Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:C:1990:116
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61987CJ0156_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-156/87, [OSCURATO:PERSONA] PLC, con sede in Londra, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], K.P.E . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], barristers, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avvocato [OSCURATO:PERSONA], 4, avenue Marie-Thérèse, ricorrente, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] .

Ltd, con l' avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell' avvocato F .

Bausch, 8, rue Zithe, interveniente, contro Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], direttore del servizio giuridico e dal sig .

Erik H .

Stein, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dello studio Schoen e Pflueger di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig . [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuti, sostenuti dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rappresentato dal sig .

F . [OSCURATO:PERSONA] de Saro, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario e dall' avvocato dello stato [OSCURATO:PERSONA] de Lapuerta, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard [OSCURATO:PERSONA], e da Committee of [OSCURATO:PERSONA] ( Cecom ), con sede sociale in Colonia ( RF di Germania ), rappresentato dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], 4, avenue Marie-Thérèse, intervenienti, causa avente ad oggetto l' annullamento della decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l' impegno offerto dalla ricorrente nell' ambito del procedimento antidumping relativo all' importazione di fotocopiatrici a carta comune originarie del [OSCURATO:PERSONA] e l' annullamento del regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 febbraio 1987, n . 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sull' importazione di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune, originarie del [OSCURATO:PERSONA] ( GU L 54, pag . 12 ) o, in subordine, l' annullamento di detto regolamento nei limiti in cui assoggetta le fotocopiatrici fabbricate dalla [OSCURATO:PERSONA] ad un dazio antidumping del 12,6%,

LA CORTE,

composta dai signori O .

Due, presidente, [OSCURATO:PERSONA], F.A .

Schockweiler, M .

Zuleeg, presidenti di sezione, T .

Koopmans, G.F .

Mancini, R .

Joliet, T.F . [OSCURATO:PERSONA], J.C .

Moitinho de Almeida, G.C . [OSCURATO:PERSONA] e F .

Grévisse, giudici, avvocato generale : J .

Mischo cancelliere : sig.ra B .

Pastor, amministratore vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 18 maggio 1989, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 5 luglio 1989, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 21 maggio 1987, la società [OSCURATO:PERSONA] PLC, con sede in Londra, ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA] ") ha presentato, ai sensi dell' art . 173, secondo comma, del trattato CEE, una domanda diretta all' annullamento della decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l' impegno offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] nell' ambito del procedimento antidumping relativo all' importazione di fotocopiatrici a carta comune originarie del [OSCURATO:PERSONA] ( in prosieguo : la "decisione impugnata ") e del regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 febbraio 1987, n . 535, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune originarie del [OSCURATO:PERSONA] ( GU L 54, pag . 12, in prosieguo : il "regolamento impugnato "). 2 Per quanto riguarda il regolamento impugnato, il ricorso è diretto, in via principale, ad annullarlo nel suo complesso e, in subordine, ad annullarlo nei limiti in cui assoggetta le fotocopiatrici a carta comune ( in prosieguo : le "fotocopiatrici ") fabbricate dalla [OSCURATO:PERSONA] ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA] ") ad un dazio antidumping del 12,6 %. 3 [OSCURATO:PERSONA] è un Original equipment manufacturer ( in prosieguo : "OEM "), cioè un fornitore con la propria marca di prodotti fabbricati da altre imprese .

Infatti, essa acquista fotocopiatrici in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], fabbricante giapponese, per venderle con la marca [OSCURATO:PERSONA] nella Comunità e in numerosi paesi terzi . 4 Nel luglio 1985 la [OSCURATO:PERSONA] ha formato oggetto, insieme ad altri produttori giapponesi, di una denuncia depositata presso la [OSCURATO:PERSONA] dal comitato europeo dei produttori di fotocopiatrici che la accusava di vendere i propri prodotti nella Comunità a prezzi di dumping . 5 Il procedimento antidumping avviato dalla [OSCURATO:PERSONA], sulla base del regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 luglio 1984, n . 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( GU L 201, pag . 1 ) ha portato in un primo momento a imporre alla [OSCURATO:PERSONA] un dazio antidumping provvisorio del 13,7 %.

Successivamente, con il regolamento impugnato, adottato su proposta della [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio ha fissato il dazio antidumping definitivo al 12,6 %. 6 Per una più ampia illustrazione del contesto normativo, dei fatti di causa, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza .

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sulla ricevibilità Sulle conclusioni del ricorso dirette all' annullamento del rigetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell' impegno offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] . 7 Come rilevato dalla Corte nell' ordinanza 11 novembre 1987, ( causa 150/87, Nashua/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 4421, punto 6 della motivazione ) l' attività della [OSCURATO:PERSONA] rientra nell' ambito del processo decisionale del Consiglio .

Infatti, dalle disposizioni del regolamento del Consiglio n . 2176/84, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha l' onere di condurre indagini e di decidere sulla base di queste ultime se porre termine al procedimento oppure proseguirlo, adottando misure provvisorie e proponendo al Consiglio l' adozione di misure definitive .

Il potere di decidere in via definitiva spetta tuttavia al Consiglio .

Questi può infatti astenersi da qualsiasi decisione, se è in disaccordo con la [OSCURATO:PERSONA], o, invece, adottare una decisione sulla base delle proposte di quest' ultima . 8 Il rigetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] di una proposta d' impegno non è un atto che produca effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi della ricorrente, dato che la [OSCURATO:PERSONA] può ritornare sulla sua decisione o che il Consiglio può decidere di non istituire dazi antidumping .

Un siffatto rigetto è un provvedimento intermedio, il cui obiettivo è quello di preparare la decisione definitiva e non costituisce pertanto un atto impugnabile . 9 Orbene, come emerge dalle sentenze 7 maggio 1987, ( causa 240/84, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1809, causa 255/84, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1861 e causa 256/84, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1899 ) gli operatori economici possono, se del caso, far valere qualsiasi irregolarità relativa al rigetto delle loro proposte di impegno impugnando il regolamento che istituisce i dazi antidumping definitivi . 10 Da quanto precede risulta che le conclusioni del ricorso intese all' annullamento della decisione impugnata sono irricevibili .

Sulle conclusioni del ricorso dirette all' annullamento del regolamento n . 535/87 11 Il Consiglio ritiene che il ricorso sia irricevibile nella parte in cui è diretto all' annullamento integrale del regolamento impugnato .

Esso sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non può essere direttamente ed individualmente riguardata dalle disposizioni del regolamento impugnato che impongono dazi antidumping specifici sulle importazioni di prodotti fabbricati da imprese esportatrici con le quali essa non ha alcun legame .

Secondo il Consiglio, le uniche disposizioni che possono interessare la [OSCURATO:PERSONA] individualmente sono quelle riguardanti le importazioni dei prodotti fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA] . 12 A questo proposito, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, e in particolare la sentenza 7 maggio 1987 ( causa 258/84, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1923, punto 7 della motivazione ), un regolamento che impone dazi antidumping differenti ad una serie di operatori economici riguarda individualmente uno di tali operatori attraverso le sole disposizioni che gli impongono un particolare dazio antidumping e ne fissano l' importo, e non attraverso quelle che impongono dazi antidumping ad altre società . 13 Da quanto precede risulta che le conclusioni del ricorso presentate in via principale, dirette all' annullamento integrale del regolamento impugnato, vanno dichiarate irricevibili . 14 Per quanto riguarda le conclusioni del ricorso presentate in via subordinata, dirette all' annullamento del regolamento impugnato nella parte in cui assoggetta le fotocopiatrici fabbricate dalla [OSCURATO:PERSONA] ad un dazio antidumping del 12,6%, il Consiglio sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non è direttamente ed individualmente riguardata dalle corrispondenti disposizioni di tale regolamento . 15 A questo proposito, il Consiglio fa valere, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] è un importatore indipendente di fotocopiatrici fabbricate dalla [OSCURATO:PERSONA], il cui prezzo di rivendita non è stato preso in considerazione dalle istituzioni nel fissare il prezzo all' esportazione, unico caso in cui, secondo la giurisprudenza della Corte, all' importatore considerato va riconosciuto il diritto di agire per l' annullamento di un regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi . 16 Il Consiglio sostiene, in secondo luogo, che per la costruzione del valore normale dei prodotti considerati, le istituzioni hanno fissato il margine di profitto dell' esportatore al 5%, sulla base di dati provenienti esclusivamente dalla [OSCURATO:PERSONA], produttore esportatore, e non dalla [OSCURATO:PERSONA] . 17 Occorre innanzitutto ricordare che i regolamenti che istituiscono un dazio antidumping hanno, per loro natura e portata, un carattere normativo, in quanto si applicano alla generalità degli operatori economici .

Non è tuttavia da escludersi che talune disposizioni di detti regolamenti riguardino direttamente ed individualmente quei produttori ed esportatori del prodotto considerato ai quali vengono imputate pratiche di dumping sulla base di dati relativi alla loro attività commerciale .

Questo è il caso, in generale, delle imprese produttrici ed esportatrici che possano dimostrare di essere state individuate negli atti della [OSCURATO:PERSONA] o del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie ( vedasi sentenze 21 febbraio 1984, cause riunite 239/82 e 275/82, [OSCURATO:PERSONA] I, [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1005, punti 11 e 12 della motivazione e 23 maggio 1985, causa 53/83, [OSCURATO:PERSONA] II, [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1621, punto 4 della motivazione ). 18 Altrettanto vale per gli importatori i cui prezzi di rivendita siano stati presi in considerazione per la costruzione dei prezzi all' esportazione e che sono pertanto interessati dagli accertamenti relativi all' esistenza di una pratica di dumping ( vedasi sentenze 29 marzo 1979, causa 118/77, ISO, [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1277, punto 15 della motivazione e 21 febbraio 1984, [OSCURATO:PERSONA] I, punto 15 della motivazione, sopra menzionata ). 19 Occorre pertanto esaminare se, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] sia stata interessata dagli accertamenti relativi all' esistenza della pratica di dumping di cui trattasi . 20 A questo proposito, si deve rilevare che proprio in relazione alle particolarità delle vendite della [OSCURATO:PERSONA] agli OEM e, in particolare, alle differenze tra le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] per le vendite agli OEM e quelle da essa sostenute per le vendite di fotocopiatrici con la propria marca, il Consiglio ha ritenuto appropriato fissare, nel contesto della costruzione del valore normale, il margine di profitto degli esportatori al 5%, cioè ad un' aliquota inferiore a quella del margine di profitto medio, valutato nella misura del 14,6 %. 21 Sulla base del valore normale così costruito per le vendite della [OSCURATO:PERSONA] agli OEM, le istituzioni sono giunte a calcolare un margine di dumping inferiore a quello stabilito per le vendite di fotocopiatrici messe in commercio con la marca della [OSCURATO:PERSONA] stessa, e detto margine di dumping, nonché i margini stabiliti per tutti i canali di vendita della [OSCURATO:PERSONA], sono stati presi in considerazione ai fini del calcolo di un margine di dumping ponderato sulla base del quale è stato fissato il dazio antidumping . 22 E vero che il margine di profitto del 5% è stato applicato senza distinzione tra i vari operatori economici interessati in occasione della costruzione del valore normale delle fotocopiatrici .

Tuttavia, gli operatori economici di cui trattasi, il cui numero è ristretto, sono stati individuati dalle istituzioni, e, proprio per tener conto delle particolarità delle loro relazioni commerciali con i produttori, l' aliquota del margine di profitto determinato è stata fissata al 5 %. 23 Da quanto precede risulta che, senza che occorra qualificare la ricorrente come importatore od esportatore, e tenuto conto dei suoi rapporti commerciali con la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] è interessata dagli accertamenti relativi all' esistenza della pratica di dumping di cui trattasi e che, pertanto, le disposizioni del regolamento controverso, relative alle pratiche di dumping della [OSCURATO:PERSONA], la riguardano direttamente ed individualmente . 24 Le conclusioni subordinate del ricorso, intese all' annullamento del regolamento n . 535/87 sono pertanto ricevibili nei limiti in cui detto regolamento assoggetta le fotocopiatrici fabbricate dalla [OSCURATO:PERSONA] ad un dazio antidumping del 12,6 %.

Nel merito 25 A sostegno della sua domanda, la [OSCURATO:PERSONA] invoca cinque motivi basati, rispettivamente : 1 ) sul calcolo erroneo del prezzo all' esportazione; 2 ) sulla comparazione erronea tra il valore normale e il prezzo all' esportazione; 3 ) sulla definizione erronea dell' industria comunitaria; 4 ) sulla valutazione erronea degli interessi della Comunità; 5 ) sulla carenza di motivazione del rigetto delle proposte di impegno presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] .

Sul motivo relativo al calcolo erroneo del prezzo all' esportazione 26 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, tenuto conto della sua indipendenza rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio avrebbe dovuto prendere in considerazione come prezzo all' esportazione, ai sensi dell' art . 2, n . 8, lett . a ), il prezzo da lei pagato alla [OSCURATO:PERSONA] tramite la [OSCURATO:PERSONA] e non tener conto di questo prezzo per costruire il prezzo all' esportazione ai sensi dell' art . 2, n . 8, lett . b ), del regolamento n . 2176/84 . 27 Occorre rilevare, a questo proposito, che le fotocopiatrici prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] sono vendute tramite la [OSCURATO:PERSONA], la quale tratta gli ordinativi dei clienti interessati, invia loro le fatture e riceve i relativi pagamenti .

Orbene, il prezzo pagato dagli acquirenti alla [OSCURATO:PERSONA] non coincide con il prezzo fatturato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] . 28 Il Consiglio ha quindi deciso di costruire il prezzo all' esportazione sulla base del prezzo fatturato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], procedendo agli adeguamenti contemplati dal regolamento n . 2176/84, cioè defalcando da questo prezzo un margine ragionevole per le spese generali e i profitti, stimato nella misura del 5 %. 29 Procedendo in questo modo, il Consiglio ha correttamente applicato l' art . 2, n . 8, lett . b ), del regolamento n . 2176/84, ai sensi del quale : "Quando non esiste un prezzo all' esportazione oppure quando esiste un' associazione o un accordo di compensazione tra l' esportatore e l' importatore o un terzo, o quando, per altri motivi, il prezzo realmente pagato o da pagare per il prodotto venduto all' esportazione verso la Comunità non può servire come riferimento, il prezzo all' esportazione può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, in funzione di una qualsiasi ragionevole base .

In questi casi sarà tenuto conto di tutte le spese effettuate tra l' importazione e la rivendita, compresi tuti i dazi e le tasse, nonché di un equo margine di profitto ." 30 Da detta disposizione risulta infatti che il prezzo all' esportazione dev' essere costruito quando, per qualunque motivo, il prezzo realmente pagato o da pagare per il prodotto venduto all' esportazione verso la Comunità non può servire come riferimento . 31 Nel caso di specie, né il prezzo pagato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] né il prezzo pagato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] potevano servire come riferimento, considerata l' associazione esistente tra il fabbricante esportatore e la sua società controllata, e, rispettivamente, l' attività svolta da quest' ultima per le vendite .

Infatti, le spese inerenti a tale attività riducono effettivamente l' importo percepito dal fabbricante esportatore nella misura in cui esse vengono di norma sostenute dall' importatore . 32 E vero che, nella parte finale, l' art . 2, n . 8, lett . b ), fa menzione soltanto degli adeguamenti necessari per tener conto di tutte le spese intervenute tra l' importazione e la rivendita e che, da un lato, l' attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] è precedente all' importazione e, dall' altro, se si ammette che la [OSCURATO:PERSONA] rivende le fotocopiatrici alla [OSCURATO:PERSONA], questa rivendita avviene prima dell' importazione . 33 Occorre tuttavia rilevare che gli adeguamenti menzionati sono quelli inerenti alla costruzione del prezzo all' esportazione nei casi più frequenti di associazione o di accordi di compensazione tra l' importatore e l' esportatore o un terzo .

L' art . 2, n . 8, lett . b ), non esclude, pertanto, gli adeguamenti richiesti quando, per altri motivi, il prezzo all' esportazione debba essere costruito . 34 Ciò considerato, va riconosciuto che occorreva costruire il prezzo all' esportazione sulla base del prezzo pagato dal primo acquirente indipendente, adeguando questo prezzo in relazione alle spese e ai profitti inerenti all' attività della [OSCURATO:PERSONA] . 35 Né dai documenti agli atti né dalla trattazione dinanzi alla Corte emerge che questa detrazione sia stata eccessiva .

Pertanto, il motivo relativo all' errore nel calcolo del prezzo all' esportazione deve essere respinto .

Sul motivo relativo alla comparazione erronea tra il valore normale e il prezzo all' esportazione 36 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la differenza di stadio commerciale tra i prodotti venduti dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e quelli venduti dalla [OSCURATO:PERSONA] ai distributori e dettaglianti in [OSCURATO:PERSONA], dall' altra, richiedeva, ai sensi dell' art . 2, n . 10, del regolamento n . 2176/84, degli adeguamenti ai quali le istituzioni non hanno proceduto .

Infatti, nelle vendite destinate al mercato giapponese, la [OSCURATO:PERSONA] sosterrebbe costi che nelle vendite di prodotti destinati agli OEM sono sostenuti da questi ultimi, cioè in particolare, costi di pubblicità, di promozione, nonché le spese relative all' impiego del personale di vendita . 37 A questo proposito, occorre rilevare, in primo luogo, che, a quanto risulta dagli atti, le istituzioni hanno preso in considerazione la differenza tra i costi e i profitti realizzati nell' ambito delle vendite agli OEM e quelli relativi alle altre vendite .

Infatti, proprio a questo scopo e tenuto conto dell' impossibilità nella quale esse si sono trovate di valutare con precisione questa differenza nel contesto della costruzione del valore normale dette istituzioni hanno fissato il margine di profitto nel 5% e non nella sua percentuale media, stimata nel 14,6 %. 38 Occorre rilevare poi che spetta alla parte che domanda l' adeguamento di cui all' art . 2, n . 10, primo comma, del regolamento n . 2176/84, provare la necessità dell' adeguamento e che, conformemente al secondo comma, lett . c ), di detto articolo, gli adeguamenti per differenze di stadio commerciale possono essere effettuate solo se già non se ne è tenuto conto altrimenti .

Ai sensi di questa disposizione, infine, in linea di massima, non si procede ad adeguamenti per differenze nelle condizioni relative alle spese amministrative e generali, ivi comprese quelle relative alla ricerca ed allo sviluppo o alla pubblicità . 39 [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova del fatto che l' adeguamento effettuato non consentisse di coprire le asserite differenze .

Essa non ha neppure dimostrato che le differenze di stadio commerciale non fossero state prese in considerazione nel contesto degli altri adeguamenti operati in relazione alle differenze nelle condizioni di vendita o che una particolare circostanza giustificasse la presa in considerazione di spese amministrative e generali . 40 Deve pertanto essere respinto il motivo relativo all' errore nella comparazione tra il valore normale e il prezzo all' esportazione .

Sul motivo relativo alla definizione erronea dell' industria comunitaria 41 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che le istituzioni si sono discostate dalla loro prassi antecedente secondo la quale, un produttore, qualora sia legato agli esportatori o agli importatori o sia esso stesso importatore del prodotto che si suppone oggetto di dumping o di sovvenzioni, deve essere automaticamente escluso dall' insieme dei produttori che costituiscono "l' industria comunitaria" ai sensi dell' art . 4, n . 5, del regolamento n . 2176/84 . 42 Si deve a questo proposito rilevare che, a norma dell' art . 4, n . 1, del regolamento n . 2176/84 "il pregiudizio è determinato soltanto se le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni costituiscono, per via degli effetti del dumping e della sovvenzione, la causa del pregiudizio, ossia se arrecano o minacciano di arrecare un pregiudizio notevole ad un' industria stabilita nella Comunità, oppure ritardano sensibilmente la creazione di siffatta industria (...)".

A norma del n . 5 del medesimo articolo per industria comunitaria si deve intendere "il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o di quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione notevole della produzione comunitaria totale di tali prodotti, tuttavia : - ove taluni produttori siano legati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto per il quale si afferma l' esistenza di dumping o della sovvenzione, l' espressione "industria comunitaria" può essere interpretata come riferita al resto dei produttori; (...)". 43 Da queste disposizioni si deduce che compete alle istituzioni, nell' esercizio del loro potere discrezionale, esaminare se esse debbono escludere dall' industria comunitaria i produttori aventi legami con gli esportatori o gli importatori o che siano essi stessi importatori del prodotto oggetto di dumping .

Questo potere discrezionale deve esercitarsi caso per caso, in relazione a tutte le circostanze pertinenti . 44 Orbene, si deve constatare che, secondo quanto risulta dai documenti agli atti e dalla trattazione dinanzi alla Corte, in ciascuno dei casi menzionati dalla ricorrente un produttore comunitario è stato escluso dall' industria comunitaria nell' esercizio di un siffatto potere discrezionale .

La prassi delle istituzioni invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] è pertanto inesistente . 45 [OSCURATO:PERSONA] sostiene poi che quand' anche si ammettesse che le istituzioni non sono tenute a escludere taluni produttori dall' industria comunitaria qualora accertino siffatti legami, l' esclusione della Olivetti, della Océ e della Tetras, da un lato, e della [OSCURATO:PERSONA], dall' altro, era caso di specie giustificata . 46 Per quanto riguarda la Olivetti e la Océ, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che l' importazione di fotocopiatrici originarie del [OSCURATO:PERSONA] corrispondeva ad una loro strategia, intesa a rinforzare la loro posizione sul mercato e ad aumentare i loro profitti .

Orbene, considerata la quota consistente rappresentata dalle vendite e dalle cessioni in locazione, nella CEE, delle fotocopiatrici importate da queste due imprese rispetto al totale delle loro vendite, l' inclusione di dette imprese nella definizione di "industria comunitaria" avrebbe il risultato di svuotare di ogni reale significato l' eccezione contemplata all' art . 4, n . 5, del regolamento n . 2176/84 .

Per quanto riguarda la Tetras, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che la Canon partecipa al capitale di detta impresa nella misura del 19% con una opzione di acquisto del 30 %. 47 Occorre a questo proposito ricordare che, secondo le istituzioni, la Olivetti e la Océ importavano fotocopiatrici provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] onde poter offrire ai loro clienti una gamma completa di modelli .

Le fotocopiatrici rientranti nelle categorie 1 e 2 erano vendute a prezzi superiori a quelli praticati dai loro fornitori e costituivano una quota aggirantesi tra il 35 e il 40% delle vendite e delle cessioni in locazione di queste nuove macchine sul mercato, durante il periodo compreso tra il 1981 e il luglio 1985 .

I tentativi di questi due produttori diretti così a mettere a punto e a lanciare sul mercato una gamma completa di modelli sono tuttavia falliti in conseguenza dei bassi prezzi di mercato imposti dalle importazioni giapponesi . 48 Alla luce di queste circostanze, la cui esattezza non è stata smentita né dai documenti agli atti né dalla trattazione dinanzi alla Corte, si deve considerare che, per effetto delle loro importazioni i produttori menzionati non hanno prodotto un pregiudizio a sé stessi, provocando la diminuzione dell' utilizzo delle loro capacità produttive, il calo dei propri prezzi o l' abbandono di programmi diretti all' aumento della produzione o alla produzione di nuovi prodotti . 49 Tenuto conto di quanto precede, si deve concludere che includendo la Olivetti e la Océ nell' industria comunitaria, le istituzioni non hanno ecceduto i limiti del potere discrezionale loro riconosciuto . 50 Per quanto riguarda la Tetras, è sufficiente constatare che, come indicato nei punti 81 e 107 della motivazione del regolamento impugnato, detto produttore non è stato preso in considerazione né per la valutazione del pregiudizio né per la fissazione dell' aliquota del dazio antidumping . 51 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non doveva neppure essere considerata produttore comunitario .

A questo riguardo essa ricorda, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] partecipa al capitale azionario della [OSCURATO:PERSONA], società giapponese, nella misura del 50% e che queste due società sono sotto il controllo della [OSCURATO:PERSONA] ( USA ).

Di conseguenza, le decisioni commerciali della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero adottate nell' ambito di una strategia commerciale del gruppo elaborata a livello mondiale . 52 [OSCURATO:PERSONA] sostiene poi che, nelle categorie da 1 a 2, la [OSCURATO:PERSONA] si limita praticamente ad assemblare i componenti importati dal [OSCURATO:PERSONA] e che il valore aggiunto nella Comunità raggiunge il 20% soltanto se vengono inclusi i costi di manodopera e il 35% se vengono inclusi pure i profitti della fabbrica .

Il valore aggiunto menzionato dalle istituzioni sarebbe semplicemente una media ponderata per tutte le fotocopiatrici [OSCURATO:PERSONA] delle categorie da 1 a 4 .

Questa dipendenza della [OSCURATO:PERSONA] dalle importazioni di fotocopiatrici giapponesi non consentirebbe di inserire tale società nel novero dei produttori facenti parte dell' "industria comunitaria ". 53 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di acquistare fotocopiatrici per bassi volumi dalla [OSCURATO:PERSONA] non è giustificata da esigenze di autodifesa .

Si tratterebbe di una decisione di gestione come riconosciuto dallo stesso Consiglio nel punto 64 della motivazione del regolamento impugnato . 54 [OSCURATO:PERSONA] invoca infine il pregiudizio che la [OSCURATO:PERSONA] causa agli altri produttori della Comunità, rivendendo le fotocopiatrici fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] a prezzi di dumping, pregiudizio d' altronde riconosciuto dal Consiglio al punto 63 della motivazione del regolamento impugnato . 55 Sulla base di questi diversi argomenti, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, includendo le imprese sopra menzionate nell' industria comunitaria ai fini della determinazione del pregiudizio causato a quest' ultima dalla pretesa pratica di dumping, le istituzioni avrebbero violato l' art . 4, nn . 1 e 5, del regolamento n . 2176/84 .

Essa aggiunge che l' istituzione di dazi antidumping era tanto meno giustificata in quanto gli altri produttori non potevano essere considerati rappresentativi di una "proporzione notevole della produzione comunitaria" ai sensi dell' art . 4, n . 5, e che, pertanto, non avrebbe potuto essere constatato alcun pregiudizio per la loro produzione . 56 Per valutare se, nel caso di specie, l' insieme dei fatti pertinenti richiedesse l' esclusione della [OSCURATO:PERSONA] dall' industria comunitaria, occorre rilevare, in primo luogo, che per quanto riguarda il valore aggiunto delle fotocopiatrici fabbricate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella Comunità, esso era, durante il periodo di riferimento, del 50% per le fotocopiatrici delle categorie da 1 a 4 .

E vero che per le fotocopiatrici per bassi volumi fabbricate nel [OSCURATO:PERSONA] questo valore era di gran lunga inferiore .

Tuttavia, come a ragione osservato dal Consiglio al punto 58 della motivazione del regolamento impugnato, "dato che, ai fini della procedura, sono stati definiti prodotti simili tutte le fotocopiatrici dai modelli personali fino alle macchine della categoria 5, sarebbe inopportuno decidere se un produttore comunitario debba essere inserito nell' industria comunitaria unicamente prendendo in esame la sua produzione di un determinato modello o di una gamma limitata di modelli ." 57 Si deve rilevare, in secondo luogo, che, per quanto riguarda l' importazione delle fotocopiatrici provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] e fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], le istituzioni hanno considerato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato di essere stata indotta ad acquistare le macchine per motivi di autodifesa .

Secondo le informazioni ottenute, si tratta di una decisione di gestione adottata nel contesto del gruppo [OSCURATO:PERSONA] .

Tuttavia, il volume di dette importazioni è stato minimo rispetto a tutta la gamma di fotocopiatrici prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella Comunità come anche rispetto all' insieme del mercato comunitario ( 1 %), e i prezzi di rivendita sono stati identici a quelli dei corrispondenti apparecchi prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] . 58 Si deve rilevare inoltre che anche se, rivendendo le fotocopiatrici importate dal [OSCURATO:PERSONA] a prezzi di dumping, inferiori a quelli degli altri produttori comunitari, la [OSCURATO:PERSONA] ha causato un pregiudizio a questi ultimi, essa non doveva essere per questo esclusa dal novero dei produttori comunitari e privata, con ciò stesso, della tutela offerta dalla normativa comunitaria rispetto al pregiudizio che essa abbia a sua volta subito . 59 Si deve infine rilevare che, secondo il Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] si era impegnata a fabbricare direttamente, o a procurarsi presso altri produttori comunitari, componenti destinati a sostituire quelli provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] .

Orbene, la realizzazione di questo impegno si sarebbe trovata severamente compromessa in assenza di provvedimenti antidumping . 60 Anche se la [OSCURATO:PERSONA] detiene il 50% del capitale del suo fornitore giapponese, la [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, tenuto conto dell' insieme delle circostanze qui sopra esposte, la cui esattezza non è stata smentita né dai documenti agli atti né dalla trattazione dinanzi alla Corte, si deve concludere che le istituzioni, includendo la [OSCURATO:PERSONA] nell' industria comunitaria, non hanno ecceduto i limiti del potere discrezionale loro riconosciuto . 61 Da quanto precede risulta che il motivo relativo all' erronea definizione dell' industria comunitaria deve essere respinto .

Sul motivo relativo alla valutazione erronea degli interessi della Comunità 62 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, data la struttura del mercato e in particolare il suo grado di concentrazione, gli interessi della Comunità non richiedevano l' istituzione di dazi antidumping .

Essa aggiunge che l' imposizione di questi dazi avrebbe rafforzato la posizione dominante occupata dalla [OSCURATO:PERSONA] e limitato la concorrenza, e che il successivo andamento del mercato sarebbe stato sfavorevole ai consumatori . [OSCURATO:PERSONA] da ciò conclude che, istituendo i dazi antidumping, le istituzioni avrebbero violato l' art . 12, n . 1, del regolamento n . 2176/84 . 63 Si deve rilevare che la questione di stabilire se gli interessi della Comunità richiedano un' azione comunitaria presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse .

Orbene, come è stato deciso dalla Corte, in particolare nella sentenza 7 maggio 1987, ( causa 255/84, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1861, punto 21 della motivazione ), il giudice deve limitare il proprio controllo di una siffatta valutazione alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell' esattezza materiale dei fatti considerati nell' operare la scelta contestata, dell' assenza di errore di valutazione manifesto o di sviamento di potere . 64 Va a questo proposito osservato che, secondo le istituzioni, in assenza di dazi antidumping, verrebbe compromessa la possibilità che un' industria comunitaria indipendente di fotocopiatrici continui ad esistere, mentre essa è necessaria al mantenimento e allo sviluppo delle tecniche richieste per la fabbricazione di prodotti di reprografia nonché alla conservazione di un gran numero di posti di lavoro .

Questo timore era in particolare basato sul rilevamento dell' impresa di un produttore comunitario da parte di un fabbricante giapponese, avvenuto nel corso dell' inchiesta .

Le istituzioni hanno altresì considerato che questa necessità di protezione dell' industria comunitaria prevaleva sulla protezione degli interessi immediati dei consumatori . 65 Una siffatta necessità giustifica altresì l' eventuale rafforzamento della posizione sul mercato di uno dei produttori comunitari a seguito dell' istituzione dei dazi antidumping, tanto più che le istituzioni non avevano ragione di temere abusi .

Occorre rilevare che, dopo l' istituzione di detti dazi, nessuno dei sei fabbricanti giapponesi che detenevano una quota del mercato comunitario si è ritirato da tale mercato . 66 Alla luce di quanto sopra, si deve constatare che le istituzioni non hanno commesso alcun errore manifesto di valutazione considerando che gli interessi della Comunità esigevano l' istituzione di dazi antidumping . 67 Pertanto, il motivo relativo all' erronea valutazione dell' interesse della Comunità deve essere respinto .

Sul motivo relativo alla carenza di motivazione del rigetto delle proposte d' impegno da parte della [OSCURATO:PERSONA] 68 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la motivazioe del rigetto delle sue proposte d' impegno è insufficiente e pertanto non conforme ai requisiti di cui all' art . 190 del trattato . [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata ad invocare la sua prassi tradizionale di non accettare impegni da parte degli importatori ( punto 100 della motivazione del regolamento impugnato ), senza spiegare le ragioni di questa prassi e le modalità della sua applicazione al caso di specie, mentre la ricorrente avrebbe dovuto essere considerata come esportatore . 69 A questo proposito si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza ( vedasi in particolare sentenza 26 giugno 1986, ( causa 203/85, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 2049, punto 10 della motivazione ), la motivazione prescritta dall' art . 190 del trattato deve indicare, in modo chiaro e inequivocabile, l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria che ha adottato l' atto impugnato, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della difesa dei loro diritti, e alla Corte di esercitare il suo controllo . 70 Nel caso di specie questo requisito è stato soddisfatto .

La prassi della [OSCURATO:PERSONA] di non accettare impegni da parte degli importatori, sostenuta dal Consiglio al punto 100 della motivazione del regolamento impugnato, trova fondamento sia nelle norme del codice antidumping del GATT, il cui art . 7 prevede soltanto l' accettazione di impegni da parte degli esportatori, sia nell' art . 10 del regolamento n . 2176/84 .

Anche se quest' ultima norma non esclude la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di accettare l' impegno offerto da un importatore, dalla sua formulazione emerge però che una siffatta accettazione deve essere eccezionale .

Infatti i nn . 4 e 6, relativi alla prosecuzione dell' inchiesta dopo l' accettazione degli impegni e all' istituzione di dazi antidumping dopo il ritiro di un impegno o la constatazione della sua violazione, fanno menzione soltanto degli esportatori, cioè di quegli operatori economici i cui impegni possono essere accettati . 71 Questa disciplina è giustificata da due ordini di motivi .

Innanzitutto, l' accettazione dell' impegno offerto da un importatore avrebbe la conseguenza di incoraggiarlo a continuare ad approvvigionarsi al di fuori della Comunità a prezzi di dumping .

In secondo luogo, gli altri importatori dovrebbero essere trattati allo stesso modo, il che, dato il grande numero di società interessate, renderebbe il controllo del rispetto degli impegni estremamente difficile . 72 Si deve osservare che la questione se la [OSCURATO:PERSONA] sia l' esportatore materiale delle fotocopiatrici o l' importatore non ha alcuna importanza .

Infatti, dato che le fotocopiatrici sono acquistate ai fini della loro importazione nella Comunità e che pertanto valgono i motivi che giustificano la mancata accettazione degli impegni offerti da parte degli importatori, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerata esportatore a tal fine ( punto 100, quarto comma, della motivazione del regolamento impugnato ). 73 Ne consegue che il motivo relativo alla carenza di motivazione del rigetto delle proposte d' impegno avanzate dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto e, con esso, il ricorso nel suo complesso .

Decisione relativa alle spese Sulle spese 74 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese .

La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese, comprese quelle sostenute dagli intervenienti che ne hanno fatto domanda .

La società [OSCURATO:PERSONA], intervenuta a sostegno della ricorrente, sopporterà le proprie spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce : 1 ) Il ricorso è respinto . 2 ) La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dagli intervenienti . [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61987CJ0156_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-156/87, [OSCURATO:PERSONA] PLC, con sede in Londra, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], K.P.E . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], barristers, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avvocato [OSCURATO:PERSONA], 4, avenue Marie-Thérèse, ricorrente, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] . Ltd, con l' avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell' avvocato F . Bausch, 8, rue Zithe, interveniente, contro Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], direttore del servizio giuridico e dal sig . Erik H . Stein, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dello studio Schoen e Pflueger di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig . [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuti, sostenuti dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rappresentato dal sig . F . [OSCURATO:PERSONA] de Saro, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario e dall' avvocato dello stato [OSCURATO:PERSONA] de Lapuerta, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard [OSCURATO:PERSONA], e da Committee of [OSCURATO:PERSONA] ( Cecom ), con sede sociale in Colonia ( RF di Germania ), rappresentato dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], 4, avenue Marie-Thérèse, intervenienti, causa avente ad oggetto l' annullamento della decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l' impegno offerto dalla ricorrente nell' ambito del procedimento antidumping relativo all' importazione di fotocopiatrici a carta comune originarie del [OSCURATO:PERSONA] e l' annullamento del regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 febbraio 1987, n . 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sull' importazione di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune, originarie del [OSCURATO:PERSONA] ( GU L 54, pag . 12 ) o, in subordine, l' annullamento di detto regolamento nei limiti in cui assoggetta le fotocopiatrici fabbricate dalla [OSCURATO:PERSONA] ad un dazio antidumping del 12,6%, LA CORTE, composta dai signori O . Due, presidente, [OSCURATO:PERSONA], F.A . Schockweiler, M . Zuleeg, presidenti di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini, R . Joliet, T.F . [OSCURATO:PERSONA], J.C . Moitinho de Almeida, G.C . [OSCURATO:PERSONA] e F . Grévisse, giudici, avvocato generale : J . Mischo cancelliere : sig.ra B . Pastor, amministratore vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 18 maggio 1989, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 5 luglio 1989, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 21 maggio 1987, la società [OSCURATO:PERSONA] PLC, con sede in Londra, ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA] ") ha presentato, ai sensi dell' art . 173, secondo comma, del trattato CEE, una domanda diretta all' annullamento della decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l' impegno offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] nell' ambito del procedimento antidumping relativo all' importazione di fotocopiatrici a carta comune originarie del [OSCURATO:PERSONA] ( in prosieguo : la "decisione impugnata ") e del regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 febbraio 1987, n . 535, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune originarie del [OSCURATO:PERSONA] ( GU L 54, pag . 12, in prosieguo : il "regolamento impugnato "). 2 Per quanto riguarda il regolamento impugnato, il ricorso è diretto, in via principale, ad annullarlo nel suo complesso e, in subordine, ad annullarlo nei limiti in cui assoggetta le fotocopiatrici a carta comune ( in prosieguo : le "fotocopiatrici ") fabbricate dalla [OSCURATO:PERSONA] ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA] ") ad un dazio antidumping del 12,6 %. 3 [OSCURATO:PERSONA] è un Original equipment manufacturer ( in prosieguo : "OEM "), cioè un fornitore con la propria marca di prodotti fabbricati da altre imprese . Infatti, essa acquista fotocopiatrici in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], fabbricante giapponese, per venderle con la marca [OSCURATO:PERSONA] nella Comunità e in numerosi paesi terzi . 4 Nel luglio 1985 la [OSCURATO:PERSONA] ha formato oggetto, insieme ad altri produttori giapponesi, di una denuncia depositata presso la [OSCURATO:PERSONA] dal comitato europeo dei produttori di fotocopiatrici che la accusava di vendere i propri prodotti nella Comunità a prezzi di dumping . 5 Il procedimento antidumping avviato dalla [OSCURATO:PERSONA], sulla base del regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 luglio 1984, n . 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( GU L 201, pag . 1 ) ha portato in un primo momento a imporre alla [OSCURATO:PERSONA] un dazio antidumping provvisorio del 13,7 %. Successivamente, con il regolamento impugnato, adottato su proposta della [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio ha fissato il dazio antidumping definitivo al 12,6 %. 6 Per una più ampia illustrazione del contesto normativo, dei fatti di causa, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte . Sulla ricevibilità Sulle conclusioni del ricorso dirette all' annullamento del rigetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell' impegno offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] . 7 Come rilevato dalla Corte nell' ordinanza 11 novembre 1987, ( causa 150/87, Nashua/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 4421, punto 6 della motivazione ) l' attività della [OSCURATO:PERSONA] rientra nell' ambito del processo decisionale del Consiglio . Infatti, dalle disposizioni del regolamento del Consiglio n . 2176/84, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha l' onere di condurre indagini e di decidere sulla base di queste ultime se porre termine al procedimento oppure proseguirlo, adottando misure provvisorie e proponendo al Consiglio l' adozione di misure definitive . Il potere di decidere in via definitiva spetta tuttavia al Consiglio . Questi può infatti astenersi da qualsiasi decisione, se è in disaccordo con la [OSCURATO:PERSONA], o, invece, adottare una decisione sulla base delle proposte di quest' ultima . 8 Il rigetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] di una proposta d' impegno non è un atto che produca effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi della ricorrente, dato che la [OSCURATO:PERSONA] può ritornare sulla sua decisione o che il Consiglio può decidere di non istituire dazi antidumping . Un siffatto rigetto è un provvedimento intermedio, il cui obiettivo è quello di preparare la decisione definitiva e non costituisce pertanto un atto impugnabile . 9 Orbene, come emerge dalle sentenze 7 maggio 1987, ( causa 240/84, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1809, causa 255/84, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1861 e causa 256/84, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1899 ) gli operatori economici possono, se del caso, far valere qualsiasi irregolarità relativa al rigetto delle loro proposte di impegno impugnando il regolamento che istituisce i dazi antidumping definitivi . 10 Da quanto precede risulta che le conclusioni del ricorso intese all' annullamento della decisione impugnata sono irricevibili . Sulle conclusioni del ricorso dirette all' annullamento del regolamento n . 535/87 11 Il Consiglio ritiene che il ricorso sia irricevibile nella parte in cui è diretto all' annullamento integrale del regolamento impugnato . Esso sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non può essere direttamente ed individualmente riguardata dalle disposizioni del regolamento impugnato che impongono dazi antidumping specifici sulle importazioni di prodotti fabbricati da imprese esportatrici con le quali essa non ha alcun legame . Secondo il Consiglio, le uniche disposizioni che possono interessare la [OSCURATO:PERSONA] individualmente sono quelle riguardanti le importazioni dei prodotti fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA] . 12 A questo proposito, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, e in particolare la sentenza 7 maggio 1987 ( causa 258/84, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1923, punto 7 della motivazione ), un regolamento che impone dazi antidumping differenti ad una serie di operatori economici riguarda individualmente uno di tali operatori attraverso le sole disposizioni che gli impongono un particolare dazio antidumping e ne fissano l' importo, e non attraverso quelle che impongono dazi antidumping ad altre società . 13 Da quanto precede risulta che le conclusioni del ricorso presentate in via principale, dirette all' annullamento integrale del regolamento impugnato, vanno dichiarate irricevibili . 14 Per quanto riguarda le conclusioni del ricorso presentate in via subordinata, dirette all' annullamento del regolamento impugnato nella parte in cui assoggetta le fotocopiatrici fabbricate dalla [OSCURATO:PERSONA] ad un dazio antidumping del 12,6%, il Consiglio sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non è direttamente ed individualmente riguardata dalle corrispondenti disposizioni di tale regolamento . 15 A questo proposito, il Consiglio fa valere, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] è un importatore indipendente di fotocopiatrici fabbricate dalla [OSCURATO:PERSONA], il cui prezzo di rivendita non è stato preso in considerazione dalle istituzioni nel fissare il prezzo all' esportazione, unico caso in cui, secondo la giurisprudenza della Corte, all' importatore considerato va riconosciuto il diritto di agire per l' annullamento di un regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi . 16 Il Consiglio sostiene, in secondo luogo, che per la costruzione del valore normale dei prodotti considerati, le istituzioni hanno fissato il margine di profitto dell' esportatore al 5%, sulla base di dati provenienti esclusivamente dalla [OSCURATO:PERSONA], produttore esportatore, e non dalla [OSCURATO:PERSONA] . 17 Occorre innanzitutto ricordare che i regolamenti che istituiscono un dazio antidumping hanno, per loro natura e portata, un carattere normativo, in quanto si applicano alla generalità degli operatori economici . Non è tuttavia da escludersi che talune disposizioni di detti regolamenti riguardino direttamente ed individualmente quei produttori ed esportatori del prodotto considerato ai quali vengono imputate pratiche di dumping sulla base di dati relativi alla loro attività commerciale . Questo è il caso, in generale, delle imprese produttrici ed esportatrici che possano dimostrare di essere state individuate negli atti della [OSCURATO:PERSONA] o del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie ( vedasi sentenze 21 febbraio 1984, cause riunite 239/82 e 275/82, [OSCURATO:PERSONA] I, [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1005, punti 11 e 12 della motivazione e 23 maggio 1985, causa 53/83, [OSCURATO:PERSONA] II, [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1621, punto 4 della motivazione ). 18 Altrettanto vale per gli importatori i cui prezzi di rivendita siano stati presi in considerazione per la costruzione dei prezzi all' esportazione e che sono pertanto interessati dagli accertamenti relativi all' esistenza di una pratica di dumping ( vedasi sentenze 29 marzo 1979, causa 118/77, ISO, [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1277, punto 15 della motivazione e 21 febbraio 1984, [OSCURATO:PERSONA] I, punto 15 della motivazione, sopra menzionata ). 19 Occorre pertanto esaminare se, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] sia stata interessata dagli accertamenti relativi all' esistenza della pratica di dumping di cui trattasi . 20 A questo proposito, si deve rilevare che proprio in relazione alle particolarità delle vendite della [OSCURATO:PERSONA] agli OEM e, in particolare, alle differenze tra le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] per le vendite agli OEM e quelle da essa sostenute per le vendite di fotocopiatrici con la propria marca, il Consiglio ha ritenuto appropriato fissare, nel contesto della costruzione del valore normale, il margine di profitto degli esportatori al 5%, cioè ad un' aliquota inferiore a quella del margine di profitto medio, valutato nella misura del 14,6 %. 21 Sulla base del valore normale così costruito per le vendite della [OSCURATO:PERSONA] agli OEM, le istituzioni sono giunte a calcolare un margine di dumping inferiore a quello stabilito per le vendite di fotocopiatrici messe in commercio con la marca della [OSCURATO:PERSONA] stessa, e detto margine di dumping, nonché i margini stabiliti per tutti i canali di vendita della [OSCURATO:PERSONA], sono stati presi in considerazione ai fini del calcolo di un margine di dumping ponderato sulla base del quale è stato fissato il dazio antidumping . 22 E vero che il margine di profitto del 5% è stato applicato senza distinzione tra i vari operatori economici interessati in occasione della costruzione del valore normale delle fotocopiatrici . Tuttavia, gli operatori economici di cui trattasi, il cui numero è ristretto, sono stati individuati dalle istituzioni, e, proprio per tener conto delle particolarità delle loro relazioni commerciali con i produttori, l' aliquota del margine di profitto determinato è stata fissata al 5 %. 23 Da quanto precede risulta che, senza che occorra qualificare la ricorrente come importatore od esportatore, e tenuto conto dei suoi rapporti commerciali con la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] è interessata dagli accertamenti relativi all' esistenza della pratica di dumping di cui trattasi e che, pertanto, le disposizioni del regolamento controverso, relative alle pratiche di dumping della [OSCURATO:PERSONA], la riguardano direttamente ed individualmente . 24 Le conclusioni subordinate del ricorso, intese all' annullamento del regolamento n . 535/87 sono pertanto ricevibili nei limiti in cui detto regolamento assoggetta le fotocopiatrici fabbricate dalla [OSCURATO:PERSONA] ad un dazio antidumping del 12,6 %. Nel merito 25 A sostegno della sua domanda, la [OSCURATO:PERSONA] invoca cinque motivi basati, rispettivamente : 1 ) sul calcolo erroneo del prezzo all' esportazione; 2 ) sulla comparazione erronea tra il valore normale e il prezzo all' esportazione; 3 ) sulla definizione erronea dell' industria comunitaria; 4 ) sulla valutazione erronea degli interessi della Comunità; 5 ) sulla carenza di motivazione del rigetto delle proposte di impegno presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] . Sul motivo relativo al calcolo erroneo del prezzo all' esportazione 26 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, tenuto conto della sua indipendenza rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio avrebbe dovuto prendere in considerazione come prezzo all' esportazione, ai sensi dell' art . 2, n . 8, lett . a ), il prezzo da lei pagato alla [OSCURATO:PERSONA] tramite la [OSCURATO:PERSONA] e non tener conto di questo prezzo per costruire il prezzo all' esportazione ai sensi dell' art . 2, n . 8, lett . b ), del regolamento n . 2176/84 . 27 Occorre rilevare, a questo proposito, che le fotocopiatrici prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] sono vendute tramite la [OSCURATO:PERSONA], la quale tratta gli ordinativi dei clienti interessati, invia loro le fatture e riceve i relativi pagamenti . Orbene, il prezzo pagato dagli acquirenti alla [OSCURATO:PERSONA] non coincide con il prezzo fatturato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] . 28 Il Consiglio ha quindi deciso di costruire il prezzo all' esportazione sulla base del prezzo fatturato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], procedendo agli adeguamenti contemplati dal regolamento n . 2176/84, cioè defalcando da questo prezzo un margine ragionevole per le spese generali e i profitti, stimato nella misura del 5 %. 29 Procedendo in questo modo, il Consiglio ha correttamente applicato l' art . 2, n . 8, lett . b ), del regolamento n . 2176/84, ai sensi del quale : "Quando non esiste un prezzo all' esportazione oppure quando esiste un' associazione o un accordo di compensazione tra l' esportatore e l' importatore o un terzo, o quando, per altri motivi, il prezzo realmente pagato o da pagare per il prodotto venduto all' esportazione verso la Comunità non può servire come riferimento, il prezzo all' esportazione può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, in funzione di una qualsiasi ragionevole base . In questi casi sarà tenuto conto di tutte le spese effettuate tra l' importazione e la rivendita, compresi tuti i dazi e le tasse, nonché di un equo margine di profitto ." 30 Da detta disposizione risulta infatti che il prezzo all' esportazione dev' essere costruito quando, per qualunque motivo, il prezzo realmente pagato o da pagare per il prodotto venduto all' esportazione verso la Comunità non può servire come riferimento . 31 Nel caso di specie, né il prezzo pagato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] né il prezzo pagato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] potevano servire come riferimento, considerata l' associazione esistente tra il fabbricante esportatore e la sua società controllata, e, rispettivamente, l' attività svolta da quest' ultima per le vendite . Infatti, le spese inerenti a tale attività riducono effettivamente l' importo percepito dal fabbricante esportatore nella misura in cui esse vengono di norma sostenute dall' importatore . 32 E vero che, nella parte finale, l' art . 2, n . 8, lett . b ), fa menzione soltanto degli adeguamenti necessari per tener conto di tutte le spese intervenute tra l' importazione e la rivendita e che, da un lato, l' attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] è precedente all' importazione e, dall' altro, se si ammette che la [OSCURATO:PERSONA] rivende le fotocopiatrici alla [OSCURATO:PERSONA], questa rivendita avviene prima dell' importazione . 33 Occorre tuttavia rilevare che gli adeguamenti menzionati sono quelli inerenti alla costruzione del prezzo all' esportazione nei casi più frequenti di associazione o di accordi di compensazione tra l' importatore e l' esportatore o un terzo . L' art . 2, n . 8, lett . b ), non esclude, pertanto, gli adeguamenti richiesti quando, per altri motivi, il prezzo all' esportazione debba essere costruito . 34 Ciò considerato, va riconosciuto che occorreva costruire il prezzo all' esportazione sulla base del prezzo pagato dal primo acquirente indipendente, adeguando questo prezzo in relazione alle spese e ai profitti inerenti all' attività della [OSCURATO:PERSONA] . 35 Né dai documenti agli atti né dalla trattazione dinanzi alla Corte emerge che questa detrazione sia stata eccessiva . Pertanto, il motivo relativo all' errore nel calcolo del prezzo all' esportazione deve essere respinto . Sul motivo relativo alla comparazione erronea tra il valore normale e il prezzo all' esportazione 36 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la differenza di stadio commerciale tra i prodotti venduti dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e quelli venduti dalla [OSCURATO:PERSONA] ai distributori e dettaglianti in [OSCURATO:PERSONA], dall' altra, richiedeva, ai sensi dell' art . 2, n . 10, del regolamento n . 2176/84, degli adeguamenti ai quali le istituzioni non hanno proceduto . Infatti, nelle vendite destinate al mercato giapponese, la [OSCURATO:PERSONA] sosterrebbe costi che nelle vendite di prodotti destinati agli OEM sono sostenuti da questi ultimi, cioè in particolare, costi di pubblicità, di promozione, nonché le spese relative all' impiego del personale di vendita . 37 A questo proposito, occorre rilevare, in primo luogo, che, a quanto risulta dagli atti, le istituzioni hanno preso in considerazione la differenza tra i costi e i profitti realizzati nell' ambito delle vendite agli OEM e quelli relativi alle altre vendite . Infatti, proprio a questo scopo e tenuto conto dell' impossibilità nella quale esse si sono trovate di valutare con precisione questa differenza nel contesto della costruzione del valore normale dette istituzioni hanno fissato il margine di profitto nel 5% e non nella sua percentuale media, stimata nel 14,6 %. 38 Occorre rilevare poi che spetta alla parte che domanda l' adeguamento di cui all' art . 2, n . 10, primo comma, del regolamento n . 2176/84, provare la necessità dell' adeguamento e che, conformemente al secondo comma, lett . c ), di detto articolo, gli adeguamenti per differenze di stadio commerciale possono essere effettuate solo se già non se ne è tenuto conto altrimenti . Ai sensi di questa disposizione, infine, in linea di massima, non si procede ad adeguamenti per differenze nelle condizioni relative alle spese amministrative e generali, ivi comprese quelle relative alla ricerca ed allo sviluppo o alla pubblicità . 39 [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova del fatto che l' adeguamento effettuato non consentisse di coprire le asserite differenze . Essa non ha neppure dimostrato che le differenze di stadio commerciale non fossero state prese in considerazione nel contesto degli altri adeguamenti operati in relazione alle differenze nelle condizioni di vendita o che una particolare circostanza giustificasse la presa in considerazione di spese amministrative e generali . 40 Deve pertanto essere respinto il motivo relativo all' errore nella comparazione tra il valore normale e il prezzo all' esportazione . Sul motivo relativo alla definizione erronea dell' industria comunitaria 41 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che le istituzioni si sono discostate dalla loro prassi antecedente secondo la quale, un produttore, qualora sia legato agli esportatori o agli importatori o sia esso stesso importatore del prodotto che si suppone oggetto di dumping o di sovvenzioni, deve essere automaticamente escluso dall' insieme dei produttori che costituiscono "l' industria comunitaria" ai sensi dell' art . 4, n . 5, del regolamento n . 2176/84 . 42 Si deve a questo proposito rilevare che, a norma dell' art . 4, n . 1, del regolamento n . 2176/84 "il pregiudizio è determinato soltanto se le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni costituiscono, per via degli effetti del dumping e della sovvenzione, la causa del pregiudizio, ossia se arrecano o minacciano di arrecare un pregiudizio notevole ad un' industria stabilita nella Comunità, oppure ritardano sensibilmente la creazione di siffatta industria (...)". A norma del n . 5 del medesimo articolo per industria comunitaria si deve intendere "il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o di quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione notevole della produzione comunitaria totale di tali prodotti, tuttavia : - ove taluni produttori siano legati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto per il quale si afferma l' esistenza di dumping o della sovvenzione, l' espressione "industria comunitaria" può essere interpretata come riferita al resto dei produttori; (...)". 43 Da queste disposizioni si deduce che compete alle istituzioni, nell' esercizio del loro potere discrezionale, esaminare se esse debbono escludere dall' industria comunitaria i produttori aventi legami con gli esportatori o gli importatori o che siano essi stessi importatori del prodotto oggetto di dumping . Questo potere discrezionale deve esercitarsi caso per caso, in relazione a tutte le circostanze pertinenti . 44 Orbene, si deve constatare che, secondo quanto risulta dai documenti agli atti e dalla trattazione dinanzi alla Corte, in ciascuno dei casi menzionati dalla ricorrente un produttore comunitario è stato escluso dall' industria comunitaria nell' esercizio di un siffatto potere discrezionale . La prassi delle istituzioni invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] è pertanto inesistente . 45 [OSCURATO:PERSONA] sostiene poi che quand' anche si ammettesse che le istituzioni non sono tenute a escludere taluni produttori dall' industria comunitaria qualora accertino siffatti legami, l' esclusione della Olivetti, della Océ e della Tetras, da un lato, e della [OSCURATO:PERSONA], dall' altro, era caso di specie giustificata . 46 Per quanto riguarda la Olivetti e la Océ, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che l' importazione di fotocopiatrici originarie del [OSCURATO:PERSONA] corrispondeva ad una loro strategia, intesa a rinforzare la loro posizione sul mercato e ad aumentare i loro profitti . Orbene, considerata la quota consistente rappresentata dalle vendite e dalle cessioni in locazione, nella CEE, delle fotocopiatrici importate da queste due imprese rispetto al totale delle loro vendite, l' inclusione di dette imprese nella definizione di "industria comunitaria" avrebbe il risultato di svuotare di ogni reale significato l' eccezione contemplata all' art . 4, n . 5, del regolamento n . 2176/84 . Per quanto riguarda la Tetras, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che la Canon partecipa al capitale di detta impresa nella misura del 19% con una opzione di acquisto del 30 %. 47 Occorre a questo proposito ricordare che, secondo le istituzioni, la Olivetti e la Océ importavano fotocopiatrici provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] onde poter offrire ai loro clienti una gamma completa di modelli . Le fotocopiatrici rientranti nelle categorie 1 e 2 erano vendute a prezzi superiori a quelli praticati dai loro fornitori e costituivano una quota aggirantesi tra il 35 e il 40% delle vendite e delle cessioni in locazione di queste nuove macchine sul mercato, durante il periodo compreso tra il 1981 e il luglio 1985 . I tentativi di questi due produttori diretti così a mettere a punto e a lanciare sul mercato una gamma completa di modelli sono tuttavia falliti in conseguenza dei bassi prezzi di mercato imposti dalle importazioni giapponesi . 48 Alla luce di queste circostanze, la cui esattezza non è stata smentita né dai documenti agli atti né dalla trattazione dinanzi alla Corte, si deve considerare che, per effetto delle loro importazioni i produttori menzionati non hanno prodotto un pregiudizio a sé stessi, provocando la diminuzione dell' utilizzo delle loro capacità produttive, il calo dei propri prezzi o l' abbandono di programmi diretti all' aumento della produzione o alla produzione di nuovi prodotti . 49 Tenuto conto di quanto precede, si deve concludere che includendo la Olivetti e la Océ nell' industria comunitaria, le istituzioni non hanno ecceduto i limiti del potere discrezionale loro riconosciuto . 50 Per quanto riguarda la Tetras, è sufficiente constatare che, come indicato nei punti 81 e 107 della motivazione del regolamento impugnato, detto produttore non è stato preso in considerazione né per la valutazione del pregiudizio né per la fissazione dell' aliquota del dazio antidumping . 51 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non doveva neppure essere considerata produttore comunitario . A questo riguardo essa ricorda, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] partecipa al capitale azionario della [OSCURATO:PERSONA], società giapponese, nella misura del 50% e che queste due società sono sotto il controllo della [OSCURATO:PERSONA] ( USA ). Di conseguenza, le decisioni commerciali della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero adottate nell' ambito di una strategia commerciale del gruppo elaborata a livello mondiale . 52 [OSCURATO:PERSONA] sostiene poi che, nelle categorie da 1 a 2, la [OSCURATO:PERSONA] si limita praticamente ad assemblare i componenti importati dal [OSCURATO:PERSONA] e che il valore aggiunto nella Comunità raggiunge il 20% soltanto se vengono inclusi i costi di manodopera e il 35% se vengono inclusi pure i profitti della fabbrica . Il valore aggiunto menzionato dalle istituzioni sarebbe semplicemente una media ponderata per tutte le fotocopiatrici [OSCURATO:PERSONA] delle categorie da 1 a 4 . Questa dipendenza della [OSCURATO:PERSONA] dalle importazioni di fotocopiatrici giapponesi non consentirebbe di inserire tale società nel novero dei produttori facenti parte dell' "industria comunitaria ". 53 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di acquistare fotocopiatrici per bassi volumi dalla [OSCURATO:PERSONA] non è giustificata da esigenze di autodifesa . Si tratterebbe di una decisione di gestione come riconosciuto dallo stesso Consiglio nel punto 64 della motivazione del regolamento impugnato . 54 [OSCURATO:PERSONA] invoca infine il pregiudizio che la [OSCURATO:PERSONA] causa agli altri produttori della Comunità, rivendendo le fotocopiatrici fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] a prezzi di dumping, pregiudizio d' altronde riconosciuto dal Consiglio al punto 63 della motivazione del regolamento impugnato . 55 Sulla base di questi diversi argomenti, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, includendo le imprese sopra menzionate nell' industria comunitaria ai fini della determinazione del pregiudizio causato a quest' ultima dalla pretesa pratica di dumping, le istituzioni avrebbero violato l' art . 4, nn . 1 e 5, del regolamento n . 2176/84 . Essa aggiunge che l' istituzione di dazi antidumping era tanto meno giustificata in quanto gli altri produttori non potevano essere considerati rappresentativi di una "proporzione notevole della produzione comunitaria" ai sensi dell' art . 4, n . 5, e che, pertanto, non avrebbe potuto essere constatato alcun pregiudizio per la loro produzione . 56 Per valutare se, nel caso di specie, l' insieme dei fatti pertinenti richiedesse l' esclusione della [OSCURATO:PERSONA] dall' industria comunitaria, occorre rilevare, in primo luogo, che per quanto riguarda il valore aggiunto delle fotocopiatrici fabbricate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella Comunità, esso era, durante il periodo di riferimento, del 50% per le fotocopiatrici delle categorie da 1 a 4 . E vero che per le fotocopiatrici per bassi volumi fabbricate nel [OSCURATO:PERSONA] questo valore era di gran lunga inferiore . Tuttavia, come a ragione osservato dal Consiglio al punto 58 della motivazione del regolamento impugnato, "dato che, ai fini della procedura, sono stati definiti prodotti simili tutte le fotocopiatrici dai modelli personali fino alle macchine della categoria 5, sarebbe inopportuno decidere se un produttore comunitario debba essere inserito nell' industria comunitaria unicamente prendendo in esame la sua produzione di un determinato modello o di una gamma limitata di modelli ." 57 Si deve rilevare, in secondo luogo, che, per quanto riguarda l' importazione delle fotocopiatrici provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] e fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], le istituzioni hanno considerato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato di essere stata indotta ad acquistare le macchine per motivi di autodifesa . Secondo le informazioni ottenute, si tratta di una decisione di gestione adottata nel contesto del gruppo [OSCURATO:PERSONA] . Tuttavia, il volume di dette importazioni è stato minimo rispetto a tutta la gamma di fotocopiatrici prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella Comunità come anche rispetto all' insieme del mercato comunitario ( 1 %), e i prezzi di rivendita sono stati identici a quelli dei corrispondenti apparecchi prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] . 58 Si deve rilevare inoltre che anche se, rivendendo le fotocopiatrici importate dal [OSCURATO:PERSONA] a prezzi di dumping, inferiori a quelli degli altri produttori comunitari, la [OSCURATO:PERSONA] ha causato un pregiudizio a questi ultimi, essa non doveva essere per questo esclusa dal novero dei produttori comunitari e privata, con ciò stesso, della tutela offerta dalla normativa comunitaria rispetto al pregiudizio che essa abbia a sua volta subito . 59 Si deve infine rilevare che, secondo il Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] si era impegnata a fabbricare direttamente, o a procurarsi presso altri produttori comunitari, componenti destinati a sostituire quelli provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] . Orbene, la realizzazione di questo impegno si sarebbe trovata severamente compromessa in assenza di provvedimenti antidumping . 60 Anche se la [OSCURATO:PERSONA] detiene il 50% del capitale del suo fornitore giapponese, la [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, tenuto conto dell' insieme delle circostanze qui sopra esposte, la cui esattezza non è stata smentita né dai documenti agli atti né dalla trattazione dinanzi alla Corte, si deve concludere che le istituzioni, includendo la [OSCURATO:PERSONA] nell' industria comunitaria, non hanno ecceduto i limiti del potere discrezionale loro riconosciuto . 61 Da quanto precede risulta che il motivo relativo all' erronea definizione dell' industria comunitaria deve essere respinto . Sul motivo relativo alla valutazione erronea degli interessi della Comunità 62 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, data la struttura del mercato e in particolare il suo grado di concentrazione, gli interessi della Comunità non richiedevano l' istituzione di dazi antidumping . Essa aggiunge che l' imposizione di questi dazi avrebbe rafforzato la posizione dominante occupata dalla [OSCURATO:PERSONA] e limitato la concorrenza, e che il successivo andamento del mercato sarebbe stato sfavorevole ai consumatori . [OSCURATO:PERSONA] da ciò conclude che, istituendo i dazi antidumping, le istituzioni avrebbero violato l' art . 12, n . 1, del regolamento n . 2176/84 . 63 Si deve rilevare che la questione di stabilire se gli interessi della Comunità richiedano un' azione comunitaria presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse . Orbene, come è stato deciso dalla Corte, in particolare nella sentenza 7 maggio 1987, ( causa 255/84, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1861, punto 21 della motivazione ), il giudice deve limitare il proprio controllo di una siffatta valutazione alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell' esattezza materiale dei fatti considerati nell' operare la scelta contestata, dell' assenza di errore di valutazione manifesto o di sviamento di potere . 64 Va a questo proposito osservato che, secondo le istituzioni, in assenza di dazi antidumping, verrebbe compromessa la possibilità che un' industria comunitaria indipendente di fotocopiatrici continui ad esistere, mentre essa è necessaria al mantenimento e allo sviluppo delle tecniche richieste per la fabbricazione di prodotti di reprografia nonché alla conservazione di un gran numero di posti di lavoro . Questo timore era in particolare basato sul rilevamento dell' impresa di un produttore comunitario da parte di un fabbricante giapponese, avvenuto nel corso dell' inchiesta . Le istituzioni hanno altresì considerato che questa necessità di protezione dell' industria comunitaria prevaleva sulla protezione degli interessi immediati dei consumatori . 65 Una siffatta necessità giustifica altresì l' eventuale rafforzamento della posizione sul mercato di uno dei produttori comunitari a seguito dell' istituzione dei dazi antidumping, tanto più che le istituzioni non avevano ragione di temere abusi . Occorre rilevare che, dopo l' istituzione di detti dazi, nessuno dei sei fabbricanti giapponesi che detenevano una quota del mercato comunitario si è ritirato da tale mercato . 66 Alla luce di quanto sopra, si deve constatare che le istituzioni non hanno commesso alcun errore manifesto di valutazione considerando che gli interessi della Comunità esigevano l' istituzione di dazi antidumping . 67 Pertanto, il motivo relativo all' erronea valutazione dell' interesse della Comunità deve essere respinto . Sul motivo relativo alla carenza di motivazione del rigetto delle proposte d' impegno da parte della [OSCURATO:PERSONA] 68 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la motivazioe del rigetto delle sue proposte d' impegno è insufficiente e pertanto non conforme ai requisiti di cui all' art . 190 del trattato . [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata ad invocare la sua prassi tradizionale di non accettare impegni da parte degli importatori ( punto 100 della motivazione del regolamento impugnato ), senza spiegare le ragioni di questa prassi e le modalità della sua applicazione al caso di specie, mentre la ricorrente avrebbe dovuto essere considerata come esportatore . 69 A questo proposito si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza ( vedasi in particolare sentenza 26 giugno 1986, ( causa 203/85, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 2049, punto 10 della motivazione ), la motivazione prescritta dall' art . 190 del trattato deve indicare, in modo chiaro e inequivocabile, l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria che ha adottato l' atto impugnato, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della difesa dei loro diritti, e alla Corte di esercitare il suo controllo . 70 Nel caso di specie questo requisito è stato soddisfatto . La prassi della [OSCURATO:PERSONA] di non accettare impegni da parte degli importatori, sostenuta dal Consiglio al punto 100 della motivazione del regolamento impugnato, trova fondamento sia nelle norme del codice antidumping del GATT, il cui art . 7 prevede soltanto l' accettazione di impegni da parte degli esportatori, sia nell' art . 10 del regolamento n . 2176/84 . Anche se quest' ultima norma non esclude la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di accettare l' impegno offerto da un importatore, dalla sua formulazione emerge però che una siffatta accettazione deve essere eccezionale . Infatti i nn . 4 e 6, relativi alla prosecuzione dell' inchiesta dopo l' accettazione degli impegni e all' istituzione di dazi antidumping dopo il ritiro di un impegno o la constatazione della sua violazione, fanno menzione soltanto degli esportatori, cioè di quegli operatori economici i cui impegni possono essere accettati . 71 Questa disciplina è giustificata da due ordini di motivi . Innanzitutto, l' accettazione dell' impegno offerto da un importatore avrebbe la conseguenza di incoraggiarlo a continuare ad approvvigionarsi al di fuori della Comunità a prezzi di dumping . In secondo luogo, gli altri importatori dovrebbero essere trattati allo stesso modo, il che, dato il grande numero di società interessate, renderebbe il controllo del rispetto degli impegni estremamente difficile . 72 Si deve osservare che la questione se la [OSCURATO:PERSONA] sia l' esportatore materiale delle fotocopiatrici o l' importatore non ha alcuna importanza . Infatti, dato che le fotocopiatrici sono acquistate ai fini della loro importazione nella Comunità e che pertanto valgono i motivi che giustificano la mancata accettazione degli impegni offerti da parte degli importatori, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerata esportatore a tal fine ( punto 100, quarto comma, della motivazione del regolamento impugnato ). 73 Ne consegue che il motivo relativo alla carenza di motivazione del rigetto delle proposte d' impegno avanzate dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto e, con esso, il ricorso nel suo complesso . Decisione relativa alle spese Sulle spese 74 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese, comprese quelle sostenute dagli intervenienti che ne hanno fatto domanda . La società [OSCURATO:PERSONA], intervenuta a sostegno della ricorrente, sopporterà le proprie spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce : 1 ) Il ricorso è respinto . 2 ) La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dagli intervenienti . [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese .
Sentenza Corte di giustizia UE/1990 — Fons Iuris — Fons Iuris