CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37922/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi di ragioni in diritto che li sostengano (il primo motivo sulla dedotta inoffensività in concreto della condotta per la asserita limitata discrepanza tra le prescrizioni e la condotta tenuta in concreto, atteso che un ritardo nel rientro a casa della persona sottoposta alla misura di prevenzione pari a ben 70 minuti non permette di evidenziare vizi di illogicità della motivazione; il secondo motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, fondato anche qui sulla mancata valutazione come circostanza a sostegno del riconoscimento delle stesse, un elemento che, in realtà, non è favorevole all'imputato, quale la asserita limitata discrepanza tra le prescrizioni e la condotta tenuta in concreto, e che quindi non è illogico non sia stato tenuto conto nella decisione sul riconoscimento o meno delle attenuanti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Così deciso il 13 luglio