CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25593/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2019 del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano che ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti (condizionalmente sospesa) in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 648 cod. pen., con confisca di quanto ancora in sequestro. Al riguardo, deduce: 1. violazione dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'art. 240, comma 1, cod. pen. Errata applicazione dell'art. 648 cod. pen. Lamenta come sia stato sottoposto a confisca del denaro rinvenuto nel corso della perquisizione privo di pertinenzialità con il reato per cui si procede (ricettazione di oggetti preziosi, orologi di pregio, argenteria, bracciali ecc. il tutto provento di furti in abitazione) e che non aveva formato oggetto di alcuna contestazione nell'ambito del procedimento penale. Al riguardo, richiama orientamenti di questa Corte a mente dei quali una somma di denaro può essere ritenuta corpo del reato solo ove sia quella acquisita attraverso l'attività criminosa e come "profitto" sia solo il vantaggio di immediata e diretta derivazione causale dal reato. 2. vizio di motivazione (mancanza e manifesta illogicità) in relazione all'individuazione della somma di denaro come utilità. Difetto assoluto di motivazione sulla confisca di altri beni sottoposti a sequestro. Si lamenta la genericità della motivazione addotta dal giudice del merito a sostegno della disposta confisca, avendo fatto riferimento "alle modalità desumibili dalle telefonate intercettate" in assenza di concreti riferimenti al contenuto. Né pertinente si rivelava l'ulteriore riferimento all'interruzione dell'attività criminosa conseguente alla perquisizione locale e personale eseguita a carico del ricorrente e dal conseguente sequestro, avvenuta dopo che il reato di ricettazione contestato era stato consumato. Peraltro, si sostiene che la motivazione sia "inadeguata" laddove ha escluso il rilievo giustificativo ricondotto a prelievi effettuati sul proprio c/c dal ricorrente in ragione del lungo tempo trascorso (nel lontano 2010 a fronte del sequestro eseguito nel 2014) pur nella corrispondenza della somma. Infine, si censura la disposta confisca anche laddove, pur riferendosi al denaro sequestrato, si sia tradotta in una formula ("la confisca di quanto ancora in sequestro") comprensiva di altri beni preziosi oggetto del vincolo reale che nulla hanno a che vedere con il reato contestato (essendo quelli di provenienza illecita stati restituiti).3. Con requisitoria in data 30/03/20220, la P.G. presso questa Corte, ritenendo fondati i motivi di ricorso, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca. 4. Con memoria in data 11/04/2022, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione. La sentenza impugnata, infatti, a sostegno della disposta confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità del ricorrente e sequestrato quale corpo del reato, ha osservato come "trattasi di contante che rappresenta certamente l'utilità economica conseguita in concreto dall'attività criminosa di ricettazione commessa dal prevenuto, secondo modalità desumibili dalle telefonate intercettate e risultata interrotta dalla perquisizione locale e personale a carico del ric:orrente". Si tratta, tuttavia, di una motivazione apparente, in quanto se è certamente corretto disporre la confisca facoltativa in relazione a somme di denaro che costituiscano l'utilità conseguente all'attività di ricettatore svolta sistematicamente da un soggetto, occorre al contempo che il giudice in motivazione dimostrati la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile. Il profitto, infatti, in ipotesi di confisca diretta, deve essere accompagnato dal requisito della pertinenzialità, intesa nel senso che deve derivare in via immediata e diretta dal reato che lo presuppone (Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Rv. 254881; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Rv. 262399, Sez. 6, n. 1754 del 14/09/2017, dep. 2018, Rv. 271967; da ultimo Sez. 4, n. 5138 del 18/01/2022 non mass.). Nel caso in esame, tale necessaria relazione risulta priva di concreti riferimenti fattuali, dal momento che non vengono per nulla indicate, neppure nel loro risultato, le telefonate intercettate riferite al ricorrente e dalle quali il Tribunale ritiene di poter desumere la natura di profitto del reato delle somme di denaro sequestrate all'imputato. Né tale omissione motivazionale può ritenersi "colmata" dal successivo riferimento "all'interruzione dell'attività criminosa conseguente all'operata perquisizione", affermazione che, in assenza di ulteriori elementi specificativi, si presta agli stessi rilievi sopra evidenziati.Infine, fondata risulta anche l'ulteriore censura in cui si è disposta la confisca anche in relazione a "quanto ancora in sequestro", ossia con riferimento ad altri oggetti preziosi, in assenza dell'indicazione sia del titolo della misura reale (ossia se trattasi di profitto del reato ovvero di confisca allargata) che delle ragioni a sostegno della decisione. 6. In conclusione, considerato che in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione, l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119), va annullata la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio sul punto. Roma, li 22/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]