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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 40516/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 99, comma 4, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che censura, sotto l'egida formale della violazione degli artt. 189 e 192 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l'operata valutazione delle prove, e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di responsabilità della ricorrente, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (quanto alla valutazione delle dichiarazioni dei testimoni e, in particolare, dell'attendibilità del riconoscimento fotografico da loro effettuato, cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), pur in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, proteso a contestare l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la Corte territoriale ha dato conto, con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la condotta delittuosa oggetto di addebito costituisse chiara espressione di una maggiore pericolosità dell'imputata — gravata da numerosi precedenti, di cui molti specifici, atteggiandosi il furto contestato come evidente sinonimo di una sempre maggiore ed allarmante pericolosità sociale dell'imputata, come tale persistente nella commissione di reati contro il patrimonio —, in tale guisa avendo adempiuto all'obbligo argonnentativo posto a carico del giudice di merito in tema di recidiva; - che il terzo motivo, che lamenta la violazione degli artt. 163 e 175 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario, è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte di appello non aveva alcun obbligo di esaminare e di pronunciarsi su una richiesta, formulata con il terzo motivo di appello (cfr. atto di impugnativa del 23 marzo 2020), assolutamente generica data la mancata allegazione di elementi idonei a consentire di formulare una prognosi favorevole sulla futura astensione dell'imputata dalla commissione di ulteriori reati e/o di sua risocializzazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 settembre 2023 Il ConsigJJ es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 99, comma 4, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che censura, sotto l'egida formale della violazione degli artt. 189 e 192 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l'operata valutazione delle prove, e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di responsabilità della ricorrente, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (quanto alla valutazione delle dichiarazioni dei testimoni e, in particolare, dell'attendibilità del riconoscimento fotografico da loro effettuato, cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), pur in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, proteso a contestare l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la Corte territoriale ha dato conto, con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la condotta delittuosa oggetto di addebito costituisse chiara espressione di una maggiore pericolosità dell'imputata — gravata da numerosi precedenti, di cui molti specifici, atteggiandosi il furto contestato come evidente sinonimo di una sempre maggiore ed allarmante pericolosità sociale dell'imputata, come tale persistente nella commissione di reati contro il patrimonio —, in tale guisa avendo adempiuto all'obbligo argonnentativo posto a carico del giudice di merito in tema di recidiva; - che il terzo motivo, che lamenta la violazione degli artt. 163 e 175 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario, è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte di appello non aveva alcun obbligo di esaminare e di pronunciarsi su una richiesta, formulata con il terzo motivo di appello (cfr. atto di impugnativa del 23 marzo 2020), assolutamente generica data la mancata allegazione di elementi idonei a consentire di formulare una prognosi favorevole sulla futura astensione dell'imputata dalla commissione di ulteriori reati e/o di sua risocializzazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il ConsigJJ es
Sentenza Cassazione n. 40516/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris