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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2021

Cassazione n. 34059/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3733/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], società unipersonale, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Properzio, n. 27, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - intimata - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione n. 18, n. 986/18/14, pronunciata il 23/05/2014, depositata il 16/06/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'Il maggio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la [OSCURATO:SOCIETA]., società unipersonale, e il socio [OSCURATO:PERSONA], in proprio, impugnarono, -con due distinti ricorsi, gli atti di irrogazione di sanzioni amministrative per il ritardato versamento di I.r.p.e.g., I.v.a., I.r.a.p., I.r.p.e.f. (per il socio), emessi in conseguenza del ritardo nel versamento di alcune rate relative all'accertamento con adesione per gli anni 2003, 2004 e 2005, e dedussero che tale ritardo era dipeso da forza maggiore (illiquidità dell'azienda e del socio a causa dei mancati pagamenti di alcuni clienti) e che, comunque, l'erario non aveva subito alcun danno perché le somme concordate con il fisco erano garantite da fideiussione bancaria a prima richiesta;

2. la Commissione tributaria provinciale di Treviso, riuniti i ricorsi, li rigettò, con sentenza (n. 60/08/2012) confermata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto che, riuniti gli appelli dei contribuenti, ha dichiarato di condividere la "chiara ed esauriente" decisione di primo grado e, senza negare la specialità della situazione finanziaria ed economica del Paese, ha rilevato come l'ufficio (cfr. pag. 4 della sentenza) «abbia applicato correttamente le norme esistenti e come diversamente non possa operare»;

3. i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con un motivo, e l'Agenzia delle entrate ha depositato un atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 370, primo comma, cod. proc. civ.; Considerato che:

1. con l'unico motivo di ricorso [«1) Violazione dell'art. 132 n. 4 del cpc e violazione dell'art. 36 n. 4 D.Lgs. 546/1992 in relazione all'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile»], si fa valere la nullità della sentenza impugnata, viziata da motivazione apparente, a causa della mera adesione alla decisione di primo grado e della mancanza del necessario vaglio dei motivi di gravame formulati dai contribuenti, i quali avevano invocato l'applicabilità alla fattispecie concreta dell'esimente della forza maggiore, prevista dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;

1.1. il motivo è fondato; è pacifico indirizzo sezionale che «In tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione r.g. n. 3733/2015 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del "thema decidendum"e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame.»; (Cass. 05/10/2018, n. 24452; conf.: ex multis: 11/11/2020, n. 25325; 14/02/2020, n. 3819; 25/10/2018, n. 27112; 05/11/2018, n. 28139, la quale ha stabilito che: «La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame»; è chiaro, al lume di tale ius receptum, che la sentenza impugnata è nulla per carenza della motivazione, per mancanza dell'indefettibile scrutinio dei motivi di gravame e perché si risolve nella mera, acritica, adesione alla pronuncia di primo grado;

2. ne consegue che, accolto l'unico motivo di ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 11 maggio 2021 Il Presidente rico or e tino) [OSCURATO:PERSONA] og

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3733/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], società unipersonale, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Properzio, n. 27, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - intimata - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione n. 18, n. 986/18/14, pronunciata il 23/05/2014, depositata il 16/06/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'Il maggio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la [OSCURATO:SOCIETA]., società unipersonale, e il socio [OSCURATO:PERSONA], in proprio, impugnarono, -con due distinti ricorsi, gli atti di irrogazione di sanzioni amministrative per il ritardato versamento di I.r.p.e.g., I.v.a., I.r.a.p., I.r.p.e.f. (per il socio), emessi in conseguenza del ritardo nel versamento di alcune rate relative all'accertamento con adesione per gli anni 2003, 2004 e 2005, e dedussero che tale ritardo era dipeso da forza maggiore (illiquidità dell'azienda e del socio a causa dei mancati pagamenti di alcuni clienti) e che, comunque, l'erario non aveva subito alcun danno perché le somme concordate con il fisco erano garantite da fideiussione bancaria a prima richiesta; 2. la Commissione tributaria provinciale di Treviso, riuniti i ricorsi, li rigettò, con sentenza (n. 60/08/2012) confermata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto che, riuniti gli appelli dei contribuenti, ha dichiarato di condividere la "chiara ed esauriente" decisione di primo grado e, senza negare la specialità della situazione finanziaria ed economica del Paese, ha rilevato come l'ufficio (cfr. pag. 4 della sentenza) «abbia applicato correttamente le norme esistenti e come diversamente non possa operare»; 3. i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con un motivo, e l'Agenzia delle entrate ha depositato un atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 370, primo comma, cod. proc. civ.; Considerato che: 1. con l'unico motivo di ricorso [«1) Violazione dell'art. 132 n. 4 del cpc e violazione dell'art. 36 n. 4 D.Lgs. 546/1992 in relazione all'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile»], si fa valere la nullità della sentenza impugnata, viziata da motivazione apparente, a causa della mera adesione alla decisione di primo grado e della mancanza del necessario vaglio dei motivi di gravame formulati dai contribuenti, i quali avevano invocato l'applicabilità alla fattispecie concreta dell'esimente della forza maggiore, prevista dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; 1.1. il motivo è fondato; è pacifico indirizzo sezionale che «In tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione r.g. n. 3733/2015 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del "thema decidendum"e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame.»; (Cass. 05/10/2018, n. 24452; conf.: ex multis: 11/11/2020, n. 25325; 14/02/2020, n. 3819; 25/10/2018, n. 27112; 05/11/2018, n. 28139, la quale ha stabilito che: «La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame»; è chiaro, al lume di tale ius receptum, che la sentenza impugnata è nulla per carenza della motivazione, per mancanza dell'indefettibile scrutinio dei motivi di gravame e perché si risolve nella mera, acritica, adesione alla pronuncia di primo grado; 2. ne consegue che, accolto l'unico motivo di ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 11 maggio 2021 Il Presidente rico or e tino) [OSCURATO:PERSONA] og