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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 32930/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di 130LOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 febbraio 2023, depositata in data 27 febbraio 2023, la Corte di appello di Bologna ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla sentenza dell'il febbraio 2016 emessa dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica, irrevocabile in data 27 maggio 2016 con la quale la ricorrente era condannata alla pena detentiva di mesi quattro di reclusione per il reato di furto aggravato. 2.Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso la Moranduzzo, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con l'unico motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen.

In particolare, la difesa censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene che non sarebbe dimostrata l'incolpevole conoscenza del processo in ragione della rituale citazione presso il domicilio eletto, a nulla rilevando che il difensore non abbia avuto successivi contatti con l'imputata.

Lamenta la difesa che, pur essendo la notifica regolare sotto il profilo formale, mancano elementi rivelatori della effettiva conoscenza del processo.

Nel caso in esame, la notifica per compiuta giacenza e il conseguente mancato ritiro del plico contenente l'atto non è idonea a provare la concreta conoscenza del processo.

A ciò si aggiunga che il difensore di ufficio non ha mai avuto contatti con l'assistita. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito indicati.

1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez.

U., ri.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: - in sede di identificazione la condannata ha eletto domicilio in Trento alla via [OSCURATO:PERSONA] 22 ed era assistita da un difensore di ufficio (avv. [OSCURATO:PERSONA]). - la notifica del decreto di citazione a giudizio, si perfezionava nelle forme della compiuta giacenza in data 2 maggio 2015 per assenza del destinatario e immissione di avviso nella cassetta postale. 1.2 La Corte di appello ha respinto la istanza di rescissione in quanto "[..]la difesa non ha dimostrato che la imputata non abbia avuto incolpevole conoscenza del processo stante l'avvenuta rituale notifica della citazione presso il domicilio eletto a nulla rilevando che il difensore di ufficio non abbia avuto successivi contatti con l'imputata come da dichiarazione trasmessa a mezzo mail da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] all'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA][..]"

1.3. Ad avviso del collegio, le conclusioni che la ordinanza trae non si confrontano con la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite in tema di conoscenza del processo.

Secondo le Sezioni unite " Ismail", ove non sia stata accertata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale da cui sia derivata l'effettiva conoscenza del processo ovvero la volontaria sottrazione alla sua conoscenza da parte del giudicabile, la dichiarazione di assenza è nulla, essendo richiesta, in aggiunta alla regolarità formale delle notifiche che precedono l'instaurazigne del giudizio, la verifica dell'ulteriore requisito inerente alla effettiva conoscenza del processo (S.U. n. 23948 del 28/11/2019, (2020), PG c/Ismail, Rv. 283264).

La giurisprudenza successiva ha peraltro chiarito che: "In tema di rescissione del giudicato, la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla "vocatio in iudicium" con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento. (Fattispecie relativa ad un imputato straniero che, dopo l'espiazione di una pena detentiva e l'espulsione dal territorio nazionale, vi faceva ritorno con diverse generalità, legittimamente modificate, non ricevendo, a seguito di tale modifica, né la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, né quella del decreto che dispone il giudizio) (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Rv. 281851).

Evidentemente, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta.

L'art. 420-bis cod. proc. pen. non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale; quindi, non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali l'irreperibilità o il domicilio eletto.

Certamente la manifesta mancanza di diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una concia mata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si opera un recupero delle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita.

Senza rievocare il sistema di astratte presunzioni di conoscenza del procedimento, le Sezioni Unite richiedono che il condannato abbia creato volontariamente (o preordinatamente) le condizioni per non avere la conoscenza degli atti del procedimento penale. 1.4.Nel caso di specie, in ragione dei concreti comportamenti tenuti dalla ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto nella ordinanza impugnata, può ravvisarsi la sussistenza delle condizioni per la rescissione del giudicato ex art.629 bis cod. proc. pen. e, dunque, una "incolpevole" mancata conoscenza del processo, pur in presenza di una formale regolarità delle notifiche degli atti processuali relativi alla vocatio in ius.1.4.1.

Ed invero, va in primo luogo sottolineato che il ricorrente ha avuto contatto con l'autorità giudiziaria solo nelle prime fasi del "procedimento", nella fase delle indagini (non risultano contatti successivi all'esercizio dell'azione penale).

In quella sede, in assenza della nomina di un difensore di fiducia, è stato nominato un difensore di ufficio in relazione al quale è emersa la prova della mancanza di contatti tra questi e la propria assistita.

Si aggiunga che la assenza di un difensore che in concreto si sia interessato del processo e che, dunque, abbia verosimilmente mantenuto rapporti con l'assistito, emerge indirettamente anche dalla mancata impugnazione della sentenza di primo grado, divenuta irrevocabile non appena decorsi i termini per proporre atto di appello. 1.5.La mancata prova che la ricorrente abbia effettivamente avuto conoscenza del processo, in applicazione dunque delle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite di questa Corte sullo specifico tema, comporta l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di 130LOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 febbraio 2023, depositata in data 27 febbraio 2023, la Corte di appello di Bologna ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla sentenza dell'il febbraio 2016 emessa dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica, irrevocabile in data 27 maggio 2016 con la quale la ricorrente era condannata alla pena detentiva di mesi quattro di reclusione per il reato di furto aggravato. 2.Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso la Moranduzzo, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen. In particolare, la difesa censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene che non sarebbe dimostrata l'incolpevole conoscenza del processo in ragione della rituale citazione presso il domicilio eletto, a nulla rilevando che il difensore non abbia avuto successivi contatti con l'imputata. Lamenta la difesa che, pur essendo la notifica regolare sotto il profilo formale, mancano elementi rivelatori della effettiva conoscenza del processo. Nel caso in esame, la notifica per compiuta giacenza e il conseguente mancato ritiro del plico contenente l'atto non è idonea a provare la concreta conoscenza del processo. A ciò si aggiunga che il difensore di ufficio non ha mai avuto contatti con l'assistita. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito indicati. 1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., ri.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: - in sede di identificazione la condannata ha eletto domicilio in Trento alla via [OSCURATO:PERSONA] 22 ed era assistita da un difensore di ufficio (avv. [OSCURATO:PERSONA]). - la notifica del decreto di citazione a giudizio, si perfezionava nelle forme della compiuta giacenza in data 2 maggio 2015 per assenza del destinatario e immissione di avviso nella cassetta postale. 1.2 La Corte di appello ha respinto la istanza di rescissione in quanto "[..]la difesa non ha dimostrato che la imputata non abbia avuto incolpevole conoscenza del processo stante l'avvenuta rituale notifica della citazione presso il domicilio eletto a nulla rilevando che il difensore di ufficio non abbia avuto successivi contatti con l'imputata come da dichiarazione trasmessa a mezzo mail da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] all'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA][..]" 1.3. Ad avviso del collegio, le conclusioni che la ordinanza trae non si confrontano con la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite in tema di conoscenza del processo. Secondo le Sezioni unite " Ismail", ove non sia stata accertata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale da cui sia derivata l'effettiva conoscenza del processo ovvero la volontaria sottrazione alla sua conoscenza da parte del giudicabile, la dichiarazione di assenza è nulla, essendo richiesta, in aggiunta alla regolarità formale delle notifiche che precedono l'instaurazigne del giudizio, la verifica dell'ulteriore requisito inerente alla effettiva conoscenza del processo (S.U. n. 23948 del 28/11/2019, (2020), PG c/Ismail, Rv. 283264). La giurisprudenza successiva ha peraltro chiarito che: "In tema di rescissione del giudicato, la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla "vocatio in iudicium" con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento. (Fattispecie relativa ad un imputato straniero che, dopo l'espiazione di una pena detentiva e l'espulsione dal territorio nazionale, vi faceva ritorno con diverse generalità, legittimamente modificate, non ricevendo, a seguito di tale modifica, né la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, né quella del decreto che dispone il giudizio) (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Rv. 281851). Evidentemente, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. L'art. 420-bis cod. proc. pen. non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale; quindi, non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali l'irreperibilità o il domicilio eletto. Certamente la manifesta mancanza di diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una concia mata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si opera un recupero delle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita. Senza rievocare il sistema di astratte presunzioni di conoscenza del procedimento, le Sezioni Unite richiedono che il condannato abbia creato volontariamente (o preordinatamente) le condizioni per non avere la conoscenza degli atti del procedimento penale. 1.4.Nel caso di specie, in ragione dei concreti comportamenti tenuti dalla ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto nella ordinanza impugnata, può ravvisarsi la sussistenza delle condizioni per la rescissione del giudicato ex art.629 bis cod. proc. pen. e, dunque, una "incolpevole" mancata conoscenza del processo, pur in presenza di una formale regolarità delle notifiche degli atti processuali relativi alla vocatio in ius.1.4.1. Ed invero, va in primo luogo sottolineato che il ricorrente ha avuto contatto con l'autorità giudiziaria solo nelle prime fasi del "procedimento", nella fase delle indagini (non risultano contatti successivi all'esercizio dell'azione penale). In quella sede, in assenza della nomina di un difensore di fiducia, è stato nominato un difensore di ufficio in relazione al quale è emersa la prova della mancanza di contatti tra questi e la propria assistita. Si aggiunga che la assenza di un difensore che in concreto si sia interessato del processo e che, dunque, abbia verosimilmente mantenuto rapporti con l'assistito, emerge indirettamente anche dalla mancata impugnazione della sentenza di primo grado, divenuta irrevocabile non appena decorsi i termini per proporre atto di appello. 1.5.La mancata prova che la ricorrente abbia effettivamente avuto conoscenza del processo, in applicazione dunque delle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite di questa Corte sullo specifico tema, comporta l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di ap
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