CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13483/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bangladesh), il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 26/9/2022 della Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Luc:a Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla sostituzione della pena detentiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 474 c.p. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo con unico motivo erronea applicazione della legge penale in merito alla denegata sostituzione della pena detentiva irrogata con quella pecuniaria ai sensi dell'art. 53 I. n. 689/1981 in ragione della ritenuta indigenza dell'imputato, desunta dalla sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, I. 24 novembre 1981 n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione (Sez. U, Sentenza n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274). La conversione delle pene detentive brevi in quelle pecuniarie corrispondenti è infatti rimessa dalla legge al potere discrezionale del cliudice, il quale, nell'esercitarlo, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche. Conseguentemente illegittima deve ritenersi la ratio sottesa alla decisione censurata. 3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata conversione della pena detentiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messin