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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46117/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari di Roma in data 24 marzo 2021 aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto alla misura coercitiva alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa in data 30 dicembre 2019 dal Giudice per le indagini preliminari di Roma per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nel ruolo di partecipe, per aver fornito un supporto logistico, consistito nella locazione di un appartamento destinato all'occultamento della sostanza stupefacente commercializzata dal sodalizio criminoso.

In relazione a tali fatti lo Spezzaferro è stato condannato, in data 2 dicembre 2020, all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione.

2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dello Spezzaferro ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, l'inosservanza dell'art. 272 e ssg. cod. proc. pen. e il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

Con requisitoria e conclusioni scritte del 25 ottobre 2021 il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.

2. Con unico motivo il ricorrente deduce l'inosservanza dell'art. 272 e ssg. cod. proc. pen. e il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata.

Rileva il ricorrente che il Tribunale di Roma, in palese violazione di legge, non si sarebbe confrontato «con le massime» in materia di valutazione delle esigenze cautelari e ancor di più con il principio di proporzionalità e di adeguatezza della misura cautelare, in quanto non avrebbe assolto l'obbligo di motivazione in ordine alla permanenza attuale delle esigenze cautelari.

In particolare nell'ordinanza impugnata non si sarebbe tenuto conto che l'imputato era detenuto ininterrottamente dal 24 maggio 2017 a seguito di condanna alla pena di sei anni e otto mesi, divenuta definitiva in data 10 aprile 2018 per altro titolo di reato, ma posto in essere con la medesima condotta contestata nel presente procedimento e considerata come inserita «in un presunto contesto associativo» Rileva, inoltre, il ricorrente che per il presente procedimento l'imputato era stato sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere quale partecipe di una associazione a delinquere dedita al narcotraffico dal 30 dicembre 2019.

I fatti per cui si si procede e, segnatann ente, il reato-fine e la partecipazione all'associazione a delinquere risalirebbero, dunque, all'anno 2017 e, dunque, a oltre quattro anni fa.

Difetterebbe, dunque, ad avviso del ricorrente, la concretezza e attualità delle esigenze cautelari anche in ragione del nuovo percorso intrapreso dall'imputato dimostrato dalla prosecuzione con profitto degli studi, dallo svolgimento con impegno e regolarità di attività lavorativa, dalla partecipazione a iniziative rieducative, che gli avevano consentito di ottenere duecentoventicinque giorni di liberazione anticipata.

3. Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto sollecita un riesame di merito della valutazione operata dal Tribunale di Roma nell'ordinanza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesit:a illogicità.

Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Cass., Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Il Tribunale di Roma ha, del resto, valutato le circostanze addotte dal ricorrente ma le ha ritenute, non certo illogicamente, inidonee a modificare la pregressa diagnosi cautelare, stabilizzatasi per effetto delle precedenti ordinanze.

Il Tribunale ha, infatti, rilevato che la documentazione prodotta dalla difesa, pur dando atto delle positive iniziative intraprese dall'imputato in ambito carcerario, risaliva al 2018 e, dunque, non offriva un quadro aggiornato della situazione dello Spezzaferro atto a dimostrare un ridimensionamento del quadro cautelare; parimenti, secondo il Tribunale di Roma, ha ritenuto che la correttezza del comportamento in regime infrannurario non potesse ritenersi di per sé dimostrativa di un cambiamento del regime di vita.

Tale motivazione ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, Scalamana, Rv. 258191; Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Iurato, Rv. 246868).

L'attenuazione delle esigenze cautelari non può, inoltre, essere desunta dalla correttezza del comportamento tenuto dall'imputato nella fase custodiale (Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018, D., Rv. 274133; Sez, 3, n. 23367 del 17/12/2016, Marzoli, Rv. 267341, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che il lungo periodo di detenzione sofferto senza suscitare rilievi comportamentali ovvero la partecipazione all'opera di rieducazione non costituiscono, in assenza di un aliquid novi, un serio ed unico sintomo di un mutamento dello stile di vita dell'interessato).

La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., del resto, opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento in melius del quadro indiziario, possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva. (ex multis: Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015 (dep. 2016), Sorgenti, Rv. 265383) In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a superare la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, deve risultare da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura (Sez, 3, n. 23367 del 17/12/2016, Marzoli, Rv. 267341).

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro I:remila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 9/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari di Roma in data 24 marzo 2021 aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto alla misura coercitiva alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa in data 30 dicembre 2019 dal Giudice per le indagini preliminari di Roma per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nel ruolo di partecipe, per aver fornito un supporto logistico, consistito nella locazione di un appartamento destinato all'occultamento della sostanza stupefacente commercializzata dal sodalizio criminoso. In relazione a tali fatti lo Spezzaferro è stato condannato, in data 2 dicembre 2020, all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dello Spezzaferro ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, l'inosservanza dell'art. 272 e ssg. cod. proc. pen. e il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Con requisitoria e conclusioni scritte del 25 ottobre 2021 il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con unico motivo il ricorrente deduce l'inosservanza dell'art. 272 e ssg. cod. proc. pen. e il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata. Rileva il ricorrente che il Tribunale di Roma, in palese violazione di legge, non si sarebbe confrontato «con le massime» in materia di valutazione delle esigenze cautelari e ancor di più con il principio di proporzionalità e di adeguatezza della misura cautelare, in quanto non avrebbe assolto l'obbligo di motivazione in ordine alla permanenza attuale delle esigenze cautelari. In particolare nell'ordinanza impugnata non si sarebbe tenuto conto che l'imputato era detenuto ininterrottamente dal 24 maggio 2017 a seguito di condanna alla pena di sei anni e otto mesi, divenuta definitiva in data 10 aprile 2018 per altro titolo di reato, ma posto in essere con la medesima condotta contestata nel presente procedimento e considerata come inserita «in un presunto contesto associativo» Rileva, inoltre, il ricorrente che per il presente procedimento l'imputato era stato sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere quale partecipe di una associazione a delinquere dedita al narcotraffico dal 30 dicembre 2019. I fatti per cui si si procede e, segnatann ente, il reato-fine e la partecipazione all'associazione a delinquere risalirebbero, dunque, all'anno 2017 e, dunque, a oltre quattro anni fa. Difetterebbe, dunque, ad avviso del ricorrente, la concretezza e attualità delle esigenze cautelari anche in ragione del nuovo percorso intrapreso dall'imputato dimostrato dalla prosecuzione con profitto degli studi, dallo svolgimento con impegno e regolarità di attività lavorativa, dalla partecipazione a iniziative rieducative, che gli avevano consentito di ottenere duecentoventicinque giorni di liberazione anticipata. 3. Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto sollecita un riesame di merito della valutazione operata dal Tribunale di Roma nell'ordinanza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesit:a illogicità. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Cass., Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il Tribunale di Roma ha, del resto, valutato le circostanze addotte dal ricorrente ma le ha ritenute, non certo illogicamente, inidonee a modificare la pregressa diagnosi cautelare, stabilizzatasi per effetto delle precedenti ordinanze. Il Tribunale ha, infatti, rilevato che la documentazione prodotta dalla difesa, pur dando atto delle positive iniziative intraprese dall'imputato in ambito carcerario, risaliva al 2018 e, dunque, non offriva un quadro aggiornato della situazione dello Spezzaferro atto a dimostrare un ridimensionamento del quadro cautelare; parimenti, secondo il Tribunale di Roma, ha ritenuto che la correttezza del comportamento in regime infrannurario non potesse ritenersi di per sé dimostrativa di un cambiamento del regime di vita. Tale motivazione ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, Scalamana, Rv. 258191; Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Iurato, Rv. 246868). L'attenuazione delle esigenze cautelari non può, inoltre, essere desunta dalla correttezza del comportamento tenuto dall'imputato nella fase custodiale (Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018, D., Rv. 274133; Sez, 3, n. 23367 del 17/12/2016, Marzoli, Rv. 267341, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che il lungo periodo di detenzione sofferto senza suscitare rilievi comportamentali ovvero la partecipazione all'opera di rieducazione non costituiscono, in assenza di un aliquid novi, un serio ed unico sintomo di un mutamento dello stile di vita dell'interessato). La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., del resto, opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento in melius del quadro indiziario, possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva. (ex multis: Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015 (dep. 2016), Sorgenti, Rv. 265383) In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a superare la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, deve risultare da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura (Sez, 3, n. 23367 del 17/12/2016, Marzoli, Rv. 267341). 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro I:remila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 9/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]