CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24580/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1857 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro temporerappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore: [OSCURATO:EMAIL]; Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] di settore -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 5983/08/2021, depositata in data 22 giugno 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 4089/10/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, ai sensi degli artt. 62bis del d.l. n. 331 del 1993, 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633/72, aveva contestato maggiori ricavi,ai fini Ires e Iva per il 2011, pari a euro 63.5 14,00 di cui euro 50.514,00 in applicazione degli studi di settore ed euro 13.000,00 quali componenti positivi non dichiarati scaturenti da un’indebita variazione in diminuzione operata in dichiarazione; -in punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1) con sentenza n. 4089/10/2015, la CTR di Palermo aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’avviso di accertamento con il quale erano stati contestati maggiori ricavi in applicazione degli studi di settore atteso che l’attività concretamente svolta dalla società non poteva essere fonte di un reddito superiore a quello dichiarato e l’adeguamento al ricavo minimo effettuata da quest’ultima doveva considerarsi sufficiente a soddisfare le pretese dell’Ufficio; 2) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello l’Ufficio deducendo che la contribuente non aveva addotto una prova puntuale della esistenza di un reddito inferiore a quello presunto in base all’applicazione degli studi di settore ; 3) aveva controdedotto la società chiedendo la conferma della sentenza di prime cure; -la CTR- nel confermare la sentenza di primo grado - ha osservato che “l’accertamento mediante studi di settore non costituiva da solo prova di evasione ma era necessario che fosse basato su fatti precisi e concordanti in mancanza la pretesa doveva considerarsi illegittima”; -la società contribuente resiste con controricorso; -la controricorrente ha depositato copia della domanda per definizione agevolata ex art. 5 Legge n. 130/2022 e copia della ricevuta del modello di pagamento unificato F24 del 12/01/2023; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare sul motivo di appello con il quale l’Ufficio aveva dedotto il difetto di motivazione della sentenza di primo grado per non avere argomentato in ordine alla censura relativa alla ripresa a tassazione, con l’avviso in contestazione, della variazione in diminuzione della sopravvenienza attiva pari a euro 13.000,00; -con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 62-bis del d.l. n. 331 del 1993, 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633/72, 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto che “l’accertamento mediante studio di settore non costituisse da solo prova di evasione essendo necessario che esso fosse basato su fatti precisi e concordanti” sebbene, nella specie, l’avviso di accertamento fosse stato emesso previa instaurazione del contraddittorio con la società contribuente senza che quest’ultima avesse addotto circostanze rilevanti per una rideterminazione della pretesa contenuta nell’invito e senza l’adeguamento al ricavo minimo effettuato dalla medesima precludesse all’Ufficio l’accertamento sulla differenza con il ricavo puntuale previsto dallo studio di settore; la decisione impugnata, ad avviso della ricorrente, è, quindi, da censurare laddove igiudici di appello addossano in capo all’Ufficio un onere probatorio ulteriore, posto che grava sul contribuente l'onere di produrre elementi in grado diconfutare l'operato dell’Amministrazione; -il contribuente ha depositato copia della domanda per definizione agevolata ex art. 5 Legge n. 130/2022 e copia della ricevuta del modello di pagamento unificato F24 del 12/01/2023; -l’art. 5, comma 7, legge citata, recita che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. I commi 11 e 12 dell'art. 5 della legge n. 130 del 2022, prevedono, poi, che: «11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giornii con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione. 12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione»; -invero, il fatto che l’atto impositivo oggetto di impugnazione sia contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4 del d.l. n. 13 del 2013 espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità, documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; -che, pertanto, il processo va estinto; -ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticip