Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 03752/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Considerato che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo, si è pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado che lo condannava per il delitto di furto aggravato; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce carenza di motivazione in ordine alla richiesta di riapertura dell'istruttoria e alla mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato, perché afferente a critica di poteri officiosi del giudice di merito legittimamente esercitati; in particolare, la censura relativa all'atto istruttorio in vero è carente di interesse, in quanto la Corte di appello rende conto di avere valutato la documentazione allegata dalla difesa relativa alla quantificazione dell'energia elettrica sottratta (cfr. fol. 1, sesto capoverso della sentenza impugnata), pur non valutandola tale da giustificare l'attenuazione ex art. 62, n. 4, cod. pen.; pertanto questa censura è inammissibile in quanto il ricorso tende a enunciati di principio privi di reali effetti favorevoli per il ricorrente; in relazione alla censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante della tenuità del danno patrimoniale, la motivazione della Corte di appello è in tutto congrua e logica, dal momento che la norma in esame presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa — nel caso di specie Enel — abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto, dal che la manifesta infondatezza del motivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 08/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Considerato che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo, si è pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado che lo condannava per il delitto di furto aggravato; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce carenza di motivazione in ordine alla richiesta di riapertura dell'istruttoria e alla mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato, perché afferente a critica di poteri officiosi del giudice di merito legittimamente esercitati; in particolare, la censura relativa all'atto istruttorio in vero è carente di interesse, in quanto la Corte di appello rende conto di avere valutato la documentazione allegata dalla difesa relativa alla quantificazione dell'energia elettrica sottratta (cfr. fol. 1, sesto capoverso della sentenza impugnata), pur non valutandola tale da giustificare l'attenuazione ex art. 62, n. 4, cod. pen.; pertanto questa censura è inammissibile in quanto il ricorso tende a enunciati di principio privi di reali effetti favorevoli per il ricorrente; in relazione alla censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante della tenuità del danno patrimoniale, la motivazione della Corte di appello è in tutto congrua e logica, dal momento che la norma in esame presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa — nel caso di specie Enel — abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto, dal che la manifesta infondatezza del motivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 03752/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris