Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43148/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, a lui ascritto quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarata fallita il 25 novembre 2010 in relazione alla distrazione di tre veicoli; mentre ha prosciolto l'imputato dalla residua imputazione riqualificata come reato di bancarotta preferenziale estinta per prescrizione; inoltre, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018, ha rideterminato in anni due la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione in punto di: sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall.

In data 8 novembre 2021 il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria contenente un ulteriore motivo con il quale viene denunciato il travisamento della prova.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Le doglianze proposte sono integrate da pedisseque repliche dei motivi di appello, avulse da una lettura critica della sentenza impugnata, che dà ampiamente conto sia delle condotte distrattive (l'imputato ha trasferito, senza corrispettivo, la proprietà dei tre veicoli distratti ad altra società a lui riconducibile) sia della impossibilità di valutazione il danno di particolare tenuità alla luce del valore dei beni sottratti (pari a 37.500,00 rispetto a un passivo di circa 80.000,00 euro).

A fronte di una motivazione esauriente e immune da vizi logici, il ricorso si risolve, da un lato, in una diversa prospettazione dei fatti e, dall'altro, nella pretesa di demandare alla Corte di cassazione la valutazione del danno.

3.2. La inammissibilità del ricorso principale si riverbera sul motivo nuovo ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 4.

Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, a lui ascritto quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarata fallita il 25 novembre 2010 in relazione alla distrazione di tre veicoli; mentre ha prosciolto l'imputato dalla residua imputazione riqualificata come reato di bancarotta preferenziale estinta per prescrizione; inoltre, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018, ha rideterminato in anni due la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione in punto di: sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall. In data 8 novembre 2021 il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria contenente un ulteriore motivo con il quale viene denunciato il travisamento della prova. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le doglianze proposte sono integrate da pedisseque repliche dei motivi di appello, avulse da una lettura critica della sentenza impugnata, che dà ampiamente conto sia delle condotte distrattive (l'imputato ha trasferito, senza corrispettivo, la proprietà dei tre veicoli distratti ad altra società a lui riconducibile) sia della impossibilità di valutazione il danno di particolare tenuità alla luce del valore dei beni sottratti (pari a 37.500,00 rispetto a un passivo di circa 80.000,00 euro). A fronte di una motivazione esauriente e immune da vizi logici, il ricorso si risolve, da un lato, in una diversa prospettazione dei fatti e, dall'altro, nella pretesa di demandare alla Corte di cassazione la valutazione del danno. 3.2. La inammissibilità del ricorso principale si riverbera sul motivo nuovo ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il C