secondo luogo, il Tribunale, al punto 261 della sentenza impugnata, ha respinto in quanto infondato l’argomento vertente sull’asserita ostilità del presidente della commissione JURI e attinente alla strategia che sarebbe attuata al fine di impedire ai ricorrenti di prendere possesso dei loro seggi in [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Tribunale, dette asserite iniziative provenivano non dal presidente, bensì dal suo partito.
93.
Suddetto punto della sentenza impugnata riguarda il punto 145 del ricorso di annullamento, in cui i ricorrenti si sono limitati a constatare che il presidente della commissione JURI e il suo partito avevano dato prova di una feroce ostilità nei loro confronti, affermando al contempo che il presidente aveva attuato una strategia volta ad impedire loro di prendere possesso del loro seggio di deputato europeo.
94.
Concordo con il [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che le affermazioni dei ricorrenti al punto 145 del ricorso di annullamento sono molto concise e non sono sufficientemente sviluppate per essere ricevibili. Si pone quindi la questione se occorra accogliere la domanda di sostituzione della motivazione presentata dal [OSCURATO:PERSONA].
95.
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la ricevibilità di una domanda di sostituzione della motivazione presuppone la sussistenza di un interesse ad agire, nel senso che deve poter procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che l’ha proposta. Siffatta ipotesi può ricorrere quando la domanda di sostituzione della motivazione costituisce una difesa avverso un motivo formulato dalla parte ricorrente (
35
).
96.
Nella misura in cui un siffatto interesse sussiste in capo al [OSCURATO:PERSONA], propongo alla Corte di sostituire la motivazione della sentenza impugnata e di ritenere che gli argomenti dei ricorrenti, di cui al punto 145 del ricorso di annullamento, siano, anch’essi, irricevibili in quanto non sufficientemente sviluppati nel ricorso. Di conseguenza, la censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione a causa della mancata indicazione precisa degli elementi irricevibili deve essere respinta in quanto inoperante, dal momento che tutti gli elementi devono essere respinti in quanto irricevibili.
97.
Desidero aggiungere, qualora la Corte non condividesse la mia proposta su questo punto, che le eventuali iniziative del presidente della commissione JURI e del suo partito al fine di impedire ai ricorrenti di prendere possesso del loro seggio in [OSCURATO:PERSONA] derivano, a mio avviso, da un conflitto di natura puramente politica la cui esistenza non è sufficiente per constatare la violazione del principio di imparzialità (
36
).
98.
Tenuto conto di quanto precede, la terza parte del terzo motivo d’impugnazione dovrebbe essere respinta.
4.
Sulla quarta parte del terzo motivo
d
’
impugnazione
a)
Argomenti delle parti
99.
I ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto, che comporta altresì un errore di ragionamento nonché una violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dei diritti della difesa, laddove ha proceduto ad un’interpretazione erronea della quarta parte del terzo motivo del ricorso e ha concluso per il rigetto della stessa. A loro avviso, detta parte è indipendente dalle due parti precedenti. Infatti, essi sostengono di aver indicato nel ricorso di annullamento, da un lato, che l’articolo 9, paragrafo 11, del regolamento interno era illegittimo, sproporzionato e viola i principi di pubblicità e di trasparenza previsti all’articolo 15 TFUE e, dall’altro, che la decisione di tenere le riunioni della commissione JURI a porte chiuse non ha consentito loro di raccogliere prove dello sviamento di potere.
100.
[OSCURATO:PERSONA], sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto di detta parte. Esso ribadisce, in particolare, l’argomento dedotto nel suo controricorso dinanzi al Tribunale e sostiene che le norme relative al carattere riservato dei procedimenti in parola non possono essere revocate dal deputato la cui immunità è in discussione, dal momento che tale articolo mira a tutelare non solo gli interessi del deputato di cui si tratta, ma anche quelli dei terzi, nonché quelli del pubblico ministero e delle autorità giudiziarie.
b)
Valutazione
101.
Il Tribunale ha affermato, al punto 262 della sentenza impugnata, che, nella misura in cui le allegazioni relative alla parzialità formulate nei confronti del relatore e del presidente della commissione JURI sono state respinte, non era necessario valutare la quarta parte, relativa al fatto che il carattere riservato dei lavori di detta commissione costituirebbe un ostacolo a fornire la prova dell’incidenza della loro asserita parzialità sulle decisioni controverse.
102.
Constato che la quarta parte del terzo motivo è stata presentata ai punti da 147 a 162 del ricorso di annullamento, nella sezione IV.3.4, intitolata «Effetti della riservatezza del procedimento. Violazione dell’articolo 15 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 47 e 48 della Carta. Illegittimità dell’articolo 9, paragrafo 11, del regolamento interno». I ricorrenti, è vero, fanno riferimento, ai punti da 147 a 151 del ricorso, alla riservatezza del procedimento non in
abstracto
e in generale, ma nel contesto delle difficoltà incontrate per determinare l’influenza del presidente della commissione JURI e del relatore sull’esito del procedimento di cui si tratta.
103.
Tuttavia, i ricorrenti hanno presentato, nei punti seguenti del ricorso, osservazioni generali sulla validità dell’articolo 9, paragrafo 11, del regolamento interno e hanno rilevato, al punto 162, seconda frase, che il carattere riservato del procedimento costituiva una violazione dell’articolo 15 TFUE e dell’articolo 47 della Carta, in combinato disposto con i diritti della difesa.
104.
Il Tribunale non ha espressamente risposto all’argomento relativo all’invalidità dell’articolo 9, paragrafo 11, del regolamento interno. Nondimeno, trattandosi di un motivo di puro diritto, è in ogni caso consentito alla Corte di supplire all’omissione del Tribunale (
37
).
105.
A tal riguardo, ricordo, in primo luogo, che l’articolo 9, paragrafo 11, del regolamento interno prevede che l’esame da parte della commissione JURI delle richieste riguardanti le procedure in materia di immunità si svolga sempre a porte chiuse. È pur vero che dall’articolo 15, paragrafo 1, TFUE, che sancisce il principio di trasparenza, risulta che le istituzioni dell’Unione operano nel modo più trasparente possibile. Tuttavia, tale disposizione non prevede la trasparenza assoluta di tutti i lavori delle istituzioni. Già dall’articolo 15, paragrafo 2, TFUE risulta che il [OSCURATO:PERSONA]
si riunisce
in seduta pubblica, il che non implica la pubblicità dei lavori di tutte le sue commissioni. L’articolo 232 TFUE riconosce l’autonomia del [OSCURATO:PERSONA] quanto alla sua organizzazione interna, il che implica il diritto, per detta istituzione, di determinare i limiti alla pubblicità dei lavori delle commissioni.
106.
Come risulta dal controricorso del [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 9, paragrafo 11, del regolamento interno è il risultato di una ponderazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del principio di trasparenza con altri interessi legittimi che devono essere tutelati, segnatamente la tutela della riservatezza dei procedimenti penali durante la fase istruttoria. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] rileva che la disposizione in parola mira a tutelare non solo gli interessi del deputato interessato, ma anche quelli dei terzi, nonché quelli del pubblico ministero e delle autorità giudiziarie. In questo contesto, osservo che la soluzione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] è conforme alle raccomandazioni della Commissione di Venezia, la quale esorta a che le richieste di revoca dell’immunità siano trattate dalla commissione competente a porte chiuse, in assenza del parlamentare interessato (
38
). In tali circostanze, non vedo alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 9, paragrafo 11, del regolamento interno alla luce dell’articolo 15 TFUE.
107.
In secondo luogo, i ricorrenti rilevano, nel loro ricorso di annullamento, che l’articolo 9, paragrafo 11, del regolamento interno costituisce un’ingerenza illegittima nei loro diritti sanciti agli articoli 47 e 48 della Carta. Tuttavia, essi non presentano al riguardo alcuna motivazione. Di conseguenza, tali argomenti dovrebbero essere respinti.
108.
Ad abundantiam
, rilevo che, se si dovesse intendere che i ricorrenti ritengono che i loro diritti di difesa siano stati violati dall’articolo 9, paragrafo 11, del regolamento interno, detto argomento dovrebbe essere respinto in quanto inoperante. Infatti, la disposizione in parola e l’articolo 15 TFUE limitano non già i diritti delle parti del procedimento di revoca dell’immunità, ma il diritto del pubblico di accedere alle informazioni. I diritti di difesa di una parte del procedimento non possono, quindi, essere limitati dalle disposizioni che prevedono la trattazione di una causa a porte chiuse, ma possono esserlo, eventualmente, dalle disposizioni che disciplinano lo svolgimento del procedimento e la partecipazione delle parti, come, nel caso di specie, l’articolo 9, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento interno, il quale prevede che il deputato interessato non è presente durante le discussioni della commissione JURI, se non per essere ascoltato. I ricorrenti richiamano tale disposizione per la prima volta nell’impugnazione e senza fornire alcuna spiegazione. Non occorre quindi procedere al suo esame.
109.
Tenuto conto di quanto precede, la quarta parte del terzo motivo d’impugnazione dovrebbe essere respinta.
5.
Conclusioni sul terzo motivo d
’
impugnazione
110.
Alla luce delle considerazioni suesposte, ritengo che il terzo motivo di impugnazione debba essere respinto.
E.
Sul sesto motivo d’impugnazione
111.
Con il loro sesto motivo d’impugnazione, i ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto respingendo
il sesto
(
39
)e
il settimo
motivo di annullamento (
40
), o discostandosi dalla propria prassi o commettendo un errore di valutazione.
112.
Il motivo d’impugnazione è diviso in due parti. I ricorrenti contestano in sostanza al Tribunale, con la prima parte, di essere incorso in errori di diritto nella determinazione e nell’applicazione dei criteri di revoca dell’immunità e, con la seconda, di aver commesso un errore di diritto concludendo per l’assenza di errori nella valutazione del
fumus persecutionis
da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Nella prima parte, i ricorrenti sollevano nove censure specifiche (
41
).
1.
Sulla prima e sulla seconda censura della prima parte
a)
Argomenti delle parti
113.
La prima censura della prima parte del sesto motivo d’impugnazione verte sulla violazione dell’articolo 343 TFUE, in quanto il Tribunale ha concluso, al punto 122 della sentenza impugnata, che tale disposizione non impone al [OSCURATO:PERSONA] alcun limite, di qualsivoglia natura, per quanto riguarda il suo diritto di revocare l’immunità dei suoi membri. I ricorrenti rilevano che, sebbene la prosecuzione di un procedimento, compreso un procedimento penale, nei confronti di un membro del [OSCURATO:PERSONA] non ostacoli generalmente l’esercizio del suo mandato, ciò non vale per le cause riguardanti la custodia cautelare dei deputati interessati, come quella del caso di specie. I ricorrenti sostengono che è in tale contesto che essi hanno più volte richiamato, nel loro ricorso, il principio di proporzionalità, principio che il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione.
114.
La seconda censura della parte di cui si tratta verte sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento interno, in quanto il Tribunale ha concluso, in particolare ai punti da 117 a 122 e 126 della sentenza impugnata, che l’esistenza o l’assenza di
fumus persecutionis
era l’unico criterio che il [OSCURATO:PERSONA] doveva prendere in considerazione. A detto riguardo, i ricorrenti affermano che da tale disposizione risulta che il [OSCURATO:PERSONA] deve mantenere la sua integrità di assemblea legislativa democratica e deve garantire l’indipendenza dei suoi membri nell’esercizio delle loro funzioni.
115.
[OSCURATO:PERSONA], sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto di tali censure, che esso ritiene, o fondate su una lettura erronea della sentenza impugnata, o irricevibili, o infondate.
b)
Valutazione
116.
Basandosi sul punto 76 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha dichiarato, al punto 122 della sentenza impugnata, che l’articolo 343 TFUE non può essere interpretato nel senso che l’immunità di un membro del [OSCURATO:PERSONA] non può mai essere revocata se la prosecuzione del procedimento per il quale è stata chiesta la revoca dell’immunità può ostacolare l’esercizio del suo mandato, o addirittura condurre alla perdita di quest’ultimo al termine di tale procedimento. A suo avviso, una simile interpretazione equivarrebbe a privare di ogni effetto utile l’articolo 9, terzo comma, del protocollo n. 7.
117.
Per quanto riguarda l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento interno, il Tribunale ha constatato, ai punti 119 e 120 della sentenza impugnata, che, nella misura in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il criterio del
fumus persecutionis
tenendo conto tanto dell’obiettivo di salvaguardia della sua indipendenza e del suo buon funzionamento quanto del necessario rispetto del principio di leale cooperazione, esso ha necessariamente ritenuto, escludendo l’esistenza di
fumus persecutionis
, che una revoca dell’immunità dei ricorrenti non lederebbe i suoi interessi e, in particolare, il suo buon funzionamento e la sua indipendenza.
118.
Ritengo che il Tribunale non abbia commesso alcun errore nei punti citati della sentenza impugnata.
119.
Da un lato, per quanto riguarda la censura relativa al punto 122 della sentenza impugnata, rilevo, come risulta dalla mia sintesi di tale punto (
42
), che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, il Tribunale non ha indicato che l’articolo 343 TFUE non impone alcun limite al diritto del [OSCURATO:PERSONA] di revocare l’immunità dei suoi membri o che il principio di proporzionalità non si applica alla decisione di revoca dell’immunità. Per contro, esso ha indicato che il rischio di un ostacolo all’esercizio del mandato, in particolare la perdita di detto mandato, al termine del procedimento per il quale è stata chiesta la revoca dell’immunità, non osta a tale revoca dell’immunità. La censura di cui si tratta deriva quindi da una lettura erronea del punto 122 della sentenza in parola e deve, di conseguenza, essere respinta in quanto infondata. Peraltro, la constatazione formulata dal Tribunale in detto punto è corretta.
120.
D’altro lato, per quanto riguarda la seconda censura, osservo che l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento interno è una disposizione generale che stabilisce gli obiettivi perseguiti dal [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità. Tale disposizione non menziona alcun criterio che debba essere preso in considerazione al momento dell’adozione della decisione sulla richiesta di revoca dell’immunità. Un siffatto criterio figura tuttavia al punto 43 della comunicazione n. 11/2019, ai sensi del quale
l’immunità è revocata
a meno che non risulti che l’intenzione alla base del procedimento giudiziario sia quella di danneggiare l’attività politica di un deputato e di conseguenza l’indipendenza del [OSCURATO:PERSONA] (
fumus persecutionis
). L’utilizzo di tale criterio da parte del [OSCURATO:PERSONA] rientra nell’ampio potere discrezionale di cui dispone per quanto riguarda la revoca dell’immunità (
43
) ed è del resto raccomandato dalla Commissione di Venezia (
44
). Occorre intendere, a mio avviso, che l’adozione di detto principio da parte della commissione JURI deriva dalla constatazione secondo cui l’applicazione del criterio del
fumus persecutionis
consente di garantire la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento interno. Tenuto conto di quanto precede, la seconda censura deve parimenti essere respinta.
2.
Sulla terza censura della prima parte
a)
Argomenti delle parti
121.
I ricorrenti allegano che, affermando, ai punti da 128 a 131 della sentenza impugnata, che essi non avevano dimostrato di beneficiare dell’immunità conferita dall’articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7, il Tribunale ha snaturato elementi di prova, commesso un errore di diritto e violato il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Inoltre, il Tribunale avrebbe parimenti a torto concluso, ai punti 132 e 133 di tale sentenza, che i ricorrenti non erano legittimati a sostenere che le decisioni controverse erano state adottate in violazione dell’articolo 9, secondo comma, di detto protocollo.
122.
[OSCURATO:PERSONA], sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto della censura in parola. A suo avviso, i ricorrenti non hanno un interesse giuridico a contestare le considerazioni formulate dal Tribunale ai punti 128 e 131 della sentenza impugnata. Infatti, un eventuale errore che vizi tali considerazioni non può condurre all’annullamento delle decisioni controverse, le quali riguardano unicamente la revoca dell’immunità dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7. In subordine, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli argomenti dei ricorrenti debbano essere respinti in quanto infondati.
b)
Valutazione
123.
Per quanto riguarda l’ampiezza e la portata dell’immunità di cui godono i deputati sul loro territorio nazionale, il Tribunale ha dichiarato, al punto 130 della sentenza impugnata, che i ricorrenti non potevano fondatamente sostenere che il [OSCURATO:PERSONA] era incorso in un errore di diritto nel riferirsi al diritto nazionale come interpretato dai giudici nazionali. Secondo tale interpretazione, non è necessaria un’autorizzazione parlamentare per proseguire il procedimento penale nei confronti di una persona accusata prima che questa abbia acquisito la qualità di parlamentare spagnolo. Inoltre, per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti secondo cui l’immunità prevista all’articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo non può essere revocata senza revocare anche l’immunità prevista all’articolo 9, secondo comma, di quest’ultimo, il Tribunale ha affermato, al punto 133 della sentenza in parola, che, nelle circostanze del caso di specie, essi non erano legittimati a dedurre che le decisioni controverse erano state adottate in violazione dell’articolo 9, secondo comma, di tale protocollo, segnatamente in quanto il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva loro riconosciuto lo status di deputato.
124.
In primo luogo, ritengo, al pari del [OSCURATO:PERSONA], che la censura relativa all’interpretazione, da parte di quest’ultimo, dell’articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7 sia inoperante in quanto riguarda punti della motivazione della sentenza impugnata ininfluenti sul dispositivo di quest’ultima (
45
). Infatti, le decisioni controverse non vertono sulla revoca dell’immunità di cui all’articolo 9, primo comma, lettera a), di tale protocollo.
125.
Ad abundantiam
, ricordo che l’articolo 18 del capo VII del protocollo n. 7 prevede che, per l’applicazione di tale protocollo, le istituzioni dell’Unione agiscano d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati. [OSCURATO:PERSONA] si è quindi correttamente basato sull’interpretazione dei giudici spagnoli per stabilire che i ricorrenti non beneficiavano dell’immunità prevista all’articolo 9, primo comma, lettera a), di suddetto protocollo, poiché erano stati accusati prima di essere eletti al [OSCURATO:PERSONA].
126.
In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento relativo all’articolo 9, secondo comma, del protocollo n. 7, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] risulta che, sebbene l’articolo 9, primo comma, di detto protocollo preveda immunità a favore dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo, allo stesso modo, per tutta la durata delle sessioni di una determinata legislatura del [OSCURATO:PERSONA] (
46
), l’articolo 9, secondo comma, del medesimo prevede invece che essi beneficino di tale immunità anche prima dell’inizio del loro mandato (
47
). Il primo e il secondo comma dell’articolo 9 di detto protocollo hanno quindi portata temporale diversa (
48
), dato che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il [OSCURATO:PERSONA] deve essere considerato in sessione anche se non è effettivamente in seduta (
49
). Di conseguenza, un deputato che, dopo l’apertura della prima sessione di una legislatura, abbia già effettivamente assunto le sue funzioni, beneficia della sola protezione prevista all’articolo 9, primo comma, del protocollo n. 7. Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto dichiarando che i ricorrenti non erano legittimati a sostenere che le decisioni controverse erano state adottate in violazione dell’articolo 9, secondo comma, di tale protocollo.
127.
Tenuto conto di quanto precede, la terza censura dovrebbe essere respinta.
3.
Sulla quarta censura della prima parte
a)
Argomenti delle parti
128.
Nell’ambito della censura introduttiva (
50
), i ricorrenti addebitano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto concludendo, al punto 112 della sentenza impugnata, che il [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere discrezionale quanto all’opportunità di dare seguito o meno a una richiesta di revoca dell’immunità. Orbene, l’adozione delle decisioni controverse potrebbe ledere diversi diritti fondamentali.
129.
Nell’ambito della quarta censura della prima parte del sesto motivo d’impugnazione, i ricorrenti sostengono, da un lato, che, contrariamente a quanto indicato ai punti da 135 a 143 della sentenza impugnata, le decisioni controverse costituiscono un’ingerenza nei loro diritti fondamentali sanciti all’articolo 6, all’articolo 39, paragrafo 2, e all’articolo 45 della Carta. D’altro lato, essi contestano al Tribunale di aver ritenuto, ai punti 126 e 127 della sentenza in parola, che la legittimità dei mandati d’arresto europei emessi nei loro confronti non avesse alcuna incidenza sull’esame di una richiesta di revoca dell’immunità destinata a consentire l’esecuzione di tali mandati. In proposito, i ricorrenti affermano che il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a valutare i rischi di violazione dei loro diritti fondamentali, al pari dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione nel contesto delle procedure di consegna ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI (
51
).
130.
[OSCURATO:PERSONA], sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto di tale censura. Esso afferma che taluni argomenti sono irricevibili, altri inoperanti e che, in ogni caso, nessuno dei medesimi è fondato. Per quanto riguarda l’argomento vertente sui punti 126 e 127 della sentenza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] ne chiede il rigetto in quanto si fonderebbe su una lettura erronea di questi ultimi.
b)
Valutazione
131.
Il Tribunale ha osservato, al punto 112 della sentenza impugnata, che, poiché l’articolo 9, terzo comma, del protocollo n. 7 non precisa le condizioni alle quali il [OSCURATO:PERSONA] deve valutare se occorra revocare l’immunità, tale istituzione dispone di un potere discrezionale molto ampio quanto all’orientamento che intende dare a una decisione a seguito a una richiesta di revoca dell’immunità, a causa della natura politica di una simile decisione. Il Tribunale ha poi indicato, ai punti da 113 a 114 della sentenza in parola, che i criteri sostanziali di esame delle richieste di revoca dell’immunità non risultano dal regolamento interno, in particolare dal suo articolo 5, paragrafo 2, ma discendono tuttavia dai punti da 41 a 44 della comunicazione n. 11/2019, secondo i quali l’immunità prevista all’articolo 9 del protocollo n. 7 è revocata a meno che il [OSCURATO:PERSONA] non constati l’esistenza di un
fumus persecutionis
. Peraltro, il Tribunale ha ricordato, al punto 115 di detta sentenza, che le immunità sono concesse esclusivamente nell’interesse dell’Unione.
132.
Come risulta chiaramente da tale sintesi dei punti da 112 a 115 della sentenza impugnata, la censura introduttiva è fondata su una lettura erronea di detto punto 112. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, non risulta affatto dal menzionato punto 112 né dai punti seguenti della sentenza in parola che, secondo il Tribunale, l’amplissimo potere discrezionale di cui dispone il [OSCURATO:PERSONA] implicherebbe che la decisione di quest’ultimo non possa ledere i loro diritti fondamentali. L’argomento relativo alla circostanza che l’ampio potere discrezionale di un’istituzione implicherebbe che essa non è tenuta a rispettare i diritti fondamentali è quindi manifestamente erroneo. Tale censura dovrebbe quindi, a mio avviso, essere respinta in quanto fondata su una lettura erronea del punto 112 di detta sentenza.
133.
Il Tribunale ha dichiarato, al punto 138 della sentenza impugnata, che l’immunità non può costituire un diritto fondamentale riconosciuto ai deputati europei poiché essa è concessa esclusivamente nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza che una decisione di revoca dell’immunità modifichi la situazione giuridica di un deputato è irrilevante al riguardo. Il Tribunale ha poi considerato, ai punti 140 e 141 della sentenza in parola, che la revoca dell’immunità parlamentare non comporta, di per sé, alcuna conseguenza sull’esercizio del mandato né sulla libertà, in particolare di circolazione, dei ricorrenti e non pregiudica il loro diritto al rispetto della presunzione di innocenza. Infine, il Tribunale ha concluso, al punto 142 di detta sentenza, che, di conseguenza, l’argomento diretto a dimostrare che tali ingerenze non rispetterebbero i requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta è inoperante e deve, per questo motivo, essere respinto.
134.
Si deve constatare che il Tribunale non ha commesso errori di diritto nei punti di cui si tratta della sentenza impugnata. I ricorrenti non deducono alcun argomento giuridico che metta in discussione le constatazioni del Tribunale e si limitano a contestarle. Condivido pienamente la posizione del Tribunale secondo cui la revoca dell’immunità parlamentare, in quanto tale, non ha come effetto la perdita del mandato del deputato e non incide sulla sua libertà di circolazione, non essendo l’immunità di per sé un diritto fondamentale di un deputato.
135.
Il Tribunale ha constatato, ai punti 126 e 127 della sentenza impugnata, che non spetta al [OSCURATO:PERSONA] valutare la legittimità, da un lato, degli atti adottati dalle autorità giudiziarie nel corso del procedimento all’origine della richiesta di revoca dell’immunità, poiché tale questione rientra nella competenza esclusiva delle autorità nazionali, e, dall’altro, dei mandati d’arresto nazionali e dei mandati d’arresto europei adottati nell’ambito del procedimento penale di cui si tratta.
136.
Come ho ricordato (
52
), l’articolo 18 del capo VII del protocollo n. 7 prevede che, per l’applicazione di tale protocollo, le istituzioni dell’Unione agiscano d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati. Ne consegue che, quando è investito di una richiesta di revoca dell’immunità, il [OSCURATO:PERSONA] è in linea di principio tenuto, per accertare i fatti pertinenti, a basarsi sulle informazioni fornite dall’autorità nazionale competente relative all’oggetto e allo stato di avanzamento del procedimento giudiziario ai fini del quale l’immunità dovrebbe essere revocata. Inoltre, qualora manchino talune informazioni o non siano chiare, la commissione JURI può chiedere all’autorità interessata di fornirle informazioni e chiarimenti, conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento interno. Per contro, il [OSCURATO:PERSONA] non è competente ad esaminare la legittimità delle decisioni adottate nell’ambito di un procedimento nazionale.
137.
Parimenti, il [OSCURATO:PERSONA] non è competente a pronunciarsi sul rischio di violazione dei diritti fondamentali risultante dall’esecuzione dei mandati d’arresto europei, come farebbero le autorità giudiziarie chiamate a pronunciarsi sulla loro esecuzione. Non solo una competenza del genere non gli è stata conferita, ma la sua decisione non ha l’effetto di privare altre autorità del potere di esercitare il necessario controllo su tali mandati. Infatti, la decisione di revoca dell’immunità parlamentare non sostituisce la decisione delle autorità giudiziarie di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, nell’ambito della quale esse sono tenute a procedere all’esame di tale mandato e, in particolare, a valutare l’esistenza di eventuali condizioni previste dalla decisione quadro 2002/584 al fine di darvi seguito o di rifiutarne l’esecuzione. Inoltre, la decisione del [OSCURATO:PERSONA] non obbliga le autorità di esecuzione a dare attuazione ad un mandato d’arresto europeo. Ne consegue che non spetta al [OSCURATO:PERSONA] mettere in discussione un siffatto mandato emesso dalle autorità nazionali né procedere all’esame dell’eventuale incidenza della sua esecuzione sui diritti fondamentali dei ricorrenti.
138.
In tale contesto, osservo che la Commissione di Venezia sottolinea nel suo rapporto che l’organo parlamentare che esamina la richiesta di revoca dell’immunità non dovrebbe procedere ad un esame di natura autenticamente giudiziaria e, in particolare, non dovrebbe in alcun caso pronunciarsi sull’opportunità di avviare un procedimento penale (
53
).
139.
Tenuto conto di quanto precede, la quarta censura dovrebbe essere respinta.
4.
Sulla quinta censura della prima parte
a)
Argomenti delle parti
140.
Nell’ambito della quinta censura, i ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto respingendo i loro argomenti relativi al principio di proporzionalità e di aver così violato non solo tale principio, ma anche il proprio obbligo di motivazione.
141.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale affermazione è irricevibile in quanto non è sufficientemente precisa. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, rileva che la censura di cui si tratta non è collegata ad alcun punto della sentenza impugnata e non è quindi pertinente.
b)
Valutazione
142.
La quinta censura è, a mio avviso, irricevibile in quanto riguarda l’asserita violazione del principio di proporzionalità da parte del Tribunale. Detta censura, infatti, letta in tal senso, non è motivata e si limita ad un rinvio al ricorso di annullamento.
143.
Per quanto riguarda l’affermazione dei ricorrenti secondo cui il Tribunale non avrebbe risposto ai loro argomenti relativi al rispetto del principio di proporzionalità, ricordo che, secondo costante giurisprudenza, il motivo vertente sulla mancata risposta da parte del Tribunale ad argomenti dedotti in primo grado equivale, in sostanza, a far valere una violazione dell’obbligo di motivazione che discende dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, del medesimo statuto, e dall’articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale (
54
).
144.
Ciò nonostante, risulta parimenti da giurisprudenza costante che l’obbligo di motivare le sentenze non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia, e che la motivazione può quindi essere implicita, a condizione di consentire agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (
55
).
145.
In tale contesto, non vi è alcun dubbio, a mio avviso, che il Tribunale, anche se solo implicitamente, abbia respinto la censura vertente su una violazione del principio di proporzionalità, poiché i ricorrenti hanno sostenuto, nell’ambito del sesto motivo di annullamento, che l’autorizzazione al loro arresto era sproporzionata, tenuto conto, in primo luogo, della lesione dei loro diritti fondamentali che ne derivava nonché, in secondo luogo, della fase del procedimento penale (
56
). Per quanto riguarda questo primo argomento, come risulta dalla mia analisi della quarta censura, il Tribunale l’ha correttamente respinto. Per quanto riguarda il secondo argomento, il Tribunale ha dichiarato, al punto 126 della sentenza impugnata, che non spettava al [OSCURATO:PERSONA] valutare la legittimità degli atti adottati dalle autorità giudiziarie nel corso del procedimento, dal momento che tale questione rientra nella competenza esclusiva delle autorità nazionali. Si deve quindi constatare che, nell’ambito del sesto motivo di impugnazione, la sentenza in parola non è viziata da un difetto di pronuncia né, più in generale, da un difetto di motivazione a tale riguardo. Infatti, la motivazione di detta sentenza consente agli interessati di conoscere le ragioni per le quali i loro argomenti non sono stati accolti.
146.
Tenuto conto di quanto precede, la quinta censura dovrebbe essere respinta.
5.
Sulla sesta censura della prima parte
a)
Argomenti delle parti
147.
Nell’ambito della sesta censura, i ricorrenti addebitano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto affermando, ai punti da 141 a 143 della sentenza impugnata, per principio, che una decisione di revocare l’immunità di un deputato europeo e il procedimento che ha portato alla sua adozione non ledono – e non possono ledere – il diritto al rispetto della presunzione di innocenza. A tal riguardo, il punto B delle decisioni controverse menziona l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) del 25 ottobre 2018, mentre quest’ultima riguarderebbe non i ricorrenti, bensì i loro coimputati. Inoltre, poiché l’unico documento presentato ai membri della commissione JURI era la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) del 14 ottobre 2019, che condanna altre persone, l’adozione delle decisioni controverse si sarebbe basata sull’ipotesi che i ricorrenti fossero colpevoli, in violazione del diritto alla presunzione di innocenza. La stessa conclusione si imporrebbe in considerazione del fatto che, a loro avviso, il Tribunale ha omesso di esaminare i loro argomenti relativi ad uno sviamento di potere e all’esistenza di uno scopo inconfessato, dedotti nell’ambito del sesto motivo di annullamento, e, in tal modo, è venuto meno al suo obbligo di motivazione.
148.
[OSCURATO:PERSONA], sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto della censura in discussione. Esso rileva, in particolare, che la censura in parola si basa su una lettura erronea del punto 141 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha semplicemente constatato che,
in quanto tale
, la revoca dell’immunità di un parlamentare non pregiudicava il suo diritto al rispetto della presunzione di innocenza. Peraltro, per quanto riguarda l’argomento relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che esso debba essere respinto in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondato.
b)
Valutazione
149.
Il Tribunale ha dichiarato, al punto 141 della sentenza impugnata, che una decisione di revoca dell’immunità non pregiudica il diritto al rispetto della presunzione di innocenza. A suo avviso, la questione se, al momento in cui ne viene fatta richiesta, ricorrano i presupposti per la revoca dell’immunità parlamentare, in forza dell’articolo 9 del protocollo n. 7, è distinta da quella consistente nello stabilire se i fatti contestati ai deputati interessati siano dimostrati, questione che ricade nella competenza delle autorità dello Stato membro.
150.
Come rilevato dal [OSCURATO:PERSONA], la sesta censura è fondata su una lettura erronea della sentenza impugnata e, per tale ragione, dovrebbe essere respinta in quanto infondata.
151.
Mi sembra che, con la censura in parola, i ricorrenti addebitino in realtà al Tribunale di non aver risposto ai loro argomenti, sollevati nel ricorso di annullamento, relativi alla presa in considerazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di decisioni giudiziarie che possono essere intese nel senso che dimostrano la loro colpevolezza, sebbene esse non li riguardassero. Il fatto che, a loro avviso, il [OSCURATO:PERSONA] si sia basato su tali decisioni sarebbe pertinente alla luce dei loro argomenti relativi allo sviamento di potere e all’esistenza di uno scopo inconfessato.
152.
Come ho appena ricordato (
57
), da un lato, il motivo vertente sulla mancata risposta del Tribunale ad argomenti dedotti in primo grado equivale, in sostanza, a far valere una violazione dell’obbligo di motivazione e, dall’altro, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua, esaustivamente e uno per uno, tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia.
153.
In tale contesto, occorre constatare che il Tribunale ha effettivamente esaminato, da un lato, il punto B delle decisioni controverse (
58
) nonché, dall’altro, l’eventuale incidenza delle formulazioni inesatte ivi contenute sulla decisione di revoca dell’immunità del [OSCURATO:PERSONA]. Tale argomento è pertanto infondato.
154.
Per quanto riguarda gli argomenti relativi ad uno sviamento di potere e all’esistenza di uno scopo inconfessato, essi devono essere respinti in quanto irricevibili nella misura in cui i ricorrenti non presentano, nell’impugnazione, alcuna motivazione per avvalorali e rinviano, in generale, al ricorso di annullamento.
6.
Sulla settima e sull
’
ottava censura della prima parte
a)
Argomenti delle parti
155.
Nell’ambito della settima e dell’ottava censura della prima parte del sesto motivo d’impugnazione, i ricorrenti addebitano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel valutare, ai punti da 147 a 161 della sentenza impugnata, le affermazioni inesatte del [OSCURATO:PERSONA] contenute ai punti S e B delle decisioni controverse, relative, rispettivamente, alla finalità dell’immunità parlamentare, prevista all’articolo 9 del protocollo n. 7, e allo stato di avanzamento del procedimento penale che li riguarda. Tali affermazioni inesatte avrebbero influito sulla decisione di revoca dell’immunità del [OSCURATO:PERSONA], in quanto avrebbero indotto i suoi membri in errore.
156.
Secondo i ricorrenti, infatti, da un lato, sarebbe relativamente ragionevole supporre che i voti dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo che si sono pronunciati a favore delle decisioni controverse sarebbero stati diversi se essi avessero saputo che, per quanto riguarda le immunità previste all’articolo 9 del protocollo n. 7, il punto S di tali decisioni era manifestamente errato. D’altro lato, se il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato a conoscenza del fatto che, contrariamente a quanto indicato al punto B di dette decisioni, la fase istruttoria nei confronti dei ricorrenti non era conclusa, esso avrebbe potuto ritenere che l’emissione di un mandato d’arresto europeo nei loro confronti, prima della chiusura della fase istruttoria, fosse sproporzionata. Inoltre, il punto 159 della sentenza impugnata sarebbe viziato da un errore di diritto relativo ad uno snaturamento delle disposizioni del codice di procedura penale spagnolo.
157.
[OSCURATO:PERSONA], sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto delle due censure in parola. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], l’argomento vertente sul fatto che la sua decisione di revocare l’immunità dei ricorrenti sarebbe fondata unicamente sul motivo indicato al punto S delle decisioni controverse è contraddetto dalle sue osservazioni contenute ai punti da T a W di queste ultime e deve essere respinto in quanto infondato. Peraltro, l’argomento relativo allo snaturamento delle disposizioni del codice di procedura penale spagnolo dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile dal momento che è stato dedotto dai ricorrenti per la prima volta nell’ambito dell’impugnazione. In ogni caso, detto argomento dovrebbe essere respinto in quanto infondato. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’ottava censura è inoperante in quanto è irrilevante, ai fini dell’accoglimento della richiesta di revoca dell’immunità, che la fase istruttoria sia stata chiusa o meno.
b)
Valutazione
158.
Il Tribunale ha ricordato, al punto 148 della sentenza impugnata, che il punto S delle decisioni impugnate riproduce il principio enunciato al punto 3 della comunicazione n. 11/2019, secondo cui «l’immunità parlamentare è intesa a proteggere il [OSCURATO:PERSONA] e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell’esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato». Al riguardo, il Tribunale ha dichiarato, al punto 149 di tale sentenza, che era pacifico che i ricorrenti erano coperti dall’immunità prevista all’articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7, anche se il procedimento penale di cui si tratta riguardava attività non connesse all’esercizio delle funzioni parlamentari. Esso ha tuttavia constatato, al punto 152 di detta sentenza, che l’affermazione generale di cui al punto S delle decisioni impugnate non era stata attuata nel senso che la richiesta di revoca dell’immunità di un membro del [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolta se riguarda un procedimento giudiziario vertente su fatti privi di nesso con l’esercizio delle funzioni parlamentari.
159.
Il Tribunale ha poi ricordato, al punto 155 della sentenza impugnata, il tenore del punto B delle decisioni controverse e ha constatato, al punto 157 della sentenza in parola, che i ricorrenti erano legittimati a sostenere che tale punto era viziato da un errore di fatto o, quantomeno, da una mancanza di chiarezza relativamente alla questione se la fase istruttoria del procedimento penale di cui si tratta fosse stata chiusa nei loro confronti. Esso ha tuttavia concluso, al punto 160 di detta sentenza, che non risultava che tale errore o, quanto meno, tale mancanza di chiarezza avesse inciso sull’esame della richiesta di revoca dell’immunità.
160.
Pertanto, il Tribunale ha in effetti constatato che talune formulazioni dei punti B e S delle decisioni controverse erano inesatte. Per contro, esso ha poi concluso che, contrariamente a quanto sostenevano i ricorrenti, le inesattezze in discussione non erano tali da incidere sulla decisione di revoca dell’immunità del [OSCURATO:PERSONA].
161.
Ritengo che la conclusione del Tribunale non sia viziata da errore. Infatti, la motivazione delle decisioni controverse non si limita ai loro punti B e S. Per valutare l’incidenza di tali formulazioni inesatte, occorre tener conto del contesto nonché della motivazione di dette decisioni nel loro insieme. Nell’ambito del sesto motivo di impugnazione, i ricorrenti non hanno presentato alcun argomento che consenta di dimostrare che le inesattezze nelle formulazioni dei punti B e S erano di natura tale che la decisione di revoca dell’immunità del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata diversa se le formulazioni in discussione fossero state corrette. Condivido, in particolare, il parere del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, per quanto riguarda la decisione di revoca dell’immunità, è irrilevante che la fase istruttoria nel procedimento penale sia chiusa o meno.
162.
In subordine, per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto ritenere che l’emissione di mandati d’arresto europei nei loro confronti, prima della chiusura della fase istruttoria, fosse sproporzionata, ricordo (
59
) che non rientra in alcun caso nell’ambito delle competenze del [OSCURATO:PERSONA] valutare la proporzionalità dell’arresto dei ricorrenti alla luce della fase del procedimento penale che li riguarda.
163.
In tale contesto, ritengo che gli argomenti basati sulle disposizioni del codice di procedura penale spagnolo siano inoperanti.
164.
Tenuto conto di quanto precede, la settima e l’ottava censura dovrebbero essere respinte.
7.
Sulla nona censura della prima parte
a)
Argomenti delle parti
165.
Nell’ambito della nona censura della prima parte del sesto motivo d’impugnazione, i ricorrenti contestano al Tribunale, in primo luogo, di aver commesso un errore di diritto concludendo, ai punti da 162 a 172 della sentenza impugnata, che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato i principi di parità di trattamento e di buona amministrazione. Orbene, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe seguito la sua prassi costante consistente nel rifiutare di revocare l’immunità di un deputato nei casi menzionati ai punti 162 e 163 di tale sentenza. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe altresì commesso un errore di diritto concludendo, al punto 166 di detta sentenza, che gli elementi menzionati nell’ambito del sesto e del settimo motivo di annullamento, relativi alle prassi e alle modalità di funzionamento del [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle immunità, non erano più pertinenti, conformemente al punto 53 della comunicazione n. 11/2019, che prevede che quest’ultima sostituisca le comunicazioni precedenti. In terzo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato le prove ritenendo che i ricorrenti non avessero dimostrato «in che modo» le decisioni invocate consentivano di dimostrare l’esistenza di una certa prassi. In quarto luogo, il Tribunale avrebbe parimenti, ai punti da 166 a 172 della medesima sentenza, snaturato elementi di prova e commesso un errore di diritto non prendendo in considerazione la totalità dei precedenti invocati dai ricorrenti, nonché gli argomenti ai medesimi relativi, per individuare un
fumus persecutionis
.
166.
[OSCURATO:PERSONA], sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto della censura di cui si tratta in quanto infondata. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che né il principio di buona amministrazione né il principio della parità di trattamento gli vietano di adattare e modificare la propria prassi anteriore. Inoltre, gli argomenti relativi allo snaturamento delle prove da parte del Tribunale sarebbero irricevibili, dato che i ricorrenti non indicano con precisione gli errori commessi o gli elementi di prova snaturati. In ogni caso, tali motivi sarebbero privi di fondamento.
b)
Valutazione
167.
Il Tribunale ha riassunto, ai punti 162 e 163 della sentenza impugnata, le affermazioni dei ricorrenti relative agli elementi dell’asserita prassi del [OSCURATO:PERSONA] che quest’ultimo avrebbe violato.
168.
Il Tribunale ha rilevato, al punto 166 della sentenza impugnata, che, al fine di dimostrare l’esistenza di una prassi del [OSCURATO:PERSONA] consistente nel negare la revoca dell’immunità di un deputato quando quest’ultimo è perseguito per le sue attività politiche, quando tali procedimenti sono stati avviati da un avversario politico o quando le autorità nazionali di cui si tratta hanno chiesto sanzioni esemplari nei confronti del deputato in parola, i ricorrenti si sono avvalsi della comunicazione n. 11/2003, del 6 giugno 2003. Tale comunicazione è stata redatta dalla commissione giuridica e per il mercato interno del [OSCURATO:PERSONA], all’epoca incaricata delle questioni relative all’immunità, e costituisce una sintesi della precedente prassi decisionale del [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha presentato una sintesi dei passaggi rilevanti di detta comunicazione e ha poi rilevato che quest’ultima era stata sostituita, il 19 novembre 2019, dalla comunicazione n. 11/2019.
169.
Il Tribunale ha indicato, al punto 167 della sentenza impugnata, l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui esso aveva abbandonato la sua prassi, come sintetizzata nella comunicazione n. 11/2003, nel senso di una limitazione dei casi in cui rifiutava di revocare l’immunità.
170.
Il Tribunale ha osservato, al punto 168 della sentenza impugnata, che la prassi del [OSCURATO:PERSONA], consistente nel negare la revoca dell’immunità quando lo scopo dei procedimenti giudiziari di cui si tratta è di ostacolare l’esercizio delle funzioni parlamentari del deputato, non è contestata. Esso ha poi constatato che i ricorrenti, relativamente ai casi in cui il [OSCURATO:PERSONA] rifiuta di revocare l’immunità di uno dei suoi membri, si limitavano a invocare alcune decisioni del [OSCURATO:PERSONA], senza dimostrare in che modo le medesime sarebbero in grado di dimostrare l’esistenza di una prassi del genere. Peraltro, il Tribunale ha rilevato che la maggior parte delle decisioni fatte valere dai ricorrenti erano state adottate nel corso degli anni dal 1982 al 2003.
171.
Ritengo che il Tribunale non abbia commesso alcun errore nei punti citati della sentenza impugnata.
172.
Come risulta dal punto 53 della comunicazione n. 11/2019, quest’ultima ha sostituito tutte le comunicazioni precedenti e qualsiasi altro documento della commissione JURI relativo alle prassi e modalità di lavoro del [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle immunità. Ciò dimostra la chiara intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di modificare la sua prassi precedente. Tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispone il [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la revoca dell’immunità parlamentare, ritengo che potesse legittimamente procedere in tal modo, tanto più che la modifica della sua prassi sarebbe stata giustificata dall’analisi della giurisprudenza.
173.
Una simile conclusione è corroborata dalla Corte, che ha già avuto occasione di dichiarare che la comunicazione n. 11/2003 non era più applicabile a seguito della pubblicazione della comunicazione n. 11/2019 e che il Tribunale non era quindi tenuto a prenderla in considerazione (
60
). Dato che i ricorrenti fondano i loro argomenti sulla precedente prassi del [OSCURATO:PERSONA], sintetizzata nella comunicazione n. 11/2003, la considerazione della Corte vale,
a fortiori
, per qualsiasi prassi del [OSCURATO:PERSONA] anteriore alla comunicazione n. 11/2019.
174.
Tenuto conto di tali circostanze, si deve constatare che gli argomenti dei ricorrenti vertenti sulla prassi anteriore del [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.
175.
In subordine, per quanto riguarda gli argomenti relativi all’asserito snaturamento delle prove da parte del Tribunale, ritengo che essi siano irricevibili in quanto i ricorrenti non indicano in modo preciso gli elementi che sarebbero stati snaturati e non dimostrano gli errori di analisi del Tribunale che, nella sua valutazione, avrebbero condotto a tale snaturamento (
61
). Infatti, essi si limitano a rinviare in modo astratto e generico alle prove presentate a sostegno del loro ricorso di annullamento. Così facendo, essi chiedono in realtà alla Corte di procedere alla valutazione delle prove allegate al ricorso di annullamento.
176.
In tale contesto, la nona censura dovrebbe essere respinta.
8.
Sulla seconda parte del sesto motivo
d
’
impugnazione
a)
Argomenti delle parti
177.
La seconda parte del sesto motivo d’impugnazione verte sull’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale nel concludere che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso errori nella valutazione del
fumus persecutionis
.
178.
In primo luogo, i ricorrenti addebitano al Tribunale di aver disatteso il suo obbligo di motivazione. Essi contestano ancora una volta (
62
) il principio, enunciato al punto 112 della sentenza impugnata, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] disporrebbe di un ampio margine di discrezionalità quanto all’orientamento che intende dare a una decisione a seguito di una domanda di revoca dell’immunità.
179.
In secondo luogo, il Tribunale sarebbe venuto meno al suo obbligo di motivazione e non avrebbe osservato il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva «non prendendo posizione sul criterio di controllo applicato» e non avendo applicato i criteri di controllo contenuti nel ricorso di annullamento.
180.
In terzo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato elementi di prova, commesso errori di diritto, sarebbe venuto meno al suo obbligo di motivazione e non avrebbe osservato il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva «non esaminando la maggior parte degli argomenti da essi sviluppati, a causa della loro pertinenza ai fini dell’individuazione di un
fumus persecutionis
, nell’ambito dei loro motivi d’annullamento sesto, settimo e ottavo». I ricorrenti rinviano, a tal riguardo, ai loro argomenti presentati nel ricorso di annullamento. Essi sostengono del pari che la formulazione inesatta del punto S delle decisioni controverse ha inciso sulla valutazione del
fumus persecutionis
.
181.
In quarto luogo, il Tribunale, ai punti da 174 a 186 della sentenza impugnata, avrebbe snaturato elementi di prova e commesso un errore di diritto nel valutare gli errori che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso, secondo i ricorrenti, nell’ambito della sua individuazione del
fumus persecutionis
.
182.
In particolare, i ricorrenti contestano, in un primo momento, la valutazione del Tribunale relativa all’assenza di incidenza sull’individuazione del
fumus persecutionis
, da un lato, della data di emissione dei mandati d’arresto europei (punto 174 della sentenza in parola) e, dall’altro, dell’assenza di mandati d’arresto europei in vigore tra il mese di luglio 2018 e i mesi di ottobre o di novembre 2019 (punti da 175 a 178 di detta sentenza); in un secondo momento, la constatazione del Tribunale, ai punti da 179 a 182 della medesima sentenza, secondo cui gli argomenti relativi alla realtà dei fatti ad essi contestati, la loro qualificazione alla luce della legge penale spagnola nonché la questione se tali fatti giustificassero o meno procedimenti penali, erano inoperanti; in un terzo momento, la valutazione del Tribunale, ai punti da 183 a 184 della sentenza impugnata, relativa alla pertinenza degli elementi presi in considerazione dal [OSCURATO:PERSONA] nella valutazione del
fumus persecutionis
; in un quarto momento, l’errore di diritto del Tribunale nel ritenere, al punto 185 di tale sentenza, che non spettasse al [OSCURATO:PERSONA] valutare la legittimità degli atti adottati dalle autorità giudiziarie nel corso del procedimento penale di cui si tratta. Ciascuna delle contestazioni dei ricorrenti è seguita o dalla loro stessa valutazione della pertinenza degli elementi menzionati ai fini della valutazione del
fumus persecutionis
, o da un rinvio ad altri motivi di impugnazione, o dalla semplice constatazione che il Tribunale ha commesso un errore di diritto.
183.
[OSCURATO:PERSONA], sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto degli argomenti dei ricorrenti in quanto irricevibili o in quanto infondati.
b)
Valutazione
184.
Il Tribunale ha innanzitutto constatato, al punto 183 della sentenza impugnata, che, per concludere nel senso dell’assenza di
fumus persecutionis
, il [OSCURATO:PERSONA] si era basato su diversi elementi considerati congiuntamente, ossia la circostanza che i fatti contestati erano stati commessi nel 2017, mentre i ricorrenti avevano acquisito la qualità di membro del [OSCURATO:PERSONA] il 13 giugno 2019, nonché le circostanze che, da un lato, i ricorrenti erano stati accusati il 21 marzo 2018, data in cui l’acquisizione dello status di deputato europeo era ipotetica, e, dall’altro, tale imputazione riguardava anche altre persone che non erano membri del [OSCURATO:PERSONA].
185.
Il Tribunale ha poi esposto, al punto 186 della sentenza impugnata, che i ricorrenti non avevano dimostrato l’errore manifesto di valutazione che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso basandosi sulle circostanze di cui si tratta (ricordate al punto summenzionato) per escludere l’esistenza di
fumus persecutionis
. In proposito, secondo il Tribunale, le circostanze per cui, sotto un primo profilo, i ricorrenti sono perseguiti a titolo delle loro attività politiche nazionali, sotto un secondo profilo, potrebbero, nell’ambito o in esito al procedimento penale in discussione, essere temporaneamente impossibilitati a esercitare il loro mandato, o persino, se del caso, perderlo, sotto un terzo profilo, il partito spagnolo VOX ha esercitato l’azione popolare nel procedimento penale di cui si tratta e, sotto un quarto profilo, essi sono stati oggetto di talune dichiarazioni pubbliche negative, dirette in particolare a che siano loro inflitte sanzioni esemplari, non sono tali da mettere in discussione detta conclusione. Lo stesso varrebbe per le allegazioni dei ricorrenti volte a mettere in discussione l’imparzialità delle autorità giudiziarie intervenute nell’ambito del procedimento penale di cui si tratta. Inoltre, al fine di dimostrare l’esistenza di tale errore manifesto di valutazione commesso dal [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti non possono utilmente avvalersi di eventi successivi alle decisioni controverse, quali la comunicazione della commissione elettorale centrale del 3 novembre 2022 e il fatto che essi stessi e i loro avvocati sarebbero stati spiati dalle autorità spagnole.
186.
Ritengo che il Tribunale non abbia commesso errori nella sua analisi della valutazione del
fumus persecutionis
effettuata dal [OSCURATO:PERSONA]. Condivido, in particolare, il suo parere secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere discrezionale, tenuto conto del complesso delle circostanze pertinenti, per dimostrare l’esistenza di un
fumus persecutionis
e che la sua decisione potrebbe essere annullata solo in caso di errore manifesto in tale valutazione (
63
). La valutazione del Tribunale secondo cui un siffatto errore manifesto non è stato commesso dal [OSCURATO:PERSONA] non è, a mio avviso, viziata da errore.
187.
Ad abundantiam
, per quanto riguarda, in primo luogo, gli argomenti dei ricorrenti sintetizzati al paragrafo 178 delle presenti conclusioni, essi sono, a mio avviso, infondati. Sebbene i ricorrenti deducano formalmente una violazione dell’obbligo di motivazione, sono tuttavia del parere che, con gli argomenti in parola, essi contestino in realtà il principio, enunciato al punto 112 della sentenza impugnata, sul quale il Tribunale ha fondato la sua valutazione. Ho già analizzato tali argomenti nell’ambito della prima parte del sesto motivo, nel contesto dell’asserita violazione dei diritti fondamentali dei ricorrenti (
64
). Letta più in generale, la constatazione di cui al punto 112 di detta sentenza è, come ho già indicato, corretta (
65
).
188.
In secondo luogo, per quanto riguarda gli argomenti sintetizzati ai paragrafi 179 e 180 delle presenti conclusioni, essi sono, a mio avviso, irricevibili in quanto imprecisi e riguardano un riesame degli argomenti contenuti nel ricorso di annullamento. Ricordo che, secondo una costante giurisprudenza, non risponde ai requisiti di motivazione di cui all’articolo 256 TFUE, all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché all’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 169 del regolamento di procedura della Corte, un atto di impugnazione che si limiti a ribadire o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale (
66
). Orbene, così avviene nel caso degli argomenti esposti ai paragrafi 179 e 180 delle presenti conclusioni, in quanto i ricorrenti si limitano a rinviare genericamente agli argomenti contenuti nel ricorso di annullamento.
189.
Per quanto riguarda, da ultimo, gli argomenti sintetizzati ai paragrafi 181 e 182 delle presenti conclusioni, i ricorrenti si limitano o a presentare il loro parere quanto all’incidenza di taluni elementi ritenuti pertinenti o meno dal [OSCURATO:PERSONA] (punti da 174 a 182 della sentenza impugnata), o a rinviare ai motivi di annullamento (punti da 183 a 184 di tale sentenza), oppure a constatare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto (punti 185 e 186 di detta sentenza). Di conseguenza, gli argomenti in parola sono del pari irricevibili nella misura in cui i ricorrenti non indicano errori nel ragionamento del Tribunale.
190.
In ogni caso, anche supponendo che tali argomenti siano ricevibili, occorrerebbe respingerli in quanto infondati, dal momento che non possono mettere in discussione la mia constatazione esposta al paragrafo 186 delle presenti conclusioni.
191.
Tenuto conto di quanto precede, la seconda parte del sesto motivo d’impugnazione dovrebbe essere respinta.
9.
Conclusione sul sesto motivo d
’
impugnazione
192.
Alla luce delle considerazioni suesposte, ritengo che il sesto motivo di impugnazione debba essere respinto.
F.
Sul quinto motivo d’impugnazione
193.
Con il loro quinto motivo d’impugnazione, i ricorrenti addebitano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto respingendo il quinto motivo di annullamento, vertente su una violazione del principio della certezza del diritto relativa alla mancanza di chiarezza delle decisioni controverse. A tal riguardo, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], da un lato, non aveva mai esaminato una richiesta di revoca dell’immunità volta alla prosecuzione di una procedura di consegna ai sensi del capo 2 della decisione quadro 2002/584 e, dall’altro, revocava per la prima volta unicamente una delle immunità previste all’articolo 9 del protocollo n. 7. Il motivo d’impugnazione in parola è diviso in due parti.
1.
Sulla prima parte del quinto motivo
d
’
impugnazione
a)
Argomenti delle parti
194.
Con la prima parte del quinto motivo d’impugnazione, i ricorrenti addebitano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’aver ritenuto, per quanto riguarda i procedimenti in base ai quali l’immunità è stata revocata, che le decisioni controverse non fossero prive di chiarezza. A tal riguardo, essi contestano l’interpretazione delle decisioni controverse presentata dal Tribunale ai punti da 94 a 97 della sentenza impugnata, che, a loro avviso, non sarebbe l’unica interpretazione possibile. Essi sostengono, in particolare, che le richieste di revoca dell’immunità nei loro confronti avevano come unico obiettivo il proseguimento delle procedure di consegna che erano in corso, vale a dire i procedimenti di esecuzione dei mandati d’arresto europei in Belgio e nel [OSCURATO:PERSONA].
195.
[OSCURATO:PERSONA], sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto di tale parte adducendo che gli argomenti sono irricevibili o inoperanti e, in ogni caso, infondati.
b)
Valutazione
196.
Il Tribunale ha analizzato le decisioni controverse ai punti 95 e 96 della sentenza impugnata. Esso ha indicato, da un lato, che, dal punto 1 del loro dispositivo risultava che le decisioni in parola revocavano l’immunità dei ricorrenti prevista all’articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7, ossia l’immunità conferita nel territorio di qualsiasi Stato membro diverso dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], senza operare una qualsivoglia selezione di tali Stati. D’altro lato, il Tribunale ha elencato i passaggi di dette decisioni che indicavano che la revoca dell’immunità era stata richiesta al fine di eliminare gli ostacoli all’esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei ricorrenti. Il Tribunale ha quindi concluso che le decisioni controverse, lette indipendentemente o in connessione con le richieste di revoca dell’immunità, non erano prive di chiarezza.
197.
Condivido la conclusione del Tribunale. La lettura delle richieste di revoca dell’immunità proposta dai ricorrenti, secondo la quale esse riguarderebbero unicamente l’esecuzione dei mandati d’arresto europei in Belgio e nel [OSCURATO:PERSONA], non è sostenibile se si tiene conto non unicamente di taluni elementi relativi al contesto, come fanno i ricorrenti, ma delle decisioni controverse nel loro insieme.
198.
È vero che l’articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 prevede la possibilità, per l’autorità giudiziaria emittente di un mandato d’arresto europeo, di comunicare tale mandato direttamente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione quando il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto. Tuttavia, questa comunicazione non ha l’effetto di limitare la portata di un mandato d’arresto europeo al territorio dello Stato membro di quest’ultima autorità. Tale mandato d’arresto europeo può sempre essere eseguito in tutti gli Stati membri. Quindi, in mancanza di formulazioni esplicite nelle richieste di revoca dell’immunità in discussione, da cui risulterebbe che l’immunità doveva essere revocata dal [OSCURATO:PERSONA] unicamente per quanto riguarda l’esecuzione dei mandati d’arresto europei in Belgio e nel [OSCURATO:PERSONA], l’interpretazione di tali richieste e delle decisioni controverse fornita dai ricorrenti deve essere respinta in quanto errata. Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso errori nel concludere che dalle decisioni controverse risulta che il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di revocare l’immunità dei ricorrenti nel territorio di tutti gli Stati membri, ad eccezione del territorio spagnolo.
199.
Tenuto, conto di quanto precede, ritengo che la prima parte del quinto motivo d’impugnazione debba essere respinta.
2.
Sulla seconda parte del quinto motivo d
’
impugnazione
a)
Argomenti delle parti
200.
La seconda parte di tale motivo d’impugnazione verte sull’errore di diritto commesso dal Tribunale nel ritenere, ai punti da 98 a 109 della sentenza impugnata, che le decisioni controverse non fossero prive di chiarezza quanto alle misure che potevano essere adottate nell’ambito dell’esecuzione dei mandati d’arresto europei. I ricorrenti, quindi, sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto fornendo un’interpretazione erronea della portata delle immunità previste all’articolo 9, primo comma, lettera a), e all’articolo 9, secondo comma, del protocollo n. 7, nonché affermando che solo l’immunità prevista all’articolo 9, primo comma, lettera b), di tale protocollo costituiva un ostacolo all’arresto dei ricorrenti e alla loro consegna alle autorità spagnole. Così facendo, il Tribunale avrebbe snaturato elementi di prova. Peraltro, i ricorrenti deducono nuovamente gli argomenti oggetto della quarta parte del terzo motivo d’impugnazione.
201.
[OSCURATO:PERSONA], sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto di tale parte e rileva che le censure fatte valere dai ricorrenti sono inoperanti in quanto le richieste di revoca dell’immunità riguardavano unicamente l’immunità di cui all’articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7. Secondo l’istituzione in parola, le censure vertenti sui punti 103 e da 106 a 109 della sentenza impugnata sono fondate su una lettura erronea dei punti in parola.
b)
Valutazione
202.
Il Tribunale ha esposto, ai punti da 101 a 105 della sentenza impugnata, il contenuto delle decisioni controverse nonché la conclusione del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui solo l’immunità prevista all’articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7 costituiva l’ostacolo all’arresto dei ricorrenti. Inoltre, esso ha dichiarato, ai punti da 106 a 108 della sentenza in parola, che l’articolo 9, secondo comma, di detto protocollo non conferiva ai ricorrenti una tutela autonoma rispetto a quella di cui beneficiavano ai sensi dell’articolo 9, primo comma, del medesimo.
203.
In via preliminare, occorre osservare che, poiché le richieste di revoca dell’immunità riguardavano unicamente l’immunità di cui all’articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7, le censure dei ricorrenti vertenti sulle eventuali osservazioni del Tribunale relative alla portata della loro immunità nel territorio spagnolo sono inoperanti. Infatti, da un lato, tali censure sono dirette contro punti della motivazione ininfluenti sul dispositivo della sentenza impugnata (
67
). D’altro lato, come correttamente rilevato dal [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha riprodotto, ai punti da 100 a 105 della sentenza in parola, il contenuto di diversi punti delle decisioni controverse nonché le conclusioni formulate dal [OSCURATO:PERSONA], e tali punti della sentenza impugnata non indicano in alcun caso la propria interpretazione della portata dell’immunità prevista all’articolo 9, primo comma, lettera a), di detto protocollo.
204.
Per quanto riguarda, in primo luogo, gli argomenti dei ricorrenti vertenti sull’immunità prevista all’articolo 9, secondo comma, del protocollo n. 7, che avrebbe un carattere autonomo rispetto all’immunità prevista al primo comma di detto articolo, essi dovrebbero, a mio avviso, essere respinti in quanto infondati. Come ho indicato nell’ambito della mia analisi del sesto motivo di impugnazione (
68
), dopo l’apertura della prima sessione di una legislatura e l’assunzione effettiva di funzioni di deputato, un deputato beneficia unicamente della protezione prevista all’articolo 9, primo comma, di tale protocollo. Nel caso di specie, l’immunità prevista all’articolo 9, primo comma, lettera b), di detto protocollo è stata revocata dopo l’assunzione effettiva delle funzioni di deputato da parte dei ricorrenti. In tale fase, essi non beneficiavano più, parallelamente, della protezione prevista all’articolo 9, secondo comma, del medesimo protocollo. Al fine di garantire la tutela prevista all’articolo 9, secondo comma, del protocollo n. 7, non era quindi necessario precisare, nelle decisioni controverse, le misure che potevano essere adottate nell’ambito dell’esecuzione dei mandati d’arresto europei.
205.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli argomenti relativi allo snaturamento delle prove, ritengo che debbano essere respinti. Quelli vertenti, da un lato, sulla portata dell’immunità dei ricorrenti, prevista all’articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7, sono inoperanti nella misura in cui l’argomento concepito intorno all’asserito errore del Tribunale è, come ho appena indicato (
69
), inoperante. Quelli vertenti, dall’altro lato, sull’immunità prevista all’articolo 9, primo comma, lettera b), di tale protocollo, sono infondati, dal momento che il Tribunale non ha commesso errori nell’interpretazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA].
206.
Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’argomento relativo alla riservatezza del procedimento svolto dinanzi alla commissione JURI, lo ho già esaminato (
70
).
207.
Tenuto conto di quanto precede, la seconda parte del quinto motivo d’impugnazione dovrebbe essere respinta.
3.
Conclusione sul quinto motivo d
’
impugnazione
208.
Alla luce delle considerazioni suesposte, ritengo che il quinto motivo di impugnazione debba essere respinto.
G.
Sulle spese
209.
Per quanto riguarda l’impugnazione proposta dal primo ricorrente e dalla terza ricorrente, conformemente all’articolo 142 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184 di quest’ultimo, sulle spese, in tal caso, decide liberamente la Corte. Nel caso di specie, poiché le circostanze che giustificano un non luogo a statuire sull’impugnazione sono indipendenti dalle parti, si deve decidere che ciascuna delle parti si farà carico delle proprie spese.
210.
Per quanto riguarda l’impugnazione proposta dal secondo ricorrente, poiché le presenti conclusioni sono limitate all’analisi del terzo, del quinto e del sesto motivo di impugnazione, non formulerò alcuna proposta sulle spese, poiché la soluzione in proposito dipende dall’esito degli altri motivi d’impugnazione, conformemente all’articolo 138 del regolamento di procedura.
V.
Conclusione
211.
Tenuto conto del complesso delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte:
– di dichiarare che non vi è luogo a statuire sull’impugnazione proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Obiols;
– per quanto riguarda l’impugnazione proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Obiols, di condannare ciascuna parte a farsi carico delle proprie spese;
– di respingere il terzo, il quinto e il sesto motivo dell’impugnazione proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA].
1
Lingua originale: il francese.
2
Osservo, come risulta dal punto 54 della sentenza impugnata, che queste tre decisioni sono praticamente identiche, ad eccezione dei nomi dei deputati interessati, della data di adozione di taluni atti giudiziari e, per quanto riguarda la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Obiols, delle circostanze della sua elezione al [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che essa è perseguita, nell’ambito del procedimento penale di cui si tratta, per il solo presunto reato di sedizione.
3
GU 2012, C 326, pag. 266.
4
GU 2019, L 302, pag. 1, nella versione precedente alla modifica ad opera della decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 17 gennaio 2023.
5
DOGC n. 7449A, dell’6 settembre 2017, pag. 1.
6
DOGC n. 7451A, dell’8 settembre 2017, pag. 1.
7
Vale a dire il terzo, il quinto, il sesto e il settimo motivo.
8
Sentenza del 6 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑430/16 P, EU:C:2018:668, punto 49 e giurisprudenza citata).
9
Sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione (C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 58 e giurisprudenza citata).
10
Sentenza del 13 luglio 2023, D & A Pharma/EMA (C‑136/22 P, EU:C:2023:572), punto 44 e giurisprudenza citata).
11
Sentenza del 18 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑100/17 P, EU:C:2018:842, punto 37 e giurisprudenza citata).
12
V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni.
13
Osservo al riguardo che, il 12 settembre 2024, il secondo ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, iscritto a ruolo con il numero T‑477/24, volto all’annullamento della decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo di non riconoscere la sua qualità di membro eletto del [OSCURATO:PERSONA] per la legislatura 2024-2029. La causa in parola è stata cancellata dal ruolo, a seguito della rinuncia di detto ricorrente, con ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale del 14 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑477/24, EU:T:2024:836).
14
Sentenza del 19 dicembre 2019 (C‑502/19, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2019:1115, dispositivo).
15
V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑502/19, EU:C:2019:958, paragrafi 3 e 4).
16
V., a tal riguardo, Corte EDU, 17 maggio 2016, Karácsony e altri c. Ungheria (CE:ECHR:2016:0517JUD004246113, § 138), e Corte EDU, 20 dicembre 2016, Uspaskich c. Lituania (CE:ECHR:2016:1220JUD001473708, § 98), citate dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA].
17
[OSCURATO:PERSONA] (v. punto 84 e giurisprudenza citata).
18
V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑502/19, EU:C:2019:958, paragrafo 5).
19
Corte EDU, 20 dicembre 2016, Uspaskich c. Lituania, CE:ECHR:2016:1220JUD001473708, § 91.
20
V., in particolare, sentenze del 17 gennaio 2013, Gollnisch/[OSCURATO:PERSONA] (T‑346/11 e T‑347/11, EU:T:2013:23, punto 60); dell’8 novembre 2018, Troszczynski/[OSCURATO:PERSONA] (T‑550/17, EU:T:2018:754, punto 44); del 1° dicembre 2021, Jalkh/[OSCURATO:PERSONA] (T‑230/21, EU:T:2021:848, punto 24), nonché del 26 giugno 2024, Fest/[OSCURATO:PERSONA] (T‑305/23, EU:T:2024:422, punto 24).
21
Il Tribunale qualifica le decisioni di revoca dell’immunità come «decisioni di carattere politico». A tal riguardo, dal rapporto sulla portata e sulla revoca delle immunità parlamentari adottato dalla Commissione di Venezia in occasione della sua 98a sessione plenaria (Venezia, 21-22 marzo 2014) (in prosieguo: il «rapporto della Commissione di Venezia») risulta che tale qualificazione corrisponde a quella data da taluni diritti nazionali (punto 135 del rapporto della Commissione di Venezia). A prescindere da quale sia il termine utilizzato per descrivere la natura della decisione di cui si tratta, ad essere più importante è l’ampio potere discrezionale del [OSCURATO:PERSONA] al momento della sua adozione.
22
Sentenza del 17 settembre 2020, Troszczynski/[OSCURATO:PERSONA] (C‑12/19 P, EU:C:2020:725, punto 25).
23
V., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 24 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [C‑629/21 P(R), EU:C:2022:413, punti 193 e 194].
24
Sentenza del 1° febbraio 2015, Scania e a./Commissione (C‑251/22 P, EU:C:2024:103, punto 70 e giurisprudenza citata).
25
La seconda frase del punto 8 della comunicazione n. 11/2019 non è pertinente dal punto di vista della problematica oggetto della prima parte del terzo motivo d’impugnazione. Per contro, essa non sarà priva di incidenza per l’analisi della seconda parte di tale motivo e sarà presentata nella sezione seguente.
26
Sentenza del 22 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Moi (C‑246/21 P, EU:C:2022:1026, punto 35 e giurisprudenza citata).
27
V. paragrafo 60 delle presenti conclusioni.
28
Sentenza del 7 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] e NAK «[OSCURATO:PERSONA]»/Commissione (C‑725/22 P, EU:C:2024:217, punto 94 e giurisprudenza citata).
29
Sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA (C‑680/22 P, EU:C:2024:1019, punto 34 e giurisprudenza citata).
30
Sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA (C‑680/22 P, EU:C:2024:1019, punto 35 e giurisprudenza citata).
31
Sentenza dell’11 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (C‑332/18 P, EU:C:2019:1065, punto 149 e giurisprudenza citata).
32
V. sentenza del 16 settembre 2020, BP/FRA (C‑669/19 P, EU:C:2020:713, punto 41 e giurisprudenza citata).
33
V. sentenza del 16 settembre 2020, BP/FRA (C‑669/19 P, EU:C:2020:713, punto 41 e giurisprudenza citata).
34
V., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2022, WV/SEAE (C‑162/20 P, EU:C:2022:153, punti da 67 a 69 e giurisprudenza citata).
35
Sentenza del 9 novembre 2017, TV2/Danmark/Commissione (C‑649/15 P, EU:C:2017:835, punto 61 e giurisprudenza citata).
36
V. paragrafo 54 delle presenti conclusioni.
37
Sentenza del 9 settembre 2003, Kik/UAMI (C‑361/01 P, EU:C:2003:434, punto 101).
38
V. punto 194 del rapporto della Commissione di Venezia.
39
Vertente sulla violazione delle immunità previste all’articolo 343 TFUE e all’articolo 9 del protocollo n. 7, in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 39, paragrafo 2, e l’articolo 45 della Carta nonché l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento interno.
40
Vertente sulla violazione dei principi di buona amministrazione e della parità di trattamento.
41
Le nove censure della prima parte sono precedute da una censura introduttiva relativa alla violazione dei diritti fondamentali dei ricorrenti. Poiché tale questione è oggetto della quarta censura, non è necessario considerarla come una censura distinta e la esaminerò quindi nell’ambito della quarta censura.
42
V. paragrafo 116 delle presenti conclusioni.
43
V. paragrafo 43 delle presenti conclusioni.
44
V. punti 162, 188 e 190 del rapporto della Commissione di Venezia.
45
Sentenza del 27 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Pesaro e a./Commissione (C‑549/21 P, EU:C:2023:340, punto 80 e giurisprudenza citata).
46
[OSCURATO:PERSONA] (punto 78).
47
[OSCURATO:PERSONA] (punto 80).
48
[OSCURATO:PERSONA] (punto 79).
49
Sentenza del 10 luglio 1986, Wybot (149/85, EU:C:1986:310, punto 27).
50
V. nota a piè di pagina 41 delle presenti conclusioni.
51
Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).
52
V. paragrafo 125 delle presenti conclusioni.
53
V. punto 168 del rapporto della Commissione di Venezia.
54
Sentenza del 28 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑123/21 P, EU:C:2023:708, punto 185 e giurisprudenza citata).
55
Sentenza del 4 ottobre 2024, Mylan IRE Healthcare/Commissione (C‑237/22 P, EU:C:2024:850, punto 84 e giurisprudenza citata).
56
Punti da 339 a 365 del ricorso di annullamento.
57
V. paragrafi 143 e 144 delle presenti conclusioni.
58
V. la sezione seguente delle presenti conclusioni.
59
V. paragrafi 138 e 145 delle presenti conclusioni.
60
Ordinanza del 22 dicembre 2022, Jalkh/[OSCURATO:PERSONA] (C‑82/22 P, EU:C:2022:1039, punto 38).
61
V., a tale riguardo, sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA (C‑680/22 P, EU:C:2024:1019, punto 35 e giurisprudenza citata).
62
V. paragrafo 128 delle presenti conclusioni.
63
V., a tale riguardo, la sezione IV.C delle presenti conclusioni, in particolare i paragrafi da 43 a 45.
64
V. sezione IV.E.1 delle presenti conclusioni.
65
V. sezione IV.C delle presenti conclusioni, in particolare i paragrafi da 43 a 45.
66
Sentenza del 22 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Moi (C‑246/21 P, EU:C:2022:1026, punto 34 e giurisprudenza citata).
67
V., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Pesaro e a./Commissione (C‑549/21 P, EU:C:2023:340, punto 80 e giurisprudenza citata).
68
V. paragrafo 126 delle presenti conclusioni.
69
V. paragrafo 203 delle presenti conclusioni.
70
V. sezione IV.D.4 delle presenti conclusioni.