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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 33546/2026

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ti diD’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Arezzo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnatasia annullata con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La vicenda cautelare si incentra sull’ipotesi accusatoria dell’esistenza diun’associazione stabile e duratura con predisposizione di mezzi al fine di porre inessere un programma criminoso consistito in un’articolata combinazione di piùdelitti fiscali relativi all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, adichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ed aomesse dichiarazioni.Nel dettaglio della contestazione, le società riconducibili a tale [OSCURATO:PERSONA] dell’argento puro dai vari fornitori – distinti nei sottogruppi Matera,Corradi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – i quali, invece, riportavano in fattura che l’oggettodelle transazioni fossero verghe argentifere – sottoposte ad un diversomeccanismo Iva, quello ordinario, anziché all’inversione contabile prevista per ilprimo.L’Iva esposta nelle fatture veniva effettivamente corrisposta econseguentemente incassata dal fornitore, il quale però scaricava la merce avarie società cartiere strutturalmente destinate ad omettere le dichiarazionifiscali e, conseguentemente, a non versare l’Iva all’erario.Secondo la versione accusatoria, il meccanismo produceva notevoli profittiper tutti i soggetti coinvolti, poiché, da un lato, assicurava alla societàriconducibile al [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di acquistare argento puro sottocosto e diacquistare un credito Iva detraibile; dall’altro, consentiva ai fornitori di incassarele somme corrispondenti all’Iva fittizia con la consapevolezza che quel denaronon sarebbe mai pervenuto nelle casse dello Stato.2.

Con decreto del 22 gennaio 2026, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Arezzo – per la parte che qui interessa – disponeva il sequestrofinalizzato alla confisca diretta e per equivalente nei confronti di D’AmicoAlessandro, quale amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA]., poiché inconcorso con altri imputati, con più azioni esecutive di un medesimo disegnocriminoso, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sulvalore aggiunto, emetteva fatture per operazioni oggettivamente esoggettivamente inesistenti (soggettivamente in funzione dell’interposizionefittizia degli schermi societari e oggettivamente in funzione della indicazione infattura di imposta superiore al dovuto mediante l’indicazione di argentoassoggettabile ad Iva mentre in realtà trattavasi di argento puro nonassoggettabile ad Iva); reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000,puntualmente descritto al capo 19 d’imputazione.3.

Con ordinanza del 5 marzo 2026, il Tribunale di Arezzo, in funzione digiudice del riesame reale, ha annullato il decreto di sequestro preventivo nellaparte in cui veniva disposto il sequestro finalizzato alla confisca diretta e perequivalente nei confronti dell’indagato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratoredi diritto della [OSCURATO:SOCIETA]4.

Avverso l’ordinanza il pubblico ministero presso il Tribunale di Arezzo hapresentato ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.4.1.

Con un primo motivo di doglianza, si lamenta l’errata individuazione delprofitto e del prezzo dei reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 2 e 8 del d. lgs. n.74 del 2000 effettuata dal Tribunale di Arezzo.I giudici avrebbero erroneamente quantificato il quantum confiscabile,andando di fatto ad addossare l’intero profitto confiscabile all’utilizzatore dellefatture inesistenti, in violazione della giurisprudenza di legittimità sul punto.4.1.1.

Nel dettaglio, il Tribunale avrebbe escluso che l’emittente di fattureper operazioni inesistenti fosse beneficiario del profitto dell’evasione realizzata daterzi che utilizzano tali fatture, poiché, diversamente ragionando, il trattamentoinflitto si sarebbe fondato sul concorso di persone nel delitto dell’utilizzatore –ossia l’art. 2 del citato decreto – in violazione dell’art. 9 del decreto citato, ilquale, in deroga all’art. 110 cod. pen., esclude espressamente la punibilità di chiemette le fatture false per il reato di chi le utilizza.4.1.2.

Qualora si dovesse poi ritenere che l’Iva non rappresenti il profitto deldelitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ad avviso del ricorrente,essa costituirebbe comunque il prezzo del medesimo, in quanto la [OSCURATO:PERSONA].p.a. avrebbe pagato un’Iva non dovuta al fine di alimentare il meccanismocriminale sopra descritto.4.2.

Con un secondo motivo di censura, ci si duole della mancataintegrazione del provvedimento da parte del giudice per le indagini preliminari: ilTribunale di Arezzo avrebbe dovuto mantenere il sequestro preventivo inrelazione ai delitti di cui agli artt. 2 e 5 del d. lgs. n. 74 del 2000, senza che ciòpotesse configurare una violazione del diritto di difesa.

A supporto di tale tesi, ilricorrente evidenzia che il giudice del riesame ha una cognizione piena che gliconferisce il potere di confermare la misura cautelare disposta per ragionidiverse da quelle indicate dal giudice nel provvedimento impugnato.5.

Con memoria presentata in data 20 maggio 2026, il difensoredell’indagato ha eccepito l’infondatezza del ricorso per cassazione, evidenziandola legittimità e correttezza dell’ordinanza impugnata.

Tali considerazioni sonostate ribadite nella memoria di replica del 29 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo, relativo all’errata individuazione del profitto e del prezzodei reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, èmanifestamente infondato.Deve permettersi che il reato associativo e quello di cui all’art. 2 del d.lgs. n.74 del 2000 non sono oggetto della vicenda cautelare che interessa la posizionedi [OSCURATO:PERSONA], come anche evidenziato – con affermazione non contestata dalricorrente – al par. 7 dell’ordinanza impugnata.Oggetto di discussione è, dunque, il solo reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74del 2000 e la sua idoneità a produrre un profitto in capo all’emittente le fattureo, implicitamente, un prezzo corrispondente al profitto conseguitodall ’uti l izzatore.Su tali assunti si basa la prospettazione accusatoria, secondo cui l’IVAartificiosamente pagata dalla “[OSCURATO:PERSONA]” alla società dell’indagatocostituirebbe comunque il prezzo del reato, perché la corresponsione dell’impostanon dovuta costituirebbe esattamente il compenso per emettere le false fatture.2.1.

Trattasi di doglianza che implica un radicale mutamento delle basifattuali e giuridiche del sequestro, basandosi su una non corretta commistionefra il prezzo e il profitto del reato, i quali costituiscono, invece, categorienormative diverse, come emerge dal tenore testuale dell’art. 240 cod. pen. ecome ben evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, correttamenterichiamata e applicata dal Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato.In particolare, il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti – il soloposto a base della richiesta di sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – in quantofinalizzato a consentire a terzi l’evasione, non include ex se un profittoparametrabile sull’imposta evasa, piuttosto potendosi configurare, rispetto alreato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, un prezzo suscettibile di confisca e, infase di indagini, di sequestro preventivo, ovvero una controprestazione rispettoall’emissione diretta a favorire il terzo.

Sul punto, in particolare, è costantel’indirizzo secondo cui il sequestro preventivo a fini di confisca può avere adoggetto solo il prezzo del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti,costituito dal compenso pattuito o percepito per l’emissione delle fatture, e nonanche il profitto conseguito da terzi per effetto della loro utilizzazione, integrandoquesta un delitto nel quale l’emittente non può concorrere, in quanto vi osta ilregime derogatorio di cui all’art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (ex multis, Sez.3, n. 34202 del 16/09/2025, Paradiso, Rv. 288727 - 01).2.2.

Diversa è l’ipotesi in cui l’emittente, autore del delitto di cui all’art. 8d.lgs. n. 74 del 2000, concorra nel diverso delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del2000, il cui profitto si identifica, invece, nell’imposta evasa.

Sul punto, varicordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioniinesistenti può concorrere con l’emittente, secondo l’ordinaria disciplina dettatadall’art. 110 cod. pen., esclusivamente quando compie condotte ulteriori rispettoa quelle costituite dall’utilizzazione, non essendo applicabile in tal caso il regimederogatorio previsto dall’art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Invero, comeribadito da numerose decisioni, la norma appena richiamata mira ad evitare chela sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioniinesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse cosìcome, all’inverso, il solo fatto dell’emissione possa integrare il concorso nellautilizzazione, da parte del destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione,delle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte asanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto (ex multis, Sez. 3, n.41124 del 22/05/2019, Grossi, Rv. 277978 - 01).L’ipotesi di concorso è però espressamente esclusa nel caso di specie, in cuila base del sequestro a carico di [OSCURATO:PERSONA] è rappresentata – come visto – dal soloreato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000.2.3.

Tanto premesso, risulta evidente come, nella specie, la prospettazionedel pubblico ministero ricorrente, secondo la quale l’IVA versata dal destinatariofinale delle fatture alle società emittenti si configura alla stregua del prezzo delreato, in considerazione del complesso schema fraudolento ricostruito, implica unmutamento delle basi fattuali, oltre che giuridiche, da porre a base delsequestro.In effetti, l’indicata prospettazione introduce, indubbiamente, spunti fattualiastrattamente in linea con la particolarità del fatto ricostruito all’esito delleindagini e con le complessive imputazioni, ma, al contempo, elementi diinsuperabile novità e di sostanziale mutamento della prospettazione accusatoriarispetto alla vicenda cautelare cristallizzata in atti e svolta con il provvedimentogenetico, in cui vi è riferimento al profitto e non al prezzo.3.

Le censure formulate con il secondo motivo – le quali contestanol’ordinanza impugnata deducendo che il Tribunale avrebbe potuto integrare ilprovvedimento genetico e mantenere il sequestro facendo riferimento ai delitti dicui agli artt. 2 e 5 del d. lgs. n. 74 del 2000 – sono anch’esse inammissibili.Come già osservato, la base del sequestro è rappresentata dal solo reato dicui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000; con la conseguenza che la ritenutasussistenza del fumus di altri e diversi reati non può rilevare quale ragione dicensura del provvedimento.

È qui sufficiente ricordare che, nel procedimentoincidentale cautelare il giudice non può assumere determinazioni autonome nonricomprese nella domanda cautelare originale, perché ciò determinerebbe ilmutamento dei presupposti applicativi della misura, con conseguente violazionedel diritto al contraddittorio e del diritto di difesa dell’interessato.Sul punto, il ricorrente mostra di confondere il potere del giudice diconfermare il provvedimento di sequestro sulla base di ragioni diverse rispetto aquelle dedotte da richiedente con un inesistente potere dello stesso giudice diporre a fondamento del sequestro un fatto diverso.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 09/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti diD’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Arezzo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnatasia annullata con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La vicenda cautelare si incentra sull’ipotesi accusatoria dell’esistenza diun’associazione stabile e duratura con predisposizione di mezzi al fine di porre inessere un programma criminoso consistito in un’articolata combinazione di piùdelitti fiscali relativi all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, adichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ed aomesse dichiarazioni.Nel dettaglio della contestazione, le società riconducibili a tale [OSCURATO:PERSONA] dell’argento puro dai vari fornitori – distinti nei sottogruppi Matera,Corradi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – i quali, invece, riportavano in fattura che l’oggettodelle transazioni fossero verghe argentifere – sottoposte ad un diversomeccanismo Iva, quello ordinario, anziché all’inversione contabile prevista per ilprimo.L’Iva esposta nelle fatture veniva effettivamente corrisposta econseguentemente incassata dal fornitore, il quale però scaricava la merce avarie società cartiere strutturalmente destinate ad omettere le dichiarazionifiscali e, conseguentemente, a non versare l’Iva all’erario.Secondo la versione accusatoria, il meccanismo produceva notevoli profittiper tutti i soggetti coinvolti, poiché, da un lato, assicurava alla societàriconducibile al [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di acquistare argento puro sottocosto e diacquistare un credito Iva detraibile; dall’altro, consentiva ai fornitori di incassarele somme corrispondenti all’Iva fittizia con la consapevolezza che quel denaronon sarebbe mai pervenuto nelle casse dello Stato.2. Con decreto del 22 gennaio 2026, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Arezzo – per la parte che qui interessa – disponeva il sequestrofinalizzato alla confisca diretta e per equivalente nei confronti di D’AmicoAlessandro, quale amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA]., poiché inconcorso con altri imputati, con più azioni esecutive di un medesimo disegnocriminoso, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sulvalore aggiunto, emetteva fatture per operazioni oggettivamente esoggettivamente inesistenti (soggettivamente in funzione dell’interposizionefittizia degli schermi societari e oggettivamente in funzione della indicazione infattura di imposta superiore al dovuto mediante l’indicazione di argentoassoggettabile ad Iva mentre in realtà trattavasi di argento puro nonassoggettabile ad Iva); reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000,puntualmente descritto al capo 19 d’imputazione.3. Con ordinanza del 5 marzo 2026, il Tribunale di Arezzo, in funzione digiudice del riesame reale, ha annullato il decreto di sequestro preventivo nellaparte in cui veniva disposto il sequestro finalizzato alla confisca diretta e perequivalente nei confronti dell’indagato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratoredi diritto della [OSCURATO:SOCIETA]4. Avverso l’ordinanza il pubblico ministero presso il Tribunale di Arezzo hapresentato ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.4.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta l’errata individuazione delprofitto e del prezzo dei reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 2 e 8 del d. lgs. n.74 del 2000 effettuata dal Tribunale di Arezzo.I giudici avrebbero erroneamente quantificato il quantum confiscabile,andando di fatto ad addossare l’intero profitto confiscabile all’utilizzatore dellefatture inesistenti, in violazione della giurisprudenza di legittimità sul punto.4.1.1. Nel dettaglio, il Tribunale avrebbe escluso che l’emittente di fattureper operazioni inesistenti fosse beneficiario del profitto dell’evasione realizzata daterzi che utilizzano tali fatture, poiché, diversamente ragionando, il trattamentoinflitto si sarebbe fondato sul concorso di persone nel delitto dell’utilizzatore –ossia l’art. 2 del citato decreto – in violazione dell’art. 9 del decreto citato, ilquale, in deroga all’art. 110 cod. pen., esclude espressamente la punibilità di chiemette le fatture false per il reato di chi le utilizza.4.1.2. Qualora si dovesse poi ritenere che l’Iva non rappresenti il profitto deldelitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ad avviso del ricorrente,essa costituirebbe comunque il prezzo del medesimo, in quanto la [OSCURATO:PERSONA].p.a. avrebbe pagato un’Iva non dovuta al fine di alimentare il meccanismocriminale sopra descritto.4.2. Con un secondo motivo di censura, ci si duole della mancataintegrazione del provvedimento da parte del giudice per le indagini preliminari: ilTribunale di Arezzo avrebbe dovuto mantenere il sequestro preventivo inrelazione ai delitti di cui agli artt. 2 e 5 del d. lgs. n. 74 del 2000, senza che ciòpotesse configurare una violazione del diritto di difesa. A supporto di tale tesi, ilricorrente evidenzia che il giudice del riesame ha una cognizione piena che gliconferisce il potere di confermare la misura cautelare disposta per ragionidiverse da quelle indicate dal giudice nel provvedimento impugnato.5. Con memoria presentata in data 20 maggio 2026, il difensoredell’indagato ha eccepito l’infondatezza del ricorso per cassazione, evidenziandola legittimità e correttezza dell’ordinanza impugnata. Tali considerazioni sonostate ribadite nella memoria di replica del 29 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo, relativo all’errata individuazione del profitto e del prezzodei reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, èmanifestamente infondato.Deve permettersi che il reato associativo e quello di cui all’art. 2 del d.lgs. n.74 del 2000 non sono oggetto della vicenda cautelare che interessa la posizionedi [OSCURATO:PERSONA], come anche evidenziato – con affermazione non contestata dalricorrente – al par. 7 dell’ordinanza impugnata.Oggetto di discussione è, dunque, il solo reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74del 2000 e la sua idoneità a produrre un profitto in capo all’emittente le fattureo, implicitamente, un prezzo corrispondente al profitto conseguitodall ’uti l izzatore.Su tali assunti si basa la prospettazione accusatoria, secondo cui l’IVAartificiosamente pagata dalla “[OSCURATO:PERSONA]” alla società dell’indagatocostituirebbe comunque il prezzo del reato, perché la corresponsione dell’impostanon dovuta costituirebbe esattamente il compenso per emettere le false fatture.2.1. Trattasi di doglianza che implica un radicale mutamento delle basifattuali e giuridiche del sequestro, basandosi su una non corretta commistionefra il prezzo e il profitto del reato, i quali costituiscono, invece, categorienormative diverse, come emerge dal tenore testuale dell’art. 240 cod. pen. ecome ben evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, correttamenterichiamata e applicata dal Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato.In particolare, il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti – il soloposto a base della richiesta di sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – in quantofinalizzato a consentire a terzi l’evasione, non include ex se un profittoparametrabile sull’imposta evasa, piuttosto potendosi configurare, rispetto alreato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, un prezzo suscettibile di confisca e, infase di indagini, di sequestro preventivo, ovvero una controprestazione rispettoall’emissione diretta a favorire il terzo. Sul punto, in particolare, è costantel’indirizzo secondo cui il sequestro preventivo a fini di confisca può avere adoggetto solo il prezzo del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti,costituito dal compenso pattuito o percepito per l’emissione delle fatture, e nonanche il profitto conseguito da terzi per effetto della loro utilizzazione, integrandoquesta un delitto nel quale l’emittente non può concorrere, in quanto vi osta ilregime derogatorio di cui all’art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (ex multis, Sez.3, n. 34202 del 16/09/2025, Paradiso, Rv. 288727 - 01).2.2. Diversa è l’ipotesi in cui l’emittente, autore del delitto di cui all’art. 8d.lgs. n. 74 del 2000, concorra nel diverso delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del2000, il cui profitto si identifica, invece, nell’imposta evasa. Sul punto, varicordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioniinesistenti può concorrere con l’emittente, secondo l’ordinaria disciplina dettatadall’art. 110 cod. pen., esclusivamente quando compie condotte ulteriori rispettoa quelle costituite dall’utilizzazione, non essendo applicabile in tal caso il regimederogatorio previsto dall’art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Invero, comeribadito da numerose decisioni, la norma appena richiamata mira ad evitare chela sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioniinesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse cosìcome, all’inverso, il solo fatto dell’emissione possa integrare il concorso nellautilizzazione, da parte del destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione,delle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte asanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto (ex multis, Sez. 3, n.41124 del 22/05/2019, Grossi, Rv. 277978 - 01).L’ipotesi di concorso è però espressamente esclusa nel caso di specie, in cuila base del sequestro a carico di [OSCURATO:PERSONA] è rappresentata – come visto – dal soloreato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000.2.3. Tanto premesso, risulta evidente come, nella specie, la prospettazionedel pubblico ministero ricorrente, secondo la quale l’IVA versata dal destinatariofinale delle fatture alle società emittenti si configura alla stregua del prezzo delreato, in considerazione del complesso schema fraudolento ricostruito, implica unmutamento delle basi fattuali, oltre che giuridiche, da porre a base delsequestro.In effetti, l’indicata prospettazione introduce, indubbiamente, spunti fattualiastrattamente in linea con la particolarità del fatto ricostruito all’esito delleindagini e con le complessive imputazioni, ma, al contempo, elementi diinsuperabile novità e di sostanziale mutamento della prospettazione accusatoriarispetto alla vicenda cautelare cristallizzata in atti e svolta con il provvedimentogenetico, in cui vi è riferimento al profitto e non al prezzo.3. Le censure formulate con il secondo motivo – le quali contestanol’ordinanza impugnata deducendo che il Tribunale avrebbe potuto integrare ilprovvedimento genetico e mantenere il sequestro facendo riferimento ai delitti dicui agli artt. 2 e 5 del d. lgs. n. 74 del 2000 – sono anch’esse inammissibili.Come già osservato, la base del sequestro è rappresentata dal solo reato dicui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000; con la conseguenza che la ritenutasussistenza del fumus di altri e diversi reati non può rilevare quale ragione dicensura del provvedimento. È qui sufficiente ricordare che, nel procedimentoincidentale cautelare il giudice non può assumere determinazioni autonome nonricomprese nella domanda cautelare originale, perché ciò determinerebbe ilmutamento dei presupposti applicativi della misura, con conseguente violazionedel diritto al contraddittorio e del diritto di difesa dell’interessato.Sul punto, il ricorrente mostra di confondere il potere del giudice diconfermare il provvedimento di sequestro sulla base di ragioni diverse rispetto aquelle dedotte da richiedente con un inesistente potere dello stesso giudice diporre a fondamento del sequestro un fatto diverso. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 09/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]
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