CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04047/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seoShe le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in data 11 giugno 2020 con la quale, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 310 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, per il delitto di partecipazione all'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata "clan Sparandeo" (art. 416 bis cod. pen.). Il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione dell'art. 416 bis cod. pen., perché il Tribunale non avrebbe indicato gli elementi dai quali ricavare i gravi indizi circa l'appartenenza effettiva di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso, specificando il ruolo da lui ricoperto ed i compiti svolti in modo funzionale al raggiungimento degli scopi dell'associazione. Al contrario, i giudici si sarebbero limitati ad evidenziare la sua pregressa partecipazione ad una organizzazione di stampo camorristico operante a Benevento fino al 2015, il suo legame parentale con il promotore del consesso criminale dei Sparandeo e ad elencare alcune condotte delittuose, quali ad esempio quelle relative alla gestione dei parcheggi abusivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia manifestamente infondato e, come tale, vada dichiarato inammissibile. Come ha correttamente precisato il Procuratore generale, il Tribunale ha ricondotto la fattispecie sottoposta al suo esame ad un corretto schema normativo, atteso che ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso è sufficiente che l'adesione del soggetto porti un contributo per una fase temporalmente limitata e per un determinato segmento criminoso, dal quale emerga l'esistenza di un'organizzazione che consenta la realizzazione effettiva del programma criminoso (Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008) con predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti, grazie al contributo effettivo da parte del singolo per il raggiungimento dello scopo comune. Permane il reato associativo, invero, allorquando il segmento della condotta associativa sia successivo ad un evento interruttivo, costituito da una fase di detenzione o da una condanna, e trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio. Ed è quello che è avvenuto nel caso in esame, dove il ricorrente, già gravato da condanna per l'analogo reato di partecipazione all'associazione camorristica operante fino al 2015, ha svolto la gestione articolata di un'attività di parcheggio abusivo con l'imposizione di vere e proprie tangenti anche a carico dei parcheggiatori regolari nello stadio comunale [OSCURATO:PERSONA], con un'attività criminosa continua, dalla quale sono derivati dei proventi destinati al clan Sparandeo. E ciò giustifica ampiamente la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione di tipo mafioso facente capo a suo padre, [OSCURATO:PERSONA], ed operante nell'intera provincia di Benevento. Nel caso di specie il Tribunale ha spiegato in modo minuzioso e logico gli elementi fattuali dai quali ha tratto il convincimento della concreta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio; basti pensare al contributo dato alla cassa comune del clan con i proventi delle estorsioni realizzate nei parcheggi, che rappresenta uno dei settori di particolare interesse dell'organizzazione, mediante l'opera di parcheggiatori abusivi scelti e autorizzati dal clan e il controllo esercitato dal sodalizio sui parcheggiatori regolari. In questo ordine di idee, il Tribunale evidenzia il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] che emerge dalle telefonate n. progr. 4824, 4831 e 4832 del 12.8.2017. In ogni caso, ogni censura difensiva sulla ritenuta assenza della gravità indiziaria per il delitto di partecipazione alla suddetta associazione di tipo mafioso fino all'anno 2018 è superata dalla condanna intervenuta il 12.5.2021 col rito abbreviato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione; sentenza espressamente richiamata nell'ordinanza impugnata, sul cui contenuto il ricorrente non svolge alcuna considerazione. Il ricorso pertanto si presenta generico, perché si limita a negare complessivamente rilievo ai suddetti elementi, senza confrontarsi con essi e in particolare con il senso attribuito dal Tribunale alle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] caro, esposito Bruno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla prosecuzione dell'attività criminosa del sodalizio anche dopo la prima condanna del 2015, e sulla confluenza dei proventi dell'attività estorsiva svolta da [OSCURATO:PERSONA] nella cassa comune del clan. 2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma determinata, equamente, in Euro 3000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).3. Deve essere incaricata la cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 28 reg. esec. cod. proc. pen., essendo divenuta esecutiva col presente provvedimento l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente emessa dal Tribunale di Napoli. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 28/10/244 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]