CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41255/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità; lo stesso reitera i motivi dell'appello e chiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. La Corte di appello evidenzia sulla responsabilità come l'imputato con una complessa strategia ha occultato o distrutto la 9.54 documentazione contabile. Relativamente all'omessa pedatiwre della contabilità la sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) rileva la consegna di alcune fatture e le stesse dichiarazioni del ricorrente che aveva riferito alla PG di aver trasferito all'estero la documentazione. La sentenza impugnata, poi, adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute prevalenti alla recidiva in considerazione della valutazione complessiva dei fatti. Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis