CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2021
Cassazione n. 28783/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 827/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso il ridetto difensore in Roma, p.zza [OSCURATO:PERSONA] n. 66; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 164/44/11 depositata il 08/11/2011, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con la sentenza impugnata la CTR ha parzialmente accolto l'appello della cicieta contribuente e Pertanto furtuarzrz la illegittimità dell'atto impugnato, avviso di accertamento per IRES 2004 limitatamente al recupero ivi contestato riguardante le sopravvenienze attive derivanti dalla cessione del contratto di leasing; ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s. p. a. ; Considerato che: - con istanza datata 4 giugno 2019 la società contribuente ha chiesto sospendersi il giudizio ex art. 6 c. 10 d. L. n. 119 del 2018; - dall'esame dell'istanza e della documentazione allegata, rileva la Corte che sussistono le condizioni per dichiarare estinto il processo; le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate; p.q.m. dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] / - - ( lA 19 OTT, 221 L