Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30861/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «La detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, non deve essere automaticamente revocata in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risulta incompatibile con la prosecuzione della misura» (Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta, Rv. 263077), dovendosi verificare, in concreto, se le condotte poste in essere dal condannato siano o meno sintomatiche del fallimento dell'esperimento rieducativo ovvero di un concreto pericolo di commissione di altri reati (Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, Ezzaim, Rv. 247234); che, sotto altro, concorrente aspetto è stato precisato che «ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione» (Sez. 1, n. 3763 del 21/10/2015, dep. 2016, Galasso, Rv. 266000; Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066; Sez. 1, n. 41540 del 10/11/2010, Rizzo, Rv. 248469); che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila si è scrupolosamente attenuto ai canoni ermeneutici testé enunciati, spiegando, con argomenti coerenti e scevri da vizi logici, perché la condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] imponga la revoca della misura alternativa alla detenzione; che ineccepibili, dal punto di vista razionale così come da quello giuridico, si palesano, in particolare, le considerazioni svolte dal Tribunale di sorveglianza con riguardo all'attitudine delle segnalate circostanze ad attestare che il condannato, chiedendo a [OSCURATO:PERSONA], citato come testimone nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto i reati di estorsione e minaccia ovvero di rendere, nel caso, dichiarazioni mendaci, ha serbato comportamenti incompatibili con la prosecuzione dell'esperimento rieducativo, da ritenersi, secondo il giudizio espresso dal Tribunale di sorveglianza, incensurabile nella sede di legittimità, ormai definitivamente fallito; che, a fronte di un apparato argomentativo senz'altro rispettoso del descritto quadro normativo, il ricorrente pone l'accento su aspetti — legati all'assenza, nel contegno da lui serbato, di toni violenti o intimidatori ed alla pronta reazione del destinatario della richiesta che, lungi dall'assecondarla, ha tempestivamente informato le autorità dell'accaduto — che non si confrontano con il nucleo centrale della decisione impugnata, che, come detto, si impernia sull'idoneità della sua improvvida iniziativa a comprovare la carenza delle condizioni per proseguire l'espiazione della pena in forma alternativa, avuto riguardo sia al conclamato insuccesso del tentativo rieducativo che al concreto pericolo che il condannato approfitti della relativa libertà di movimento garantitagli dalla collocazione in regime di detenzione domiciliare per rendersi autore di nuove imprese criminose; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «La detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, non deve essere automaticamente revocata in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risulta incompatibile con la prosecuzione della misura» (Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta, Rv. 263077), dovendosi verificare, in concreto, se le condotte poste in essere dal condannato siano o meno sintomatiche del fallimento dell'esperimento rieducativo ovvero di un concreto pericolo di commissione di altri reati (Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, Ezzaim, Rv. 247234); che, sotto altro, concorrente aspetto è stato precisato che «ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione» (Sez. 1, n. 3763 del 21/10/2015, dep. 2016, Galasso, Rv. 266000; Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066; Sez. 1, n. 41540 del 10/11/2010, Rizzo, Rv. 248469); che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila si è scrupolosamente attenuto ai canoni ermeneutici testé enunciati, spiegando, con argomenti coerenti e scevri da vizi logici, perché la condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] imponga la revoca della misura alternativa alla detenzione; che ineccepibili, dal punto di vista razionale così come da quello giuridico, si palesano, in particolare, le considerazioni svolte dal Tribunale di sorveglianza con riguardo all'attitudine delle segnalate circostanze ad attestare che il condannato, chiedendo a [OSCURATO:PERSONA], citato come testimone nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto i reati di estorsione e minaccia ovvero di rendere, nel caso, dichiarazioni mendaci, ha serbato comportamenti incompatibili con la prosecuzione dell'esperimento rieducativo, da ritenersi, secondo il giudizio espresso dal Tribunale di sorveglianza, incensurabile nella sede di legittimità, ormai definitivamente fallito; che, a fronte di un apparato argomentativo senz'altro rispettoso del descritto quadro normativo, il ricorrente pone l'accento su aspetti — legati all'assenza, nel contegno da lui serbato, di toni violenti o intimidatori ed alla pronta reazione del destinatario della richiesta che, lungi dall'assecondarla, ha tempestivamente informato le autorità dell'accaduto — che non si confrontano con il nucleo centrale della decisione impugnata, che, come detto, si impernia sull'idoneità della sua improvvida iniziativa a comprovare la carenza delle condizioni per proseguire l'espiazione della pena in forma alternativa, avuto riguardo sia al conclamato insuccesso del tentativo rieducativo che al concreto pericolo che il condannato approfitti della relativa libertà di movimento garantitagli dalla collocazione in regime di detenzione domiciliare per rendersi autore di nuove imprese criminose; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
Sentenza Cassazione n. 30861/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris