CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 settembre 1972
Cassazione n. 27692/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PIERO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/09/1972 avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce cinque motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità e al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 6 a 8); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P P.Q.M