CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 aprile 2025
Cassazione n. 34864/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore LUCA TAMPIERIche ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Roma, in accoglimento della concorde richiesta delle partie previa rinuncia ai restanti motivi di appello (art. 599-bis cod. proc. pen.), ha ridottola pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 18.000,00 dimulta e revocato la pena accessoria dell’interdizione legale, sostituendola con quellatemporanea per la durata di anni cinque. Ha confermato nel resto la sentenza emessail 22/04/2025 dal Tribunale di Roma.2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputatoche, con un unico motivo, deduce violazione di legge in ordine alla durata della penaaccessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, atteso il disposto dell’art. 37 cod. pen.Nel caso di specie, pertanto, la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici ufficiandava commisurata in anni 4 e mesi 8 di reclusione.3. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. Nel caso di specie,la durata dell’interdizione è prevista dalla legge. Trova infatti applicazione l’art. 29 cod.pen., il quale stabilisce che la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore atre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 20 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]