CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05025/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat o presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Piazza dell’Orologio, 7 -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. rappresentat a e difes a da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] (pec: rodolfopolchi@ordine avvocatiroma.org) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]), –controricorrente– nonché Oggetto: consorzio risarcimento danni per inadempimento [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suostudio in Terni, Largo elia [OSCURATO:PERSONA], 4 –controricorrente– avverso la sentenza n. 792/2019, del la Corte di Appello di Perugia , del 9.12.2019, notificatail 23.12.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 . 2 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Il Tribunale di Perugia accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. quali socie dellasocietà consortile [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. conduttrice nel contratto di locazione con patto di futura vendita del complesso immobiliare denominato “Compendio ex officine Bosco", di proprietà del Consorzio TNT, poiché aveva accertato che nessuna delle Consorziate rispondeva delle obbligazioni, inerenti il pagamento del canone e facenti capo alla predetta società consortile e chepertanto, il Consorzio, attualmente in liquidazione, non poteva pretendere l'adempimentodelle obbligazioni assunte dalla società consortile con il contratto per [OSCURATO:PERSONA] del 16 maggio2011, con la [OSCURATO:SOCIETA]. 2. – Una sentenza di primo grado aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare la somma complessiva di € 2.802.487,88 per canoni arretrati e accessori, in favore del Consorzio TNS, ma questo in viastragiudiziale aveva espresso di considerare obbligate in solido entrambe le società di capitaliconsorziate, che invece assumevano di essere estranee a tali obblighi, a fronte del Consorzio che aveva invocato, in senso contrario, l'esistenza di una solidarietà derivante dall'applicazione dell'art. 156 d.lgs. n. 163/2006.3. – Premesso che tutti i fatti di causa dovevano ritenersi sostanzialmente non controversi e che alla [OSCURATO:SOCIETA]., originaria contraente, dichiarata fallita, alla quale era subentrata la [OSCURATO:PERSONA], c ostituita, oltre alla stessa società fallita, dalle altre due società (una di esse subentrata proprio allafallita) e che la locazione con patto di futura vendita, stipulata dal Consorzio appellante quale entepubblico economico con finalità di promozione delle iniziative industriali sul territorio, aveva lo scopo di realizzare un programma industriale affidato all'assegnataria e per il quale il canone di locazione erastato scontato in via decrescente per anno, la motivazione s'incentrava sulla clausola contrattuale, cheall'art. 16 conteneva il divieto di cessione del contratto, consentendo,però, alla conduttrice, in analogia a q uanto previsto dall'art. 156 d. lgs. n. 163/2006, di costituire una società di progetto, an c he con la partecipazione di altri, al fine di farla subentrare nel rapporto contrattuale. 4. – Tale circostanza, che si era effettivamente verificata all'atto della costituzione della s.c.a.r.l. [OSCURATO:PERSONA] rn ana, secondo il primo Giudice non comportava l'applicazione di quella norma, oggetto di modifica solo formale nell'ambito dell'attuale Codice dei [OSCURATO:PERSONA], perché la norma citata si applica soltanto ai contratti di concessione per la realizzazione e/o la gestione delle infrastrutture o dei servizi di pubblica utilità, mentre la locazione in questione aveva una finalità esclusivamente privatistica, sebbene qualificata da uno scopo determinato - l'esecuzione del piano industriale concordato –ma estraneo a finalità pubblicistiche. Il richiamo all'analogia, qualificato dalla lettura sistematica della normativa, segnatamente dell'art. 3del contratto, doveva intendersi come limitato a una funzione esplicativa, concernente la sola nozione della società di progetto, ma non esteso a una funzione integrativa tramite il rinvio ad altra fonte normati v a, giustificato soltanto dal fatto che, nella società subentrante , i requisiti dei soci diversi dal conduttore originario dovevano essere attestati, stante la natura pubblica della scelta del contraente, ma non toccava i rapporti tra concedente e i partecipanti al capitale sociale, che succedevano all’originaria assegnataria o alla società che ad essa era subentrata, che rimanevano disciplinati dallanormativa generale. 5. –La deroga alla separazione patrimoniale della s.c.a.r.l. da quello dei soggetti, partecipanti al suo capitale sociale, e la solidarietà che eventualmente ne fosse conseguita, poteva ravvisarsi nel contratto, soltanto qualora il concedente avesse erogato un contributo al concessionario e ne avesse chiesto il rimborso, ma non poteva essere esteso al pagamento dei canoni. 6.– TNS proponeva gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Perugia che, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’appello e confermava la sentenza di I grado. 7. –Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che: a)La separazione del patrimonio sociale del Consorzio da quello delle società che lo compongono, costituisce regola generale nelle società di capitali ed è stata bene individuata nella sentenza appellata non soltanto in rapporto alla natura meramente formale del rinvio, contenuto nell’art. 16 del contratto consortile e riferito all’art. 156 d.lgs. n. 163/2006 , come relativo esclusivamente alla definizione della società di progetto, ma anche in considerazione del testo completo della norma invocata, perché la responsabilità solidale dei soci di cui si chiede l’accertamento, è legata nel testo letterale dell’art.16 all’esistenza di un contributo per la realizzazione dell’opera, versato in corso d’opera e del quale sia richiesto eventualmente il rimborso; b) l’autonomia patrimoniale delle singole società aderenti al Consorzio, indicata nell’art. 4 dello Statuto di meccanica [OSCURATO:SOCIETA]., può essere derogata, nell’ambito soltanto se il Soggetto Pubblico economico che ha stipulato il contratto, si avvalga di procedure che attengono all’evidenza pubblica non solo nella fase di scelta del contraente, ma anche e soltanto qualora sia erogato un finanziamento pubblico che debba essere oggetto di eventuale rimborso. 8. – TNS Consorzio in liquidazione ha presentato ricorso per cassazione conun motiv o . [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha presentato controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato controricorso. In data 21.12.2003 TNS Consorzio in liquidazione ha presentato rinuncia ex art. 390 c.p.c. chiedendo la compensazione delle spese di lite. In data 9.1.2024 [OSCURATO:SOCIETA]ha accettato la rinuncia. In data 17.1.2024 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha accettato la rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente ha ded otto : 9.− Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 156 d.lgs. n. 163/2006 (ora art. 184 d . l gs . n. 50/2016), del quale fa espresso richiamo analogico l'art. 16 ·del contratto di locazione, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.,conseguente ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all'art. 360 n.5 c.p.c. 10. – Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato estinto con compensazione delle spesedel presente giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudiziocon compensa