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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 43028/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa in data 24.5.2022 dal GUP del Tribunale di Salerno in punto di affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto con strappo aggravato, riformandola limitatamente alla pena. -che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del difensore; Ritenuto che entrambi i ricorsi che deducono con un unico motivo violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento alla pena e alle attenuanti generiche, sono inammissibili in quanto del tutto generici, anche considerato che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti ali elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento - come avvenuto nel caso di specie - a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), laddove la mera incensuratezza non è stata ritenuta di per sé sufficiente ai fini del chiesto riconoscimento alla luce del dettato normativo di cui all'art.62 bis comma 3 c.p. e della giurisprudenza di questa Corte, in assenza della segnalata mancanza di altri elementi positivi di valutazione. -che è, altresì, generico il motivo sulla pena in quanto, afferendo al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, non è consentito in sede di legittimità.

Nello specifico il trattamento sanzionatorio è conforme ai criteri di cui all'art. 133, cod. pen., adeguandosi la pena all'entità del fatto, alla personalità degli imputati ed al complessivo atteggiamento processuale; Atteso che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ai versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa in data 24.5.2022 dal GUP del Tribunale di Salerno in punto di affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto con strappo aggravato, riformandola limitatamente alla pena. -che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del difensore; Ritenuto che entrambi i ricorsi che deducono con un unico motivo violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento alla pena e alle attenuanti generiche, sono inammissibili in quanto del tutto generici, anche considerato che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti ali elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento - come avvenuto nel caso di specie - a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), laddove la mera incensuratezza non è stata ritenuta di per sé sufficiente ai fini del chiesto riconoscimento alla luce del dettato normativo di cui all'art.62 bis comma 3 c.p. e della giurisprudenza di questa Corte, in assenza della segnalata mancanza di altri elementi positivi di valutazione. -che è, altresì, generico il motivo sulla pena in quanto, afferendo al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, non è consentito in sede di legittimità. Nello specifico il trattamento sanzionatorio è conforme ai criteri di cui all'art. 133, cod. pen., adeguandosi la pena all'entità del fatto, alla personalità degli imputati ed al complessivo atteggiamento processuale; Atteso che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ai versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Co
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