CassazionesentenzaSezione UDecisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 13061/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4652-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (PD), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 4652/2021 Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 13061/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 6699/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 02/11/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso. Rilevato che: § 1. Il Comune di Vigodarzere (PD) propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l’appello da esso proposto avverso la sentenza n.941 /2019 con cui il TAR Veneto ha declinato la giurisdizione F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 4652/2021 Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 13061/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 amministrativa, a favore di quella ordinaria, sulla domanda dal Comune proposta per ottenere: - l'accertamento della nullità della Convenzione 6 settembre 2001 stipulata con il Comune di Padova, ed avente ad oggetto la “determinazione dell'entità e delle modalità di erogazione dell'importo che il Comune di Vigodarzere deve corrispondere alla [OSCURATO:SOCIETA] quale integrazione al corrispettivo regionale per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico urbano nel proprio territorio comunale”; - la conseguente condanna delle società di gestione del servizio in oggetto ([OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] spa) alla restituzione, ex art. 2033 cod.civ., di quanto indebitamente percepito, a titolo di integrazione del corrispettivo, sulla base della convenzione nulla. Si evince dagli atti di causa, più in dettaglio, che: - sulla base del quadro normativo nazionale e regionale di cui alla l.59/1997, al d.lvo 422/1997 ed alla LR Veneto n. 25/1998, il Comune capoluogo di Padova aveva attratto alla propria competenza la contrattazione dei servizi di trasporto pubblico locale interessanti i Comuni contermini (quale quello ricorrente) in sede di accorpamento metropolitano e prolungamento dei servizi urbani di trasporto; - in questo ambito era stata stipulata tra le due Amministrazioni la suddetta convenzione, con la quale il Comune ricorrente assumeva l'impegno a versare annualmente alla società di gestione [OSCURATO:SOCIETA] una somma a titolo di integrazione del contributo regionale in conto esercizio destinato al trasporto pubblico locale; - a seguito della nota 15 dicembre 2017 con la quale la Regione Veneto ([OSCURATO:PERSONA]) comunicava di non ritenere ammissibili le integrazioni del corrispettivo in questione, da ritenersi indebite ‘sovracontribuzioni’ a fronte della copertura regionale dei servizi minimi urbani oggetto dei relativi contratti di servizio stipulati dal Comune di Padova con le società affidatarie, il Comune ricorrente aveva sospeso F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 4652/2021 Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 13061/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 l'erogazione del contributo integrativo ed agito avanti al [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento della convenzione ed il rimborso di quanto dalle società percepito a questo titolo; - nella costituzione in giudizio, oltre che delle società di gestione, anche del Comune di Padova e della Regione Veneto, interveniva la suddetta sentenza con la quale il [OSCURATO:PERSONA] declinava la propria giurisdizione, ritenendo che la domanda non rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di “formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni” (lett.a) n. 2 dell’art.133 co. 1 cpa), bensì in quella ordinaria in materia di “indennità, canoni ed altri corrispettivi“ così come riconducibili all'eccezione della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi (lett.c) dell’art.133 co. 1 cod.proc.amm.); - con la sentenza qui impugnata il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso in appello, in quanto notificato (3 gennaio 2020) oltre il termine lungo semestrale dimidiato dalla pubblicazione della sentenza, non notificata, di primo grado (26 agosto 2019); termine così individuato in base al combinato disposto degli artt. 105, co. 2 ed 87, co. 3^ cod.proc.amm. di cui al d.lgs.104/2010. § 2.1 Con l’unico articolato motivo di ricorso il Comune lamenta – dopo aver premesso la ritenuta sussistenza in materia della giurisdizione amministrativa ai sensi della lett.a) n. 2 art.133 cit. - l'erronea interpretazione e la falsa applicazione del suddetto combinato disposto (risultante dalla modificazione dell’art.87 co. 3^ cit. come introdotta dal d.lvo correttivo n.195/2011), atteso che: - l’art.87 cit. prevede in effetti il dimezzamento dei termini processuali con la sola eccezione “nel giudizio di primo grado, di quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti”; F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 4652/2021 Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 13061/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 - questa previsione andrebbe però riferita all’ ipotesi in cui l'intero giudizio segua il rito camerale là dove, nel caso di specie, il primo grado di giudizio si è invece svolto nelle forme ordinarie, intervenendo il rito camerale solo per l'appello avanti al Consiglio di Stato; - in varie occasioni l'esistenza, quantomeno, di un dubbio interpretativo sull'effettivo dimezzamento dei termini (comunque integrante i presupposti dell'errore scusabile) nel caso in cui il giudizio di primo grado non si fosse svolto nelle forme camerali, è stata già affermata dal Consiglio di Stato (Ad.Plen. 9 agosto 2012 n. 32), il quale in altre occasioni ha anche evidenziato il carattere assolutamente eccezionale, e quindi di stretta interpretazione, dell'istituto della dimidiazione (così per quanto concerne il giudizio di ottemperanza: CdS 1603/13 ed altre); - anche il diritto UE richiede che le norme processuali siano chiare, certe ed insuscettibili di essere interpretate in maniera eccessivamente formalistica, così da indurre alla inammissibilità della domanda (Cass.n.5022/20). § 2.2 [OSCURATO:PERSONA] spa ed [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato controricorso e memoria, e così il Comune di Padova e la Regione Veneto, quest'ultima in ragione dell'interesse a contraddire derivante dalla domanda riconvenzionale subordinata contro di essa proposta in primo grado da APS in manleva di quanto questa fosse stata eventualmente condannata a restituire al Comune in forza della suddetta convenzione integrativa. Tutte le parti controricorrenti hanno concluso per l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso, osservando che: - difetta nella specie una pronuncia sulla giurisdizione da parte del Consiglio di Stato, la cui decisione di irricevibilità dell'appello potrebbe, al più, costituire un error in procedendo insuscettibile di ricorso per cassazione ex art.111, co. 8^ Cost.; - l’art.87 cod.proc.amm. cit. non determina alcuna incertezza applicativa, essendo anzi assai chiaro nel prevedere il dimezzamento dei termini F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 4652/2021 Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 13061/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 processuali per i giudizi camerali in appello aventi ad oggetto la declinatoria di giurisdizione da parte del Tar (ciò in funzione acceleratoria, trattandosi di ipotesi nella quale il Consiglio di Stato non è comunque mai chiamato a decidere il merito della lite); - a fronte della lettera e della ratio dell'articolo 87 cit., del tutto arbitraria sarebbe una interpretazione che limitasse il dimezzamento dei termini ai soli casi in cui il giudizio ordinario si sia tenuto in forma camerale invece che (come correttamente avvenuto nella specie) con rito ordinario; - inconferenti, in assenza di qualsivoglia incertezza interpretativa, sono i richiami all'errore scusabile ex articolo 37 cod.proc.amm., ed alle esigenze di certezza della norma processuale promananti dal diritto UE; - a fronte del giudicato ormai formatosi sulla declinatoria del TAR, non può più farsi questione di giurisdizione. § 2.3 Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso, osservando che questo: - deve ritenersi ammissibile, rientrando tra le questioni di giurisdizione sindacabili in sede di legittimità, non solo quelle interpretative delle norme di attribuzione, ma anche quelle concernenti l’avvenuta formazione, nel caso concreto, di un giudicato interno sulla giurisdizione (SU 38737/21, 36375/21); - è infondato, posto che, a seguito della modificazione apportata dal d.lvo 195/11, non sussiste più alcun dubbio sul fatto che il dimezzamento dei termini valga anche per il ricorso in appello, restando espressamente escluso solo per i giudizi di primo grado (come del resto confermato da costante giurisprudenza del Consiglio di Stato); - deduce argomenti inconferenti quanto ad asserita violazione tanto della CEDU (posto che la pronuncia di tardività dell’appello è qui dipesa dalla piana lettura della norma riformata e non da un’interpretazione formalistica o ‘a sorpresa’), quanto del diritto unionale ex art.6 co. 3^ F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 4652/2021 Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 13061/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 TFUE (vertendosi di norma processuale chiara, e del resto applicata in una materia priva di collegamento con quest’ultimo). Il Comune ricorrente ha depositato memoria. § 3.1 Il ricorso è inammissibile. Esso è infatti volto ad individuare un motivo inerente alla giurisdizione in quella che altro non è stata se non ordinaria estrinsecazione della potestà giurisdizionale del Consiglio di Stato nella interpretazione della legge processuale avanti a sé applicabile. Queste Sezioni Unite hanno innumerevoli volte affermato (tra le molte, Cass.SSUU nn. 956/17, 29082/19, 7839/20) che il ricorso per cassazione avverso le pronunce del Consiglio di Stato è consentito solo per motivi inerenti alla giurisdizione, secondo quanto previsto dall’articolo 111, co.8^ Cost. (oltre che dagli articoli 362 cod.proc.civ. e 110 cod.proc.amm.) e, quindi: - nell'ipotesi in cui la sentenza abbia violato l'ambito della giurisdizione in generale, cioè esercitando la giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, oppure negando la giurisdizione sull'erroneo presupposto che la domanda non potesse costituire in modo assoluto oggetto di esame giurisdizionale; - nell'ipotesi di violazione dei cosiddetti limiti esterni della propria giurisdizione, cioè giudicando in materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, oppure negando la propria giurisdizione sull'erroneo presupposto che questa spetti ad altro giudice, oppure esercitando un sindacato di merito in materia attribuita esclusivamente alla propria giurisdizione di legittimità degli atti amministrativi. Questo indirizzo – che trova riscontro nella sentenza della Corte Costituzionale n.6/2018 – vuole che, in materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato ex art.111, co. 8^ Cost., il controllo del limite esterno della giurisdizione non includa il sindacato sulle scelte F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 4652/2021 Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 13061/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 ermeneutiche del giudice amministrativo suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo", senza che neppure rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane comunque confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme (tanto sostanziali quanto processuali) costituisce il ‘proprium’ distintivo dell'attività giurisdizionale; e ciò finanche nell’ipotesi (comunque qui ininfluente per estraneità di materia) in cui l’errore lamentato possa risolversi in contrasto con il diritto dell’Unione Europea (CGUE sent. 21.12.2021 in causa C-497/20, [OSCURATO:SOCIETA]). Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l’appello del Comune in quanto tardivo, e questa conclusione è dipesa dall’applicazione degli artt. 105, co. 2 cod.proc.amm. (“Nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui all'articolo 87, comma 3”) ed 87, co. 3, primo periodo così richiamato (“Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti”). Dunque si è trattato di una tipica estrinsecazione della giurisdizione in ambito processuale interno. Del resto, che si verta proprio di un (asserito) errore procedurale è reso evidente dallo stesso argomentare del Comune ricorrente e, in particolare, dalla frontale contrapposizione (del tutto estranea alla tematica dei limiti esterni della giurisdizione) da esso delineata tra la propria tesi ricostruttiva dell’istituto (il dimezzamento ex art.87 co. 3^ cit. opera solo nel caso di giudizio svoltosi anche in primo grado con rito camerale) e quella invece accolta dal Consiglio di Stato (il dimezzamento si applica in ragione non del F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 4652/2021 Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 13061/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 tipo di rito svoltosi in primo grado, ma del tipo di pronuncia, declinatoria di giurisdizione, resa dal Tar) e perciò censurata. L’estraneità della fattispecie alla materia della giurisdizione (già affermata, proprio con riguardo alla dichiarazione del Consiglio di Stato di irricevibilità dell’appello per tardività su dimezzamento dei termini, da Cass.SSUU n.19089/20) risulta poi macroscopica là dove si rimprovera al Consiglio di Stato, una volta subordinatamente assecondatane l’impostazione sul dimezzamento dei termini, di non aver comunque tratto le dovute conseguenze quanto ad obiettiva incertezza normativa, dunque a scusabilità dell’errore, dunque a sussistenza (se mai in quella sede ritualmente dedotta) dei presupposti di rimessione in termini ex art.37 cod.proc.amm.. Aspetti che non soltanto investono anch’essi in pieno l’esercizio della giurisdizione nell’ambito dei limiti interni suoi propri, ma vorrebbero addirittura sollecitare in questa sede un vaglio fattuale e delibativo della situazione esonerativa dedotta. § 3.2 Osserva il Procuratore Generale, nel chiedere una pronuncia di infondatezza e non di inammissibilità del ricorso, che secondo queste stesse Sezioni Unite si ha ‘motivo inerente alla giurisdizione’ anche quando i su richiamati limiti esterni alla giurisdizione speciale si assumano superati a seguito e per effetto della applicazione non già di una norma attributiva o distributiva della giurisdizione, bensì di una disposizione processuale sul rilievo e la deduzione della relativa questione (anche con esiti di eventuale formazione di un giudicato interno, esplicito o implicito, sul punto). In effetti, si è più volte affermato (recentemente, Cass.SSUU n.36375/21 con ulteriori richiami) che: “spetta alle Sezioni Unite non soltanto il giudizio vertente sull'interpretazione della norma attributiva della giurisdizione, ma anche il sindacato sull'applicazione delle disposizioni che regolano la deducibilità ed il rilievo del difetto di giurisdizione (in questo senso già Cass., Sez. U., n. 21260 del 2016; Cass. S.U. 23 novembre 2012, F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 4652/2021 Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 13061/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 n. 20727; Cass., Sez. U., 9 marzo 2015, n. 4682)”; così pure Cass.SSUU n.38597/21 e Cass.SSUU n. 38737/21, ma già Cass.SSUU n. 8363/13). Dunque, il motivo inerente alla giurisdizione rappresenta uno strumento che pone la Corte di Cassazione in condizione di valutare anche i profili obiettivi di violazione delle complesse regole dinamiche processuali in ordine al formarsi del giudicato relativamente alle questioni di giurisdizione (Cass., Sez. Un., 22 marzo 2019, n. 8225; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2022, n. 1599); così quanto alla ritualità (o preclusione) della loro deduzione nei vari gradi del processo. Orbene, è proprio nell’applicazione di questo condiviso indirizzo che si ritiene di dover qui giungere alla conclusione della inammissibilità del ricorso. Va infatti in proposito considerato che per quanto la pronuncia del Consiglio di Stato sulla irricevibilità dell’appello comporti il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado declinatoria della giurisdizione, ciò è avvenuto per effetto ed in conseguenza dell’applicazione di un combinato disposto (artt.105, co. 2^ ed 87, co.3^ cit.) implicante il dimezzamento dei termini di appello (seppur riferito alle sentenze declinatorie del Tar) in ragione del rito adottato, e non il rilievo o la deduzione della questione di giurisdizione in quanto tale. Non solo il Consiglio di Stato non si è pronunciato in alcun modo sulla giurisdizione (appunto ritenendo di non essere stato ritualmente investito dell’appello), ma neppure il ricorso per cassazione, anche se intitolato a ‘motivi inerenti alla giurisdizione’, pone in realtà questione sostanziale o procedurale di giurisdizione (quantomeno, non come oggetto di domanda o statuizione, ma solo come ‘premessa’ ed inquadramento della lite), bensì soltanto di decadenza dall’impugnazione. L’effetto della decisione censurata sulla giurisdizione risulta in definitiva soltanto indiretto, ed indotto dall’applicazione della disciplina (art.87 co. 3^ cit.) regolante in generale il dimezzamento di tutti i termini processuali F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 4652/2021 Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 13061/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 (anche non impugnatori) relativi ai giudizi camerali, e non le condizioni ed i termini di proponibilità della specifica questione di giurisdizione. § 4. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del Comune ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, a favore di ciascuna parte controricorrente. P.Q.M. La Corte - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il Comune ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, per ciascuna parte controricorrente, in euro 20.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, riunitasi in data 8 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .