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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46864/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cui è sto chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Bari ha confermato l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine a quattro distinti delitti di furti in abitazione, posti in essere nel mese di giugno e luglio del 2022.

2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo ex art. 275 bis c.p.p.

Il difensore lamenta che il Tribunale avrebbe espresso un generico giudizio di inadeguatezza della custodia domestica rispetto alla salvaguardia delle esigenze cautelari e impropriamente avrebbe ritenuto tale giudizio assorbente rispetto alla richiesta di modalità di controllo con l'uso del braccialetto elettronico.

Il Tribunale -osserva il ricorrente- avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui le esigenze cautelari non potevano essere tutelate attraverso le procedure di controllo che consentono di monitorare continuamente la presenza dell'indagato nel perimetro entro il quale gli è consentito muoversi.

3. Le parti in esito alla discussione hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il Tribunale ha aderito alla valutazione espressa nell'ordinanza genetica in ordine alla adeguatezza della sola misura inframuraria alla salvaguardia delle esigenze cautelari nel caso concreto, in ragione della _gra.vità.dei fatti e della personalità del ricorrente.

I giudici, in particolare, hanno sottolineato la reiterazione dei furti in abitazione in un ristretto arco temporale, le modalità concrete con cui erano stati posti in essere, indicative di professionalità (con uso di spray sugli spioncini delle porte dei vicini e di un flessibile per l'apertura delle casseforti e con manomissione delle porte di ingresso delle abitazioni), e le precedenti condanne, anche recenti, per reati specifici e per reati inerenti le armi gravanti sul ricorrente.

In ragione di tali elementi hanno rilevato che ogni altra misura, anche in parte affidata alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell'indagato, sarebbe risultata j.Qadeguata rispetto al pericolo di ripresa dei contatti con i complici, uno dei quali ancora non identificato, e che il giudizio di inadeguatezza in radice della custodia domestica doveva ritenersi assorbente rispetto alla richiesta di modalità di controllo con l'uso del braccialetto. 2.1.La motivazione adottata dal Tribunale appare conseguente ai dati di fatto esposti e, altresì, rispettosa dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

Questa Corte ha affermato che a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez.

U, n. 20769 del 28/04/2016 - dep. 19/05/2016, Lovisi, Rv. 266651).

Tale apprezzamento in ordine alla inidoneità della cautela domiciliare con controllo aggravato può anche emergere dall'esplicita valutazione in ordine alla esclusiva idoneità della cautela inframuraria a contenere le gravi esigenze cautelari rilevate correlata alla inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario.

Il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettroni di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 - dep. 26/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016 - dep. 17/10/2016, L, Rv. 267933).

Si tratta di un approdo ermeneutico confortato dal fatto che, come rilevato dalle Sezioni Unite, gli arresti domiciliari devono ritenersi "ordinariamente" caratterizzati dall'imposizione del controllo elettronico che, quanto non necessario deve essere espressamente escluso (Sez.

U, n. 20769 del 28/04/2016 - dep. 19/05/2016, Lovisi, Rv. 266651): il che conforta la corretta dell'interpretazione che ritiene assolto l'onere motivazionale circa la esclusiva proporzionalità della misura carceraria quando si esclude radicalmente la capacità contenitiva del regime cautelare domestico (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762): D'altronde la misura degli arresti domiciliari presidiata vale, al più, a garantire in linea generale rispetto al pericolo di fuga, consentendo, a fronte della perdita del segnale di captazione, un intervento immediato da parte delle forze dell'ordine, ma non vale, invece, a garantire rispetto alla ripresa di contatti, attuabili anche dal luogo di restrizione, con i complici o comunque con gli ambienti criminali di riferimento, sicché anche sotto tale profilo l'ordinanza impugnata, che pure ha richiamato la mancata identificazione di uno dei complici, ancora in stato di libertà, appare logica e coerente.

3. Alla declaratoria . di inammissibilità segue la cóndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr.

C. Cost. n. 186/2000), oltre alla trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Deciso il 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cui è sto chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Bari ha confermato l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine a quattro distinti delitti di furti in abitazione, posti in essere nel mese di giugno e luglio del 2022. 2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo ex art. 275 bis c.p.p. Il difensore lamenta che il Tribunale avrebbe espresso un generico giudizio di inadeguatezza della custodia domestica rispetto alla salvaguardia delle esigenze cautelari e impropriamente avrebbe ritenuto tale giudizio assorbente rispetto alla richiesta di modalità di controllo con l'uso del braccialetto elettronico. Il Tribunale -osserva il ricorrente- avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui le esigenze cautelari non potevano essere tutelate attraverso le procedure di controllo che consentono di monitorare continuamente la presenza dell'indagato nel perimetro entro il quale gli è consentito muoversi. 3. Le parti in esito alla discussione hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il Tribunale ha aderito alla valutazione espressa nell'ordinanza genetica in ordine alla adeguatezza della sola misura inframuraria alla salvaguardia delle esigenze cautelari nel caso concreto, in ragione della _gra.vità.dei fatti e della personalità del ricorrente. I giudici, in particolare, hanno sottolineato la reiterazione dei furti in abitazione in un ristretto arco temporale, le modalità concrete con cui erano stati posti in essere, indicative di professionalità (con uso di spray sugli spioncini delle porte dei vicini e di un flessibile per l'apertura delle casseforti e con manomissione delle porte di ingresso delle abitazioni), e le precedenti condanne, anche recenti, per reati specifici e per reati inerenti le armi gravanti sul ricorrente. In ragione di tali elementi hanno rilevato che ogni altra misura, anche in parte affidata alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell'indagato, sarebbe risultata j.Qadeguata rispetto al pericolo di ripresa dei contatti con i complici, uno dei quali ancora non identificato, e che il giudizio di inadeguatezza in radice della custodia domestica doveva ritenersi assorbente rispetto alla richiesta di modalità di controllo con l'uso del braccialetto. 2.1.La motivazione adottata dal Tribunale appare conseguente ai dati di fatto esposti e, altresì, rispettosa dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Questa Corte ha affermato che a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016 - dep. 19/05/2016, Lovisi, Rv. 266651). Tale apprezzamento in ordine alla inidoneità della cautela domiciliare con controllo aggravato può anche emergere dall'esplicita valutazione in ordine alla esclusiva idoneità della cautela inframuraria a contenere le gravi esigenze cautelari rilevate correlata alla inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario. Il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettroni di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 - dep. 26/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016 - dep. 17/10/2016, L, Rv. 267933). Si tratta di un approdo ermeneutico confortato dal fatto che, come rilevato dalle Sezioni Unite, gli arresti domiciliari devono ritenersi "ordinariamente" caratterizzati dall'imposizione del controllo elettronico che, quanto non necessario deve essere espressamente escluso (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016 - dep. 19/05/2016, Lovisi, Rv. 266651): il che conforta la corretta dell'interpretazione che ritiene assolto l'onere motivazionale circa la esclusiva proporzionalità della misura carceraria quando si esclude radicalmente la capacità contenitiva del regime cautelare domestico (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762): D'altronde la misura degli arresti domiciliari presidiata vale, al più, a garantire in linea generale rispetto al pericolo di fuga, consentendo, a fronte della perdita del segnale di captazione, un intervento immediato da parte delle forze dell'ordine, ma non vale, invece, a garantire rispetto alla ripresa di contatti, attuabili anche dal luogo di restrizione, con i complici o comunque con gli ambienti criminali di riferimento, sicché anche sotto tale profilo l'ordinanza impugnata, che pure ha richiamato la mancata identificazione di uno dei complici, ancora in stato di libertà, appare logica e coerente. 3. Alla declaratoria . di inammissibilità segue la cóndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000), oltre alla trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 3
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