CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 19827/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce (Sezione distaccata di Taranto) di conferma della condanna inflittagli, anche agli effetti civili, dal Tribunale di Taranto per il delitto di cui agli artt. 81, 582 e 612, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in data 10/08/2016); - che con memoria in data 20 aprile 2023 il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha concluso insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e ha chiesto la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa nel giudizio di legittimità, come da nota spese allegata; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia il travisamento e la mancata valutazione degli elementi probatori favorevoli all'imputato, è generico e non consentito in questa sede, posto che articola censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove (con particolare riferimento alla di credibilità ed attendibilità della persona offesa e dei testi a carico) alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, giacché diretta a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, senza allegare - assolvendo compiutamente specifici, inopinabili e decisivi travisamenti (Se2:. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone ad alcun rilievo di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pagg. 3-11 della sentenza impugnata) (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole del vizio di violazione di legge e di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto articolato senza tener conto che, per diritto vivente, «E' inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. (Sez. 2, Sentenza n. 9029, 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 258962; Sez. U, n. 24, 24/11/1999, Rv. 214794) e, tenuto conto, oltretutto, che: «Il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione. L'Obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo» (Sez. 2, n. 1612, 08/06/1976, dep. 1977, Rv. 135181); - ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e che, invece, nulla è dovuto per le spese di parte civile, vuoi perché la memoria è tardiva (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Rv. 281308), vuoi perché non è stato offerto, tramite la memoria stessa, alcun effettivo contributo alla dialettica processuale (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla è dovuto per le spese di parte civile. Così deciso il 27 aprile 2023 Il cons