CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 10037/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 20 novembre 2020 la Corte di Appello di Perugia ha confermato la decisione di primo grado, affermativa di penale responsabilità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. I giudizi di merito hanno avuto ad oggetto la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione a sorveglianza speciale di p.s. (art. 75 comma 2 d.lgs. n.159/2011) con obbligo di soggiorno nel comune di Spoleto. Il ricorrente veniva infatti trovato, a seguito di un controllo di polizia, nel comune di Terni. La pena è stata commisurata nel minimo edittale in anni uno di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena comminata. Non si sarebbe tenuto conto della tenuità del fatto e della assenza di precedenti in capo al ricorrente. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la assoluta genericità dei motivi addotti, essendo stata la sanzione applicata nel minimo edittale. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore