CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02853/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24134/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; -intimata - avversola sentenza del Tribunale di Roma n. 5006/2022 , pubblicata i l 30/03/2022; uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 9/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] fu destinataria di una cartella esattoriale , notificatale in data 13.10.2015, per il mancato pagamento di alcune sanzioni amministrative pecuniarie comminate dal Comune di Roma (ora [OSCURATO:PERSONA]) per violazioni del Codice della Strada (d.lgs . 30 aprile 1992, n. 285, ‘C.d.S.’). Propose, dunque, opposizione avverso la suddetta cartella innanzi al Giudice di Pace di Roma lamentando la mancata notifica dei verbali di contestazione, nonché l’indebita applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 legge 24 novembre 1981, n. 689. [OSCURATO:PERSONA] di Pace dichiarava tardiva l’opposizione in ordine alla doglianza riguardante la mancata notifica dei verbali; rigettava il motivo relativo alla maggiorazione della sanzione. 2. La sentenza del Giudice di Pace veniva impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Roma che,con la sentenza indicata in epigrafe , dichiarava inammissibile il gravame perché tardivo: trattandosi, infatti, di impugnazione relativa a causa da intendersi proposta ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., l’appellante avrebbe dovuto rispettare il termine dei seimesi, tenendo conto, però, della mancata applicazione dei termini feriali (l’atto di appello, di contro, ancorché formulato con citazione, era stato notificato il 25.01.2021, ossia due giorni dopo la scadenza, prevista per il 23.01.2021). Nel merito, il giudice di secondo grado aggiungeva che andava confermatala statuizione del Giudice di Pace, nella parte in cui aveva ritenuto non dimostrata la tempestività dell’azione proposta, ovvero il dies a quo da cui far decorrere i 30 giorni per opporre la cartella di pagamento in funzione recuperatoria, avendo la [OSCURATO:PERSONA] prodotto solo una copia priva di timbro di ricezione, pur essendo l’originale nella sua disponibilità. Né, concludeva il giudice d’appello, si sarebbe potuta invocare la ricerca d’ufficio della prova in capo al giudicante, ovvero il dovere di convocazione delle parti, anche considerando che Ader era rimasta contumace. 3. La citata sentenza di appello è stata impugnata da lla [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ha resistitocon controricorso Roma capitale . E’ rimastaintimata l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 327 e 615 cod. proc. civ., art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, nonché 7 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente dichiarato non soggetto alla sospensione feriale il termine per appellare la sentenza di rigetto della domanda di annullamento della cartella di pagamento in materia di violazioni al d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. La ricorrente osserva che la decisione del Tribunale si basa sull’erroneo presupposto che, oltre ad avere ella introdotto il giudizio di primo grado senza osservare le formale del rito del lavoro (ai sensi del d. lgs. n. 150/2011), ovvero con atto di citazione,forma utilizzata anche per la proposizione dell’appello,l’azione avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. e, in quanto tale, non rientrante nel campo applicativo dell’art. 1 della legge n. 742/1969. Di contro, la ricorrente sostiene che dalla motivazione della pronuncia di prime cure (che aveva omessodi statuire sul primo motivo di opposizione –la mancata notifica dei verbali di contestazione – per scadenza dei 30 giorni, mentre aveva rigettato il secondo – quello relativo alla dedotta illegittimità della maggiorazione della sanzione - non contenendo l’art. 206 C.d.S. alcuna riserva nell’operare il rinvio all’art. 27 delle legge n 689del 1981) si evinceva che lo stesso aveva inteso qualificare la domanda in termini di opposizione ex art. 6 e ss. d. lgs. n. 150/2011, la cui controversia si sarebbe dovuta considerare soggetta all’applicazione del periodo di sospensione feriale, da cui conseguivala tempestività del gravame. La ricorrente aggiunge che, per costante orientamento della Corte di legittimità, l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti. Pertanto, dalla qualificazionedell’azione nei precisati termini da parte del giudice di primo grado sarebbe dovuta discendere l’applicabilità della sospensione feriale al termine in esame, con la conseguente erroneità della qui gravata sentenzadi inammissibilità del Tribunale di Roma per aver ritenuto tardivo l’appello. 1.1. Il motivo è fondato. QuestaCorte ha più volte affermato che l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice adito, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione chene abbiano dato le parti (ex multis, Cass. Sez. 3, n. 12872 del 22 /0 6 /20 16 ; Cass. SU , n. 390 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Nel caso che ci occupa, il giudice di appello – diversamente da quanto evidenziato – ha de sunto la scelta del rito dal tipo di atto di introduzione dell’azione in primo grado da parte dell’odierna ricorrente (citazionee non ricorso), errando, altresì, nel ritenere che la domanda configurasse un’opposizione all’esecuzione, anziché un’opposizione “recuperatoria” ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. n. 150/2011, sul presupposto che con essa era stato contestato – quale petitum principale – il ricevimento dei verbali di contestazione presupposti rispetto alla impugnata cartella esattoriale e che il giudice di pace l’avevaqualificata in tal senso, avendo rilevato la mancanza di prova della tempestività dell’opposizione nei 30 giornidalla notificazione della cartella, avuto riguardo all’effettivo riscontro della data di ricezione di quest’ultima. In tal senso, il Tribunale non si è conformato all’orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte secondo cui l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata(come nel caso di specie), in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta (e deve, quindi, ritenersi come tale formulata) ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, e non nelle forme dell’opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella(v. Cass. SU, n. 22080 del 22/09/2017; Cass. Sez. 3, n. 14266 del 25/02/2021). La sentenza, pertanto, merita di essere cassata in parte qua, poiché in base alla esatta qualificazione nei termini di cui appena sopra (alla stregua dei principi generali espressi con la richiamata sentenza delle SU n. 22080/2017) come evincibile dal petitum principale concretamente dedotto con l’atto introduttivo e come interpretatodal Giudice di Pace nei sensi della formulazione di un’opposizione recuperatoria, e non di un’opposizione all’esecuzione, l’appello avrebbe dovuto essere ritenuto tempestivo, applicandosi la sospensione feriale per il relativo termine processuale. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., nonché degli artt. 6 e ss. d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. per aver erroneamente ritenuto non dimostrato da parte della ricorrente il tempestivo deposito dell’atto introduttivo del giudizio di prime cure e del relativo fascicolo in cancelleria. Ricorda la [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova della data esatta di ricevimento della cartella per avere la stessa, in quanto appellante, prodotto solamente una copia di essa, priva del timbro della ricezione, e non l’originale di cui sarebbe stata nella disponibilità. La ricorrente deduce, invece, come, nel corso del giudizio di secondo grado, avesse depositato copia della relata di notifica della cartella di pagamento oggetto di causa da cui si evinceva la consegna della stessa in data 13 ottobre 2015:circostanza, il cui accertamento, avrebbe condotto a ritenere tempestiva l’opposizione fatta valere con l’atto introduttivodel giudizio di prime cure. 2.1.Questo motivo è assorbito , dovendo il giudice di rinvio – una volta ritenuto tempestivo l’appello (per quanto detto con riferimento al primo motivo) – rivalutare l’ammissibilità (tenuto conto anche della disciplina di cui all’art. 345 c.p.c., ratione temporis applicabile) e , in caso positivo, il valore probatorio ascrivibile alla (successivamente) prodotta relata di notifica dell’impugnata cartella di pagamento, al fine di evincerne la tempestività o meno, rispetto alla necessaria osservanza del termine di 30 giorni dalla sua notificazione per l’opposizione in funzione recuperatoria (in virtù di quanto in precedenza evidenziato). 3. In definitiva, deve essere accolto il primo motivo, con conseguente assorbimento del secondo. La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente grado di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma in person