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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 44715/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria scritta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero, in riforma dell'ordinanza di rigetto emessa dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli al capo 2) dell'incolpazione provvisoria di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. 309, 9 ottobre 1990, n.309, ed ha confermato il rigetto per il reato ascritto al capo 1) relativo alla imputazione per il reato associativo di cui all'art. 74, d.P.R. 309/1990, con efficacia della misura sospesa in attesa della definitività del provvedimento impugnato.

In particolare il reato di cui al capo 2) è relativo al concorso del Furitano con [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione a fine di spaccio di circa kg. 34 di hashish, di circa g. 200 di cocaina e di g. 3 di marijuana, quantitativi di sostanza stupefacente rinvenuti tutti all'interno di due autovetture, l'una di proprietà del ricorrente e l'altra intestata a nome del proprio figlio, in data 26 luglio 2019.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento, deducendo i motivi di seguito indicati. - Con il primo motivo deduce violazione del principio devolutivo dell'appello cautelare rilevando che l'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero era relativa unicamente al mancato accoglimento della richiesta cautelare in relazione al reato associativo ex art. 74 T.U. stup. e non anche al reato ascritto al capo 2), per il quale il Tribunale ha invece ritenuto di emettere la misura custodiale, in difetto di una specifica doglianza che investisse la decisione di rigetto con riferimento a detto capo di incolpazione. - Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, osservando che il Tribunale ha fondato la propria valutazione su un solo elemento indiziario - la riferibilità delle due autovetture al Furitano - che correttamente il G.i.p. aveva ritenuto insufficiente ad integrare il presupposto della gravità indiziaria richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen. - Con il terzo e quarto motivo deduce vizio della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari ed alla applicazione di una misura più tenue, come quella degli arresti domiciliari, la cui inadeguatezza non è stata sorretta da una motivazione effettiva che rendesse ragione della decisione adottata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento degli altri motivi.

Dalla lettura dell'atto di appello proposto dal Pubblico Ministero si evince inequivocabilmente che l'impugnazione investiva unicamente il capo 1 della richiesta cautelare, relativo al reato associativo, pertanto il Tribunale, avendo disposto l'applicazione della misura cautelare per la diversa imputazione ascritta al capo 2, ha violato il principio devolutivo.Va qui ribadito il principio giurisprudenziale per il quale la regola del tantum devolutum quantum appellatum prevista per l'appello cognitivo dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., restrittiva del perimetro della cognizione attribuita all'organo deputato alla revisione critica, al quale viene precluso l'esame dei "punti" della decisione di primo grado diversi da quelli oggetto di specifica censura, è applicabile all'appello de libertate, a differenza del riesame che ha invece carattere totalmente devolutivo (Sez.

U, n. 8 del 25/06/1997, Rv. 208313).

2. Con il proprio atto di appello, il Pubblico Ministero si era limitato a richiedere che l'ordinanza di rigetto emessa dal Giudice delle indagini preliminari venisse riformata con riferimento unicamente alla contestazione relativa al reato di associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. 309/90, senza avanzare alcuna domanda di riforma della medesima ordinanza reiettiva rispetto al reato di detenzione di sostanza stupefacente di cui all'art. 73 del medesimo T.U. stup.

Tutte le argomentazioni articolate nei motivi dedotti nella predetta impugnazione investono soltanto il capo relativo al reato associativo, e solo indirettamente le valutazioni riguardanti il capo relativo al reato-fine.

Si deve considerare che anche in materia di misure cautelari personali l'ammissibilità dell'appello richiede che siano enunciati oltre ai motivi del gravame anche i capi ed i punti della decisione cui si riferisce l'impugnazione, e che seppure i motivi concorrono a determinare l'oggetto del giudizio di impugnazione, la specifica indicazione dei capi e dei punti della decisione impugnati non può prestarsi a letture divergenti rispetto al chiaro ed univoco riferimento dell'impugnazione a soli alcuni dei capi della decisione.

L'appello previsto dall'art. 310 cod.proc.pen., a differenza del riesame, ha le caratteristiche tradizionali del mezzo di gravame, per cui i motivi devono essere indicati contestualmente a pena di inammissibilità, avendo la funzione di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio, circoscrivendo la cognizione del giudice adito ai punti ed ai capi della decisione impugnata che hanno formato oggetto di censura, secondo quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di impugnazioni e precisamente dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., che assumono sicuro rilievo anche nell'ambito delle impugnazioni cautelari, ove non derogate dalle speciali disposizioni di cui agli artt. 309 e 310 cod. proc. pen (Sez. 6, n. 47546 del 01/10/2013, Delle Fazio, Rv. 258664).

L'ambito devoluto alla cognizione del giudice dell'impugnazione è delimitato dal petitum, ovvero dal contenuto delle richieste formulate nell'atto di appello, e solo quando tali richieste risultino non chiaramente determinate si potrebbe porre la necessità di fare riferimento anche al contenuto delle deduzioni che le sorreggono per definire l'oggetto dell'impugnazione, sempre che tale indeterminatezza non si risolva in una genericità dell'oggetto dell'impugnazione tale da minarne l'ammissibilità.

La Corte di cassazione ha più volte rilevato che i motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione ma devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di diritto e di fatto dal sottoporre al giudice del gravame (Sez. 6, n. 277 del 7/11/2013, Clema, Rv. 257772; Sez. 6, n. 47546 del 1/10/2013, Delle Fazio, Rv. 258664).

Se è pur vero che alcuni degli argomenti censurati nell'atto di appello investono anche la valutazione dei gravi indizi rispetto al reato-fine di cui al capo 2, tuttavia tali censure appaiono rivolte solo a sostenere l'impugnazione del capo 1, e non possono essere intese come dirette ad impugnare autonomamente anche la decisione di rigetto rispetto ad un capo diverso dall'unico capo espressamente impugnato.

2. Non è sostenibile che le censure dedotte nei motivi di appello, avendo valorizzato indirettamente anche gli elementi indiziari a carico del ricorrente per il reato-fine ascritto al capo 2, abbiano investito il predetto capo di imputazione, concernente la detenzione di plurimi quantitativi di sostanza stupefacente rinvenuti nei veicoli di proprietà del Furitano e del di lui figlio.

Una tale conclusione è esclusa dal chiaro ed inequivoco riferimento dell'appello al solo reato associativo, atteso che il Pubblico Ministero con riferimento al capo 2 non solo si è limitato a richiamare genericamente la propria richiesta di misura cautelare senza neppure formulare alcuna specifica doglianza, ma neppure ha inteso estendere la propria impugnazione a tale capo avendo omesso qualunque riferimento ad esso nelle proprie conclusioni, richiamandolo soltanto ad ulteriore supporto della impugnazione concernente il solo capo relativo al reato associativo.

Neppure può ritenersi che in tal modo il Tribunale abbia operato una consentita diversa qualificazione giuridica dei fatti descritti nel capo di imputazione relativo al reato associativo, essendo i fatti di cui al capo 2 materialmente diversi da quelli ascritti al capo 1, oggetto di autonome imputazioni tra loro non assimilabili.

In conclusione, per le ragioni illustrate, il primo motivo di ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della ordinanza impugnata senza rinvio P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria scritta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero, in riforma dell'ordinanza di rigetto emessa dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli al capo 2) dell'incolpazione provvisoria di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. 309, 9 ottobre 1990, n.309, ed ha confermato il rigetto per il reato ascritto al capo 1) relativo alla imputazione per il reato associativo di cui all'art. 74, d.P.R. 309/1990, con efficacia della misura sospesa in attesa della definitività del provvedimento impugnato. In particolare il reato di cui al capo 2) è relativo al concorso del Furitano con [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione a fine di spaccio di circa kg. 34 di hashish, di circa g. 200 di cocaina e di g. 3 di marijuana, quantitativi di sostanza stupefacente rinvenuti tutti all'interno di due autovetture, l'una di proprietà del ricorrente e l'altra intestata a nome del proprio figlio, in data 26 luglio 2019. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento, deducendo i motivi di seguito indicati. - Con il primo motivo deduce violazione del principio devolutivo dell'appello cautelare rilevando che l'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero era relativa unicamente al mancato accoglimento della richiesta cautelare in relazione al reato associativo ex art. 74 T.U. stup. e non anche al reato ascritto al capo 2), per il quale il Tribunale ha invece ritenuto di emettere la misura custodiale, in difetto di una specifica doglianza che investisse la decisione di rigetto con riferimento a detto capo di incolpazione. - Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, osservando che il Tribunale ha fondato la propria valutazione su un solo elemento indiziario - la riferibilità delle due autovetture al Furitano - che correttamente il G.i.p. aveva ritenuto insufficiente ad integrare il presupposto della gravità indiziaria richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen. - Con il terzo e quarto motivo deduce vizio della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari ed alla applicazione di una misura più tenue, come quella degli arresti domiciliari, la cui inadeguatezza non è stata sorretta da una motivazione effettiva che rendesse ragione della decisione adottata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento degli altri motivi. Dalla lettura dell'atto di appello proposto dal Pubblico Ministero si evince inequivocabilmente che l'impugnazione investiva unicamente il capo 1 della richiesta cautelare, relativo al reato associativo, pertanto il Tribunale, avendo disposto l'applicazione della misura cautelare per la diversa imputazione ascritta al capo 2, ha violato il principio devolutivo.Va qui ribadito il principio giurisprudenziale per il quale la regola del tantum devolutum quantum appellatum prevista per l'appello cognitivo dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., restrittiva del perimetro della cognizione attribuita all'organo deputato alla revisione critica, al quale viene precluso l'esame dei "punti" della decisione di primo grado diversi da quelli oggetto di specifica censura, è applicabile all'appello de libertate, a differenza del riesame che ha invece carattere totalmente devolutivo (Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, Rv. 208313). 2. Con il proprio atto di appello, il Pubblico Ministero si era limitato a richiedere che l'ordinanza di rigetto emessa dal Giudice delle indagini preliminari venisse riformata con riferimento unicamente alla contestazione relativa al reato di associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. 309/90, senza avanzare alcuna domanda di riforma della medesima ordinanza reiettiva rispetto al reato di detenzione di sostanza stupefacente di cui all'art. 73 del medesimo T.U. stup. Tutte le argomentazioni articolate nei motivi dedotti nella predetta impugnazione investono soltanto il capo relativo al reato associativo, e solo indirettamente le valutazioni riguardanti il capo relativo al reato-fine. Si deve considerare che anche in materia di misure cautelari personali l'ammissibilità dell'appello richiede che siano enunciati oltre ai motivi del gravame anche i capi ed i punti della decisione cui si riferisce l'impugnazione, e che seppure i motivi concorrono a determinare l'oggetto del giudizio di impugnazione, la specifica indicazione dei capi e dei punti della decisione impugnati non può prestarsi a letture divergenti rispetto al chiaro ed univoco riferimento dell'impugnazione a soli alcuni dei capi della decisione. L'appello previsto dall'art. 310 cod.proc.pen., a differenza del riesame, ha le caratteristiche tradizionali del mezzo di gravame, per cui i motivi devono essere indicati contestualmente a pena di inammissibilità, avendo la funzione di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio, circoscrivendo la cognizione del giudice adito ai punti ed ai capi della decisione impugnata che hanno formato oggetto di censura, secondo quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di impugnazioni e precisamente dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., che assumono sicuro rilievo anche nell'ambito delle impugnazioni cautelari, ove non derogate dalle speciali disposizioni di cui agli artt. 309 e 310 cod. proc. pen (Sez. 6, n. 47546 del 01/10/2013, Delle Fazio, Rv. 258664). L'ambito devoluto alla cognizione del giudice dell'impugnazione è delimitato dal petitum, ovvero dal contenuto delle richieste formulate nell'atto di appello, e solo quando tali richieste risultino non chiaramente determinate si potrebbe porre la necessità di fare riferimento anche al contenuto delle deduzioni che le sorreggono per definire l'oggetto dell'impugnazione, sempre che tale indeterminatezza non si risolva in una genericità dell'oggetto dell'impugnazione tale da minarne l'ammissibilità. La Corte di cassazione ha più volte rilevato che i motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione ma devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di diritto e di fatto dal sottoporre al giudice del gravame (Sez. 6, n. 277 del 7/11/2013, Clema, Rv. 257772; Sez. 6, n. 47546 del 1/10/2013, Delle Fazio, Rv. 258664). Se è pur vero che alcuni degli argomenti censurati nell'atto di appello investono anche la valutazione dei gravi indizi rispetto al reato-fine di cui al capo 2, tuttavia tali censure appaiono rivolte solo a sostenere l'impugnazione del capo 1, e non possono essere intese come dirette ad impugnare autonomamente anche la decisione di rigetto rispetto ad un capo diverso dall'unico capo espressamente impugnato. 2. Non è sostenibile che le censure dedotte nei motivi di appello, avendo valorizzato indirettamente anche gli elementi indiziari a carico del ricorrente per il reato-fine ascritto al capo 2, abbiano investito il predetto capo di imputazione, concernente la detenzione di plurimi quantitativi di sostanza stupefacente rinvenuti nei veicoli di proprietà del Furitano e del di lui figlio. Una tale conclusione è esclusa dal chiaro ed inequivoco riferimento dell'appello al solo reato associativo, atteso che il Pubblico Ministero con riferimento al capo 2 non solo si è limitato a richiamare genericamente la propria richiesta di misura cautelare senza neppure formulare alcuna specifica doglianza, ma neppure ha inteso estendere la propria impugnazione a tale capo avendo omesso qualunque riferimento ad esso nelle proprie conclusioni, richiamandolo soltanto ad ulteriore supporto della impugnazione concernente il solo capo relativo al reato associativo. Neppure può ritenersi che in tal modo il Tribunale abbia operato una consentita diversa qualificazione giuridica dei fatti descritti nel capo di imputazione relativo al reato associativo, essendo i fatti di cui al capo 2 materialmente diversi da quelli ascritti al capo 1, oggetto di autonome imputazioni tra loro non assimilabili. In conclusione, per le ragioni illustrate, il primo motivo di ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della ordinanza impugnata senza rinvio P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così decis