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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18107/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di detenzione per la vendita di beni con marchio contraffatto mandandolo invece assolto per il reato di ricettazione degli stessi beni.

Su appello del Procuratore Generale, la Corte aveva proceduto all'overtuming dell'assoluzione, condannando l'imputato anche per la ricettazione.

L'appello dell'imputato era stato invece respinto.

2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su tre motivi. 2.1 Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione per violazione dei criteri di valutazione della prova e carenza di motivazione in relazione al mancato rispetto del canone BARD in relazione alla dichiarazione di responsabilità di cui al capo B) di imputazione.

Si lamenta la mancanza di motivazione rinforzata e la mancata rinnovazione dell'istruttoria. 2.2 Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione (motivazione apparente) in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della colpevolezza ex art. 131 iL bis c.p..

Si lamenta che la Corte sia giunta alla propria conclusione sulla base del solo esame del certificato del casellario poiché i precedenti non sono sostitutivi dei parametri indicati dall'art.133 c.p. presi in considerazione dalla norma invocata. 2.3 Con il terzo motivo di ricorso si deduce la motivazione apparente in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

A fronte del riferimento ad una pluralità di parametri nell'atto di appello, la Corte si è limitata ad indicare la presenza di precedenti quale razionale ostativo, fallendo pertanto l'onere motivazionale su lei gravante secondo la giurisprudenza di legittimità.

3. I motivi dedotti a base del ricorso sono manifestamente infondati ovvero non consentiti e possono essere di seguito brevemente affrontati nell'ordine sopra esposto, con la sintesi propria dalla motivazione semplificata. 3.1 Quanto al primo motivo, che involge la nota problematica delrovertuming in appello della sentenza assolutoria, con condanna dell'imputato in secondo grado anche per la seconda imputazione, le deduzioni difensive di vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell'istruttoria e per la mancata motivazione `rafforzata' sono manifestamente infondate alla luce dell'esame del caso concreto.

Necessità di rinnovo del dibattimento e dell'acquisizione della prova orale non vi era, alla luce del fatto che le conclusioni alle quali perviene il giudice di secondo grado non contestano la ricostruzione fattuale operata dal primo giudice, che viene anzi espressamente confermata e che -altro aspetto rilevante- non è nemmeno contestata.

Il fatto, nella sua semplicità -una perquisizione in prossimità della stazione che ha portato al sequestro della mercanzia- non richiedeva alcun approfondimento.

Non vi è pertanto alcun bisogno di assicurare l'oralità e l'immediatezza nell'acquisizione della prova, i due valori a tutela dei quali la rinnovazione dell'attività istruttoria è richiesta, tanto a livello convenzionale che legislativo e giurisprudenziale interno.

La Corte d'appello, in altri termini, ha operato su 'dati freddi', come acclarati e mai contestati fin dal primo grado, rispetto ai quali non si può ragionare in termini di oralità (in quanto documentali).

Nemmeno si ritiene violato il canone, di origine giurisprudenziale, dell'obbligo di motivazione rafforzata, imposta al giudice d'appello per superare il 'ragionevole dubbio' che aveva indotto il giudice di primo grado alla soluzione assolutoria.

Premesso che in maleria vige un principio di proporzione, dovendosi riconoscere che l'onere argomentativo del secondo giudice è necessariamente collegato alla 'quantità' di motivazione adottata dal giudice di primo grado per assolvere (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, Imp.

S., Rv. 284472 - 01), v'è da ritenere che nello specifico frangente, la Corte abbia validamente ed adeguatamente argomentato il proprio giudizio in relazione alla medesima, limitata conoscenza dei fatti in base alla quale il primo giudice aveva pronunciato l'assoluzione.

Si tratta, in sostanza, dell'analisi delle circostanze relative alle modalità del controllo, effettuato all'uscita della metropolitana ove l'imputato era giunto recando seco la mercanzia destinata ad essere venduta in un saccone di cellophane, unitamene ai precedenti specifici. c() e Da tali dati la Corte ha tratto la conclusione più logica, escludendo la plausibilità di una ipotesi (quella del contributo da parte dell'imputato alla realizzazione dei prodotti, nemmeno allegata a livello difensivo, in verità, dall'imputato) che risulta smentita dalla assenza di tracce di un qualche legame con le aziende produttrici del materiale falsificato.

D'altronde, si noti, il ragionamento assolutorio adottato in primo grado andava ben oltre il ragionevole dubbio, che deve riguardare la fondatezza della tesi accusatoria o la sussistenza di una tesi alternativa assolutoria ma che non può risolversi nella mera formulazione di una ipotesi priva di minimo riscontro nella realtà. 3.2 II secondo motivo è manifestamente infondato.

È corretta e dirimente in tal senso la valutazione della Corte che ha ritenuto ostativa alla concessione del beneficio invocato (art.131 bis c.p.) la presenza di plurimi precedenti specifici (e non come affermato dalla difesa, un unico precedente) di per sé indicativa, a mente del quarto comma della disposizione menzionata, della abitualità del comportamento, incompatibile con la particolare tenuità (art.131 bis, comma 1, ultima parte, c.p.). 3.3 La censura riguardante la determinazione della pena (terzo mol:ivo) non è consentita.

Il trattamento sanzionatorio - sotto ogni aspetto, dall'entità della sanzione al riconoscimento e comparazione delle circostanze, dalla concessione dei benefici all'applicazione della continuazione - rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito che deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere.

In sede di legittimità è invece consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il proprio convincimento.

Quanto alla misura della pena, l'onere è assolto allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. un., n. 5519 del 21/4/1979, rv. 142252): invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. espressioni del tipo «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento»., come pure il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere (Sez.

Il, n. 36245 del 26/6/2009, rv. 245596; Sez.

IV, n. 46412 del 5/11/2015, rv. 265283).

Nel caso di specie, la valorizzazione ripetuta dei precedenti penali dell'imputato, in presenza di una pena poco più che simbolica, in relazione al range edittale, costituisce una sufficiente base valutativa per l'esercizio della discrezionalità di cui gode in materia il giudice di merito.

4. Da quanto precede discende l'inammissibilità del ricorso.

Ad essa consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di detenzione per la vendita di beni con marchio contraffatto mandandolo invece assolto per il reato di ricettazione degli stessi beni. Su appello del Procuratore Generale, la Corte aveva proceduto all'overtuming dell'assoluzione, condannando l'imputato anche per la ricettazione. L'appello dell'imputato era stato invece respinto. 2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su tre motivi. 2.1 Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione per violazione dei criteri di valutazione della prova e carenza di motivazione in relazione al mancato rispetto del canone BARD in relazione alla dichiarazione di responsabilità di cui al capo B) di imputazione. Si lamenta la mancanza di motivazione rinforzata e la mancata rinnovazione dell'istruttoria. 2.2 Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione (motivazione apparente) in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della colpevolezza ex art. 131 iL bis c.p.. Si lamenta che la Corte sia giunta alla propria conclusione sulla base del solo esame del certificato del casellario poiché i precedenti non sono sostitutivi dei parametri indicati dall'art.133 c.p. presi in considerazione dalla norma invocata. 2.3 Con il terzo motivo di ricorso si deduce la motivazione apparente in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. A fronte del riferimento ad una pluralità di parametri nell'atto di appello, la Corte si è limitata ad indicare la presenza di precedenti quale razionale ostativo, fallendo pertanto l'onere motivazionale su lei gravante secondo la giurisprudenza di legittimità. 3. I motivi dedotti a base del ricorso sono manifestamente infondati ovvero non consentiti e possono essere di seguito brevemente affrontati nell'ordine sopra esposto, con la sintesi propria dalla motivazione semplificata. 3.1 Quanto al primo motivo, che involge la nota problematica delrovertuming in appello della sentenza assolutoria, con condanna dell'imputato in secondo grado anche per la seconda imputazione, le deduzioni difensive di vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell'istruttoria e per la mancata motivazione `rafforzata' sono manifestamente infondate alla luce dell'esame del caso concreto. Necessità di rinnovo del dibattimento e dell'acquisizione della prova orale non vi era, alla luce del fatto che le conclusioni alle quali perviene il giudice di secondo grado non contestano la ricostruzione fattuale operata dal primo giudice, che viene anzi espressamente confermata e che -altro aspetto rilevante- non è nemmeno contestata. Il fatto, nella sua semplicità -una perquisizione in prossimità della stazione che ha portato al sequestro della mercanzia- non richiedeva alcun approfondimento. Non vi è pertanto alcun bisogno di assicurare l'oralità e l'immediatezza nell'acquisizione della prova, i due valori a tutela dei quali la rinnovazione dell'attività istruttoria è richiesta, tanto a livello convenzionale che legislativo e giurisprudenziale interno. La Corte d'appello, in altri termini, ha operato su 'dati freddi', come acclarati e mai contestati fin dal primo grado, rispetto ai quali non si può ragionare in termini di oralità (in quanto documentali). Nemmeno si ritiene violato il canone, di origine giurisprudenziale, dell'obbligo di motivazione rafforzata, imposta al giudice d'appello per superare il 'ragionevole dubbio' che aveva indotto il giudice di primo grado alla soluzione assolutoria. Premesso che in maleria vige un principio di proporzione, dovendosi riconoscere che l'onere argomentativo del secondo giudice è necessariamente collegato alla 'quantità' di motivazione adottata dal giudice di primo grado per assolvere (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, Imp. S., Rv. 284472 - 01), v'è da ritenere che nello specifico frangente, la Corte abbia validamente ed adeguatamente argomentato il proprio giudizio in relazione alla medesima, limitata conoscenza dei fatti in base alla quale il primo giudice aveva pronunciato l'assoluzione. Si tratta, in sostanza, dell'analisi delle circostanze relative alle modalità del controllo, effettuato all'uscita della metropolitana ove l'imputato era giunto recando seco la mercanzia destinata ad essere venduta in un saccone di cellophane, unitamene ai precedenti specifici. c() e Da tali dati la Corte ha tratto la conclusione più logica, escludendo la plausibilità di una ipotesi (quella del contributo da parte dell'imputato alla realizzazione dei prodotti, nemmeno allegata a livello difensivo, in verità, dall'imputato) che risulta smentita dalla assenza di tracce di un qualche legame con le aziende produttrici del materiale falsificato. D'altronde, si noti, il ragionamento assolutorio adottato in primo grado andava ben oltre il ragionevole dubbio, che deve riguardare la fondatezza della tesi accusatoria o la sussistenza di una tesi alternativa assolutoria ma che non può risolversi nella mera formulazione di una ipotesi priva di minimo riscontro nella realtà. 3.2 II secondo motivo è manifestamente infondato. È corretta e dirimente in tal senso la valutazione della Corte che ha ritenuto ostativa alla concessione del beneficio invocato (art.131 bis c.p.) la presenza di plurimi precedenti specifici (e non come affermato dalla difesa, un unico precedente) di per sé indicativa, a mente del quarto comma della disposizione menzionata, della abitualità del comportamento, incompatibile con la particolare tenuità (art.131 bis, comma 1, ultima parte, c.p.). 3.3 La censura riguardante la determinazione della pena (terzo mol:ivo) non è consentita. Il trattamento sanzionatorio - sotto ogni aspetto, dall'entità della sanzione al riconoscimento e comparazione delle circostanze, dalla concessione dei benefici all'applicazione della continuazione - rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito che deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere. In sede di legittimità è invece consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il proprio convincimento. Quanto alla misura della pena, l'onere è assolto allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. un., n. 5519 del 21/4/1979, rv. 142252): invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. espressioni del tipo «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento»., come pure il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere (Sez. Il, n. 36245 del 26/6/2009, rv. 245596; Sez. IV, n. 46412 del 5/11/2015, rv. 265283). Nel caso di specie, la valorizzazione ripetuta dei precedenti penali dell'imputato, in presenza di una pena poco più che simbolica, in relazione al range edittale, costituisce una sufficiente base valutativa per l'esercizio della discrezionalità di cui gode in materia il giudice di merito. 4. Da quanto precede discende l'inammissibilità del ricorso. Ad essa consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del
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