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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 44956/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] ,4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, in data 17 ottobre 2019, ha riformato quella assolutoria emessa dal Tribunale di Marsala il 29 settembre 2017, dichiarandolo responsabile del delitto di omicidio colposo con violazione di norme sulla circolazione stradale, contestato come commesso in Castelvetrano il 4 maggio 2015.

L'episodio per cui si procede riguarda l'investimento di un ciclista, da parte della vettura condotta dal Como, lungo una strada rettilinea ma priva di illuminazione, in orario serale (attorno alle 20.30); il Como, secondo quanto ritenuto dalla Corte territoriale, viaggiava a velocità ampiamente superiore a quella consentita nel tratto di strada (che era stata indicata dal Tribunale in 90 kmh e che, di contro, la Corte di merito ha indicato in 50 kmh); il ciclista, dal canto suo, viaggiava nella stessa direzione di marcia - precedendo la vettura del Como - ma si manteneva molto scostato rispetto al margine destro della carreggiata, non indossava alcun indumento catarifrangente, ed era inoltre in stato di forte alterazione da consumo di alcolici.

Nondimeno, secondo i giudici d'appello, non sussistevano condizioni tali da impedire al Como di accorgersi della presenza del ciclista (che egli avrebbe potuto vedere ad almeno 40 metri di distanza), di tal che, ove egli avesse tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi, con ogni probabilità avrebbe potuto evitare l'impatto con il velocipede.

2. Il ricorso del Como si articola in due motivi.

2.1. Con il primo motivoi ll ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, oltreché alla violazione della regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio": richiamando la giurisprudenza formatasi sul punto, deduce l'esponente che in sede d'appello, avuto riguardo al ribaltamento dell'esito del giudizio di primo grado, doveva essere nuovamente sentito il consulente del P.M. dott. [OSCURATO:PERSONA], le cui affermazioni, raccolte in aula e riportate anche nella relazione peritale da lui depositata, erano state poste alla base del giudizio assolutorio in primo grado, sia con riferimento alla velocità massima consentita nel tratto di strada considerato, sia con riguardo alla velocità effettivamente tenuta dall'autovettura del Como (dati che la Corte di merito enuncia in termini difformi senza argomentare in proposito), oltreché più in generale alle condizioni della strada e alla distanza dalla quale il ciclista poteva essere visto dall'imputato nelle condizioni date.

2.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta vizio di motivazione con riguardo all'omessa valutazione di prove acquisite e ritenute decisive: in primo luogo, secondo l'esponente, manca nella specie una motivazione rafforzata a fronte della sentenza assolutoria di primo grado; in secondo luogo, la Corte di merito non ha considerato aspetti salienti, come quello della velocità consentita nel tratto di strada ove avvenne il sinistro, indicato in 90 knnh dal consulente del P.M. (che eseguì anche un sopralluogo in zona) e che invece la Corte indica in 50 knnh, senza argomentare adeguatamente le ragioni di tale convincimento, ma solo esprimendo l'avviso che il tratto di strada in questione attraversasse un luogo assimilabile a un centro abitato.

Anche per quanto concerne la velocità tenuta dal veicolo condotto dal Como vi é un evidente scostamento fra gli elementi raccolti nel giudizio di primo grado e quelli valorizzati dalla Corte di merito: invero, a fronte della velocità effettivamente tenuta dalla vettura dell'imputato e stimata dal consulente del P.M. come di poco superiore al limite dei 90 kmh, la Corte distrettuale ha ritenuto di aderire alla deposizione del nn.11o Fornara, escusso nel giudizio di appello, secondo il quale la velocità tenuta dal Como era di 142 kmh, stima derivante dal fatto che l'autovettura dell'imputato, al momento del sinistro, era sottoposta a intercettazione ambientale e monitoraggio satellitare; in realtà, obietta l'esponente, il m.11o Fornara non ha spiegato in che modo sia stata operata tale stima, né del resto egli ha la qualificazione e la preparazione per poter riferire in proposito, a differenza del consulente del P.M..

Il ricorrente contesta poi il giudizio di prevedibilità della condotta del ciclista da parte del Como, nel quale la Corte di merito non ha considerato il grado di scostamento del ciclista dal bordo destro della strada (secondo il consulente del P.M. costui viaggiava quasi in prossimità della linea di mezzeria), il grado di ebbrezza dello stesso ciclista, il fatto che l'andatura della bicicletta era probabilmente a zigzag, la scarsa visibilità causata dall'assenza di illuminazione.

Infine, lamenta il deducente che la Corte di merito non si sia in alcun modo soffermata sul nesso causale intercorrente tra la condotta alla guida dell'imputato e l'evento verificatosi.

3. Il primo motivo di ricorso é fondato e assorbente.

Ed invero, come correttamente ricordato dal ricorrente, le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente (Sez.

U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112, secondo la quale analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita esclusivamente mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova).Nel caso di che trattasi, effettivamente, il consulente del P.M. ha reso in aula dichiarazioni che hanno assunto indubbio rilievo nel convincimento assolutorio del Tribunale; pertanto, sussisteva nella specie l'obbligo, da parte della Corte di merito, di procedere a nuovo esame del consulente tecnico del P.M..

Non avendovi provveduto, la Corte di merito ha tra l'altro, di fatto, violato il precetto recepito nell'art. 603, comma 3-bis, cod.proc.pen., atteso che la pronunzia assolutoria di primo grado si era effettivamente basata sulle considerazioni svolte in aula dal consulente tecnico dott. [OSCURATO:PERSONA], oltreché sulle analoghe valutazioni espresse dal consulente nella sua relazione scritta.

4. La sentenza impugnata va perciò annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo.

Così deciso in Roma il 4 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] ,4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, in data 17 ottobre 2019, ha riformato quella assolutoria emessa dal Tribunale di Marsala il 29 settembre 2017, dichiarandolo responsabile del delitto di omicidio colposo con violazione di norme sulla circolazione stradale, contestato come commesso in Castelvetrano il 4 maggio 2015. L'episodio per cui si procede riguarda l'investimento di un ciclista, da parte della vettura condotta dal Como, lungo una strada rettilinea ma priva di illuminazione, in orario serale (attorno alle 20.30); il Como, secondo quanto ritenuto dalla Corte territoriale, viaggiava a velocità ampiamente superiore a quella consentita nel tratto di strada (che era stata indicata dal Tribunale in 90 kmh e che, di contro, la Corte di merito ha indicato in 50 kmh); il ciclista, dal canto suo, viaggiava nella stessa direzione di marcia - precedendo la vettura del Como - ma si manteneva molto scostato rispetto al margine destro della carreggiata, non indossava alcun indumento catarifrangente, ed era inoltre in stato di forte alterazione da consumo di alcolici. Nondimeno, secondo i giudici d'appello, non sussistevano condizioni tali da impedire al Como di accorgersi della presenza del ciclista (che egli avrebbe potuto vedere ad almeno 40 metri di distanza), di tal che, ove egli avesse tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi, con ogni probabilità avrebbe potuto evitare l'impatto con il velocipede. 2. Il ricorso del Como si articola in due motivi. 2.1. Con il primo motivoi ll ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, oltreché alla violazione della regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio": richiamando la giurisprudenza formatasi sul punto, deduce l'esponente che in sede d'appello, avuto riguardo al ribaltamento dell'esito del giudizio di primo grado, doveva essere nuovamente sentito il consulente del P.M. dott. [OSCURATO:PERSONA], le cui affermazioni, raccolte in aula e riportate anche nella relazione peritale da lui depositata, erano state poste alla base del giudizio assolutorio in primo grado, sia con riferimento alla velocità massima consentita nel tratto di strada considerato, sia con riguardo alla velocità effettivamente tenuta dall'autovettura del Como (dati che la Corte di merito enuncia in termini difformi senza argomentare in proposito), oltreché più in generale alle condizioni della strada e alla distanza dalla quale il ciclista poteva essere visto dall'imputato nelle condizioni date. 2.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta vizio di motivazione con riguardo all'omessa valutazione di prove acquisite e ritenute decisive: in primo luogo, secondo l'esponente, manca nella specie una motivazione rafforzata a fronte della sentenza assolutoria di primo grado; in secondo luogo, la Corte di merito non ha considerato aspetti salienti, come quello della velocità consentita nel tratto di strada ove avvenne il sinistro, indicato in 90 knnh dal consulente del P.M. (che eseguì anche un sopralluogo in zona) e che invece la Corte indica in 50 knnh, senza argomentare adeguatamente le ragioni di tale convincimento, ma solo esprimendo l'avviso che il tratto di strada in questione attraversasse un luogo assimilabile a un centro abitato. Anche per quanto concerne la velocità tenuta dal veicolo condotto dal Como vi é un evidente scostamento fra gli elementi raccolti nel giudizio di primo grado e quelli valorizzati dalla Corte di merito: invero, a fronte della velocità effettivamente tenuta dalla vettura dell'imputato e stimata dal consulente del P.M. come di poco superiore al limite dei 90 kmh, la Corte distrettuale ha ritenuto di aderire alla deposizione del nn.11o Fornara, escusso nel giudizio di appello, secondo il quale la velocità tenuta dal Como era di 142 kmh, stima derivante dal fatto che l'autovettura dell'imputato, al momento del sinistro, era sottoposta a intercettazione ambientale e monitoraggio satellitare; in realtà, obietta l'esponente, il m.11o Fornara non ha spiegato in che modo sia stata operata tale stima, né del resto egli ha la qualificazione e la preparazione per poter riferire in proposito, a differenza del consulente del P.M.. Il ricorrente contesta poi il giudizio di prevedibilità della condotta del ciclista da parte del Como, nel quale la Corte di merito non ha considerato il grado di scostamento del ciclista dal bordo destro della strada (secondo il consulente del P.M. costui viaggiava quasi in prossimità della linea di mezzeria), il grado di ebbrezza dello stesso ciclista, il fatto che l'andatura della bicicletta era probabilmente a zigzag, la scarsa visibilità causata dall'assenza di illuminazione. Infine, lamenta il deducente che la Corte di merito non si sia in alcun modo soffermata sul nesso causale intercorrente tra la condotta alla guida dell'imputato e l'evento verificatosi. 3. Il primo motivo di ricorso é fondato e assorbente. Ed invero, come correttamente ricordato dal ricorrente, le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112, secondo la quale analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita esclusivamente mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova).Nel caso di che trattasi, effettivamente, il consulente del P.M. ha reso in aula dichiarazioni che hanno assunto indubbio rilievo nel convincimento assolutorio del Tribunale; pertanto, sussisteva nella specie l'obbligo, da parte della Corte di merito, di procedere a nuovo esame del consulente tecnico del P.M.. Non avendovi provveduto, la Corte di merito ha tra l'altro, di fatto, violato il precetto recepito nell'art. 603, comma 3-bis, cod.proc.pen., atteso che la pronunzia assolutoria di primo grado si era effettivamente basata sulle considerazioni svolte in aula dal consulente tecnico dott. [OSCURATO:PERSONA], oltreché sulle analoghe valutazioni espresse dal consulente nella sua relazione scritta. 4. La sentenza impugnata va perciò annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo. Così deciso in Roma il 4 novembre 202
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