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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 03026/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337, 582-585, cod. pen., e 4, legge n. 110 del 1975.

Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, in punto id diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

Tale onere motivazionale deve ritenersi adeguatamente assolto, in particolare, attraverso il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (tra moltissime altre conformi: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196).

Nello specifico, la Corte d'appello, nello spazio discrezionale consentitole e con valutazione non manifestamente irragionevole, ha ritenuto di valorizzare l'esistenza di numerosi precedenti penali e giudiziari, anche specifici e recenti, reputandoli espressivi di una scelta di vita dell'imputato e, dunque, maggiormente qualificanti rispetto alla sua non decisiva ammissione d'addebito.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 1 dicembre 2021.

Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337, 582-585, cod. pen., e 4, legge n. 110 del 1975. Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, in punto id diniego delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Tale onere motivazionale deve ritenersi adeguatamente assolto, in particolare, attraverso il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (tra moltissime altre conformi: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196). Nello specifico, la Corte d'appello, nello spazio discrezionale consentitole e con valutazione non manifestamente irragionevole, ha ritenuto di valorizzare l'esistenza di numerosi precedenti penali e giudiziari, anche specifici e recenti, reputandoli espressivi di una scelta di vita dell'imputato e, dunque, maggiormente qualificanti rispetto alla sua non decisiva ammissione d'addebito. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 1 dicembre 2021. Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 03026/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris