CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 40230/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale in sede del 19/11/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 2 e 3 L. n. 110 del 1975, 73 DPR n. 309 del 1990, e 337 cod. pen. ed altri, alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ed Euro 4.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla ritenuta eccessività della pena, priva di idonea giustificazione ai sensi dell'art. 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta basato su motivi confutativi e sulla deduzione di un insussistente vizio argomentativo, senza alcuna effettiva considerazione delle argomentazioni espresse nell'impugnata sentenza. 1.1. Va qui ribadito che l'apprezzamento sull'esistenza o sull'esclusione di attenuanti, cause di giustificazione o clausole di esclusione della punibilità è una questione di puro merito, che non può trovare diversa soluzione in sede di legittimità qualora sia stata condotta e motivata in termini rispettosi dei canoni della logica e delle emergenze fattuali. Nel caso in esame entrambi i giudici di merito, con pronuncia conforme, hanno escluso le attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. e la Corte territoriale ne ha diffusamente motivato le ragioni, ritenendo che la condotta ammissiva degli addebiti era frutto di un mero calcolo strategico, che la scelta del rito deflattivo abbia trovato nella relativa diminuente il beneficio in termini sanzionatori, e che la storia criminale dell'imputato abbia manifestato una precisa scelta di vita che prescinde dalle asserite difficoltà di ordine economico e professionale addotte dalla difesa. Per consolidata giurisprudenza, , la valutazione sulla concedibilità delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. si configura come un giudizio di fatto, lasciato alla discrezionalità del giudice, il quale deve motivare la sua decisione nei soli limiti atti a far emergere, in misura sufficiente, l'avvenuta valutazione circa l'adegua- mento della pena concretamente applicata rispetto alla gravità effettiva del reato e alla personalità dell'imputato (tra le tante, Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, dep. 2010, Straface, Rv. 248737; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, PG in proc. Palmisani e altro, Rv. 230591), se del caso anche attraverso il ricorso a formule sintetiche (così Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale e altro, Rv. 256201). Onere motivazionale adeguatamente assolto nell'impugnata sentenza. 1.2. Le doglianze sulla ritenuta eccessività della pena sono parimenti gene- riche e prive di agganci al contenuto della sentenza, che si è diffusa anche in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, con congrue notazioni in merito agli indici oggettivi e soggettivi indicati dall'art. 133 cod. pen., anche al fine di motivare correttamente la ritenuta recidiva reiterata ed infraquinquennale. 2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere e