CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11982/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6191/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Lella y Roby a.s.d., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via A. Farnese n. 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e nei confronti di Agenzia delle entrate- Direzione provinciale di Lecco , in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 5244/ 0 5/ 15 , depositata il 2 dicembre 2015. Oggetto: Tributi -Definizione agevolata -Estinzione.Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 5244/05/15 del 02 / 12 /201 5 la C ommissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate(di seguito AE) avverso la sentenza n. 229 / 0 2 / 14 della Commissione tributaria provinciale di Lecco (di seguito CTP), la quale aveva accolto a sua volta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Lella y Roby associazione sportiva dilettantistica (di seguito Llamada asd) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativaall’anno d’imposta 2007; 2. avverso la sentenza della CTR Llamada asd proponeva ricorso per cassazione, affidato a seimotivi; 3.AE resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza del 12/04/2023 AE chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendosi perfezionata la definizione agevolata di cui alla l. 31 agosto 2022, n. 130; 2. l’associazione ricorrente ha aderito all’istanza, sicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio; 2.1. le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizi