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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30995/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità; udito lìavv.

ANNA D'ALISE che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, con sentenza del 7/7/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di TARANTO in data 27/3/2019: -ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di detenzione per la cessione a terzi di sostanza stupefacente di cui ai capi c) (episodi 6/12/2013 e 23/1/2014), f), g), i) e m) (episodi del 3/12/2013, 11/12/2013, 13/12/2013, 14/14/2013 e 23/12/2013) perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo m) (episodio del 17/1/2014) per non aver commesso il 1 fr fatto, ha dichiarato non doversi procedere per il capi b), c) (episodio del 3/8/2013), d) e m) (episodi sino al 10/8/2013) perché estinti per prescrizione e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna dello stesso per le restanti ipotesi di reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 e per il reato di tentata estorsione; -ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di detenzione per la cessione a terzi di sostanza stupefacente di cui ai capi g), r), b1) e c1) perché il fatto non sussiste e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna dello stesso per le restanti ipotesi di reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990; - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di detenzione per la cessione a terzi di sostanza stupefacente di cui al capo n) perché il fatto non sussiste e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna dello stesso per il reato di tentata estorsione di cui al capo o); -ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di detenzione per la cessione a terzi di sostanza stupefacente di cui al capo I) ex art. 73 D.P.R. 309/1990.

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi.

2. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], imputato per il capo I) in concorso con [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990.

Nel primo motivo di ricorso la difesa rileva che la conclusione in ordine alla sussistenza del reato sarebbe fondata su una lettura illogica, incoerente e implausibile delle conversazioni intercorse.

Tale lettura d'altro canto, vertendosi nella c.d. ipotesi di "droga parlata", in assenza di effettivi e concreti risconti, violerebbe i canoni ermeneuti enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto.

Dalle conversazioni, d'altro canto, non sarebbe assolutamente desumibile che la "mezza zucca" si riferisse a sostanza stupefacente né che i contatti e gli accordi tra il ricorrente e Modeo si riferissero a sostanza stupefacente.

2.2. Vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Nel secondo motivo la difesa censura il provvedimento impugnato nella parte in cui, pure a fronte di uno specifico motivo di appello sul punto, si sarebbe espresso in termini generici e apodittici quanto alla determinazione della pena e alla concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. 3.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], imputato per il capo o).

3.1. Vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità del reato di tentata estorsione di cui al capo o).

Nel primo motivo la difesa evidenzia che la conclusione della Corte territoriale sarebbe fondata su di una lettura generica degli elementi emersi, consistenti solo in conversazioni intercettate, e che la motivazione, pertanto, sarebbe illogica e contraddittoria.

In sintesi.

Da una parte la pronuncia sarebbe in contrasto con l'assoluzione per il reato di cui al capo n), la cessione di sostanza stupefacente.

A fronte del venire meno di tale condotta, infatti, non si comprenderebbe quale sarebbe l'oggetto della tentata estorsione, contestata al fine di recuperare la somma dovuta quale pagamento di una cessione di stupefacenti ora esclusa.

Sotto altro profilo, poi, gli elementi indicati non consentirebbero di ritenere che la violenza o minaccia, sempre che il ricorrente le abbia poste in essere, fossero idonee a configurare gli elementi costitutivi del reato.

3.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Nel secondo motivo la difesa censura la conclusione della Corte territoriale evidenziando che nella sentenza impugnata la motivazione sul punto è nella sostanza inesistente in quanto non vi è alcuna valutazione concreta dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. 4.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] -imputato dei reati di cui ai capi a), c), h), I) ed m)- e per [OSCURATO:PERSONA], imputato per i reati di cui ai capi p), q), s), t), u), v), al), dl) e fl).

4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 2 e 530, comma 2 cod. proc. pen. in ordine alle doglianze specificamente indicate nei motivi di appello e comunque rilevabili dal testo della sentenza impugnata, anche con riferimento al travisamento "probatorio".

Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, pure a fonte di un richiamo in premessa ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla c.d.

"droga parlata", abbia poi in concreto omesso di procedere a una valutazione effettiva e analitica delle emergenze processuali.

La decisione, infatti, risulterebbe essere stata pronunciata sulla base di una valutazione "complessiva" per la qual risulterebbe del tutto incomprensibile la distinzione operata rispetto ad alcuni capì di imputazione per i quali si è pervenuti, diversamente da quanto avvenuto per quelli oggetto del capo di imputazione, alla pronuncia di assoluzione con le formule perché il fatto non sussiste ovvero per non aver commesso il fatto.

4.1.1. Con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la difesa evidenzia che la conferma della sentenza di primo grado si fonderebbe su di una lettura illogica degli elementi emersi.

Quanto al capo a) il riferimento contenuto in sentenza ai "jeans all'interno del zaino" non sarebbe significativo e la lettura contrasterebbe con l'assoluzione pronunciata per il capo b).

Quanto al capo h), la tentata estorsione, la circostanza che il Modeo avrebbe picchiato il Mele, desunta da una conversazione, non avrebbe ricevuto alcuna conferma, neanche nel confronto diretto tra il ricorrente e la persona offesa.

Quanto al capo I) la locuzione "mezza zucca" non si riferirebbe a sostanza stupefacente e la lettura in tal senso contrasterebbe con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.

Analoga censura quanto al capo m), dove si parla in termini di sigaretta alla menta "Marlboro", "verdura" e "fruttivendolo", dove la conclusione è congetturale.4.1.2.

Analoghe doglianze sono formulate con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al capo p) non sarebbe evidenziato per quali ragioni le locuzioni ritenute criptiche consentirebbero di ritenere che i riferimenti fossero a sostanze stupefacenti.

Quanto al capo q) non sarebbe comprensibile la ragione per la quale la "prevendita" fosse di sostanza stupefacente e non di biglietti.

Quanto al capo t), pure, non sarebbe dato capire perché la restituzione delle "prevendite" fosse di sostanze stupefacenti.

Quanto al capo u), la conclusione si fonderebbe su di una illegittima inversione dell'onere di provare a cosa si riferisce il termine "libro".

Quanto al capo al), si parla di "biglietti" in contrasto anche con le precedenti letture in merito alle "prevendite".

Quanto al capo dl), non sarebbe chiara la ragione per la quale l'attività di p.r. e intermediario di feste svolta dal Perucci imporrebbe di ritenere che il riferimento ai troppi invitati sarebbe sintomatica di un linguaggio criptico nel quale l'oggetto sono gli stupefacenti.

Quanto al capo fl), infine, del tutto illogica sarebbe la lettura dell'espressione "na da tiempo", cioè "ci serve tempo", come riferita al pagamento in ritardo di una partita di droga.

4.2. In generale, in conclusione, la difesa censura il ragionamento complessivo contenuto nella sentenza impugnata che assume avere violato i principi posti nell'art. 192 cod. proc. pen. in tema di prova indiziaria, così come poi specificati in materia di c.d.

"droga parlata" dalla giurisprudenza di legittimità.

La sussistenza di tale violazione e del conseguente vizio di motivazione, d'altro canto, sarebbe tanto più evidente laddove si consideri che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con le specifiche censure contenute negli atti di appello. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nei limiti che seguono.

I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

1. Nel primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e nei motivi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le difese deducono la violazione di legge e/o il vizio di motivazione, anche con rifermento al travisamento della prova, in reazione alla dichiarazione di responsabilità per i reati in materia di stupefacenti rispettivamente contestati nel capo di imputazione evidenziando che le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale sarebbero fondate su di una lettura illogica degli elementi emesi e, in specifico, delle conversazioni intercettate.

Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che si riferiscono alla completezza e alla logicità della motivazione, non sono consentite a risultano comunque manifestamente infondate.La questione in ordine alla portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni intercettate, come pacificamente statuito da questa Corte, costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito che si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724).

In sede di legittimità, pertanto, è possibile prospettare una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e qualora tale difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994).

Nel caso di specie, diversamente da quanto prospettato nei ricorsi, i giudici di merito non sono incorsi in alcun travisamento della prova, non hanno cioè fatto riferimento a frasi non pronunciate o a conversazioni inesistenti né le difese hanno indicato elementi specifici, idonei a dimostrare una oggettiva difformità tra quanto acquisito e quanto indicato nella sentenza nella motivazione della quale, di contro, i giudici di merito hanno dato atto di avere proceduto a una lettura logica e coerente di tutti gli elementi emersi e del tenore complessivo delle conversazioni intercorse nelle quali, in assenza di diverse possibilità ricostruttive, è stato correttamente ritenuto il riferimento alla sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, albano, Rv. 270299 - 01).

Ragione questa per la quale, a fronte dei puntuali riferimenti contenuti nelle sentenze di merito e da ultimo nel provvedimento impugnato per ogni singolo capo di imputazione (cfr. pag. 16 ad esempio per il capo H relativo alla tentata estorsione contestata al Modeo), le attuali censure, tese a sollecitare una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a fondamento della decisione, non è consentita e le stesse, reiterative delle critiche già esposte nei motivi di appello, considerata la coerenza logica della motivazione sul punto, sono comunque manifestamente infondate.

2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto al vizio di motivazione dedotto nel primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di estorsione.La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto all'efficacia dimostrativa riconosciuta alle conversazioni intercettate, nelle quali vi sono riferimenti specifici a condotte violente e minatorie così come risulta l'idoneità della minaccia estorsiva (cfr. pag. da 20 a 22 della sentenza impugnata), ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

3. Alla inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

4. Nel secondo motivo dei ricorsi rispettivamente proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] la difesa deduce il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Le doglianze sono fondate.

La motivazione sul punto, infatti, pure a fronte delle specifiche censure contenute nei rispettivi motivi di appello, è del tutto inesistente.

4.1. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce.

L'inammissibilità dei ricorsi di Scialpi e Pesare nel resto determina l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità pronunciata nei confronti degli stessi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte d'Appello di Lecce.

Dichiara inammissibili i ricorsi per Scialpi e Pesare quanto al resto e irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Dichiara ina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità; udito lìavv. ANNA D'ALISE che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, con sentenza del 7/7/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di TARANTO in data 27/3/2019: -ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di detenzione per la cessione a terzi di sostanza stupefacente di cui ai capi c) (episodi 6/12/2013 e 23/1/2014), f), g), i) e m) (episodi del 3/12/2013, 11/12/2013, 13/12/2013, 14/14/2013 e 23/12/2013) perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo m) (episodio del 17/1/2014) per non aver commesso il 1 fr fatto, ha dichiarato non doversi procedere per il capi b), c) (episodio del 3/8/2013), d) e m) (episodi sino al 10/8/2013) perché estinti per prescrizione e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna dello stesso per le restanti ipotesi di reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 e per il reato di tentata estorsione; -ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di detenzione per la cessione a terzi di sostanza stupefacente di cui ai capi g), r), b1) e c1) perché il fatto non sussiste e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna dello stesso per le restanti ipotesi di reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990; - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di detenzione per la cessione a terzi di sostanza stupefacente di cui al capo n) perché il fatto non sussiste e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna dello stesso per il reato di tentata estorsione di cui al capo o); -ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di detenzione per la cessione a terzi di sostanza stupefacente di cui al capo I) ex art. 73 D.P.R. 309/1990. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 2. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], imputato per il capo I) in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990. Nel primo motivo di ricorso la difesa rileva che la conclusione in ordine alla sussistenza del reato sarebbe fondata su una lettura illogica, incoerente e implausibile delle conversazioni intercorse. Tale lettura d'altro canto, vertendosi nella c.d. ipotesi di "droga parlata", in assenza di effettivi e concreti risconti, violerebbe i canoni ermeneuti enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. Dalle conversazioni, d'altro canto, non sarebbe assolutamente desumibile che la "mezza zucca" si riferisse a sostanza stupefacente né che i contatti e gli accordi tra il ricorrente e Modeo si riferissero a sostanza stupefacente. 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nel secondo motivo la difesa censura il provvedimento impugnato nella parte in cui, pure a fronte di uno specifico motivo di appello sul punto, si sarebbe espresso in termini generici e apodittici quanto alla determinazione della pena e alla concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. 3. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], imputato per il capo o). 3.1. Vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità del reato di tentata estorsione di cui al capo o). Nel primo motivo la difesa evidenzia che la conclusione della Corte territoriale sarebbe fondata su di una lettura generica degli elementi emersi, consistenti solo in conversazioni intercettate, e che la motivazione, pertanto, sarebbe illogica e contraddittoria. In sintesi. Da una parte la pronuncia sarebbe in contrasto con l'assoluzione per il reato di cui al capo n), la cessione di sostanza stupefacente. A fronte del venire meno di tale condotta, infatti, non si comprenderebbe quale sarebbe l'oggetto della tentata estorsione, contestata al fine di recuperare la somma dovuta quale pagamento di una cessione di stupefacenti ora esclusa. Sotto altro profilo, poi, gli elementi indicati non consentirebbero di ritenere che la violenza o minaccia, sempre che il ricorrente le abbia poste in essere, fossero idonee a configurare gli elementi costitutivi del reato. 3.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nel secondo motivo la difesa censura la conclusione della Corte territoriale evidenziando che nella sentenza impugnata la motivazione sul punto è nella sostanza inesistente in quanto non vi è alcuna valutazione concreta dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. 4. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] -imputato dei reati di cui ai capi a), c), h), I) ed m)- e per [OSCURATO:PERSONA], imputato per i reati di cui ai capi p), q), s), t), u), v), al), dl) e fl). 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 2 e 530, comma 2 cod. proc. pen. in ordine alle doglianze specificamente indicate nei motivi di appello e comunque rilevabili dal testo della sentenza impugnata, anche con riferimento al travisamento "probatorio". Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, pure a fonte di un richiamo in premessa ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla c.d. "droga parlata", abbia poi in concreto omesso di procedere a una valutazione effettiva e analitica delle emergenze processuali. La decisione, infatti, risulterebbe essere stata pronunciata sulla base di una valutazione "complessiva" per la qual risulterebbe del tutto incomprensibile la distinzione operata rispetto ad alcuni capì di imputazione per i quali si è pervenuti, diversamente da quanto avvenuto per quelli oggetto del capo di imputazione, alla pronuncia di assoluzione con le formule perché il fatto non sussiste ovvero per non aver commesso il fatto. 4.1.1. Con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la difesa evidenzia che la conferma della sentenza di primo grado si fonderebbe su di una lettura illogica degli elementi emersi. Quanto al capo a) il riferimento contenuto in sentenza ai "jeans all'interno del zaino" non sarebbe significativo e la lettura contrasterebbe con l'assoluzione pronunciata per il capo b). Quanto al capo h), la tentata estorsione, la circostanza che il Modeo avrebbe picchiato il Mele, desunta da una conversazione, non avrebbe ricevuto alcuna conferma, neanche nel confronto diretto tra il ricorrente e la persona offesa. Quanto al capo I) la locuzione "mezza zucca" non si riferirebbe a sostanza stupefacente e la lettura in tal senso contrasterebbe con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità. Analoga censura quanto al capo m), dove si parla in termini di sigaretta alla menta "Marlboro", "verdura" e "fruttivendolo", dove la conclusione è congetturale.4.1.2. Analoghe doglianze sono formulate con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al capo p) non sarebbe evidenziato per quali ragioni le locuzioni ritenute criptiche consentirebbero di ritenere che i riferimenti fossero a sostanze stupefacenti. Quanto al capo q) non sarebbe comprensibile la ragione per la quale la "prevendita" fosse di sostanza stupefacente e non di biglietti. Quanto al capo t), pure, non sarebbe dato capire perché la restituzione delle "prevendite" fosse di sostanze stupefacenti. Quanto al capo u), la conclusione si fonderebbe su di una illegittima inversione dell'onere di provare a cosa si riferisce il termine "libro". Quanto al capo al), si parla di "biglietti" in contrasto anche con le precedenti letture in merito alle "prevendite". Quanto al capo dl), non sarebbe chiara la ragione per la quale l'attività di p.r. e intermediario di feste svolta dal Perucci imporrebbe di ritenere che il riferimento ai troppi invitati sarebbe sintomatica di un linguaggio criptico nel quale l'oggetto sono gli stupefacenti. Quanto al capo fl), infine, del tutto illogica sarebbe la lettura dell'espressione "na da tiempo", cioè "ci serve tempo", come riferita al pagamento in ritardo di una partita di droga. 4.2. In generale, in conclusione, la difesa censura il ragionamento complessivo contenuto nella sentenza impugnata che assume avere violato i principi posti nell'art. 192 cod. proc. pen. in tema di prova indiziaria, così come poi specificati in materia di c.d. "droga parlata" dalla giurisprudenza di legittimità. La sussistenza di tale violazione e del conseguente vizio di motivazione, d'altro canto, sarebbe tanto più evidente laddove si consideri che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con le specifiche censure contenute negli atti di appello. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nei limiti che seguono. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 1. Nel primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e nei motivi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le difese deducono la violazione di legge e/o il vizio di motivazione, anche con rifermento al travisamento della prova, in reazione alla dichiarazione di responsabilità per i reati in materia di stupefacenti rispettivamente contestati nel capo di imputazione evidenziando che le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale sarebbero fondate su di una lettura illogica degli elementi emesi e, in specifico, delle conversazioni intercettate. Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che si riferiscono alla completezza e alla logicità della motivazione, non sono consentite a risultano comunque manifestamente infondate.La questione in ordine alla portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni intercettate, come pacificamente statuito da questa Corte, costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito che si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). In sede di legittimità, pertanto, è possibile prospettare una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e qualora tale difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Nel caso di specie, diversamente da quanto prospettato nei ricorsi, i giudici di merito non sono incorsi in alcun travisamento della prova, non hanno cioè fatto riferimento a frasi non pronunciate o a conversazioni inesistenti né le difese hanno indicato elementi specifici, idonei a dimostrare una oggettiva difformità tra quanto acquisito e quanto indicato nella sentenza nella motivazione della quale, di contro, i giudici di merito hanno dato atto di avere proceduto a una lettura logica e coerente di tutti gli elementi emersi e del tenore complessivo delle conversazioni intercorse nelle quali, in assenza di diverse possibilità ricostruttive, è stato correttamente ritenuto il riferimento alla sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, albano, Rv. 270299 - 01). Ragione questa per la quale, a fronte dei puntuali riferimenti contenuti nelle sentenze di merito e da ultimo nel provvedimento impugnato per ogni singolo capo di imputazione (cfr. pag. 16 ad esempio per il capo H relativo alla tentata estorsione contestata al Modeo), le attuali censure, tese a sollecitare una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a fondamento della decisione, non è consentita e le stesse, reiterative delle critiche già esposte nei motivi di appello, considerata la coerenza logica della motivazione sul punto, sono comunque manifestamente infondate. 2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto al vizio di motivazione dedotto nel primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di estorsione.La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto all'efficacia dimostrativa riconosciuta alle conversazioni intercettate, nelle quali vi sono riferimenti specifici a condotte violente e minatorie così come risulta l'idoneità della minaccia estorsiva (cfr. pag. da 20 a 22 della sentenza impugnata), ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). 3. Alla inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. 4. Nel secondo motivo dei ricorsi rispettivamente proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] la difesa deduce il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Le doglianze sono fondate. La motivazione sul punto, infatti, pure a fronte delle specifiche censure contenute nei rispettivi motivi di appello, è del tutto inesistente. 4.1. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce. L'inammissibilità dei ricorsi di Scialpi e Pesare nel resto determina l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità pronunciata nei confronti degli stessi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte d'Appello di Lecce. Dichiara inammissibili i ricorsi per Scialpi e Pesare quanto al resto e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Dichiara ina
Sentenza Cassazione n. 30995/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris