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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00246/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 1 aprile 2021 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma di quella del 15 gennaio 2020 del Tribunale di Milano, ha ridetermirato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in 6 mesi e 20 giorni di reclusione, :irevio riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per il reato ex eirt. 1.0-tet d.lgs. 74/2000 (per l'anno di imposta 2021, in Milano il 27 dicembre 2013), confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

Si deducono i vizi di violazione di legge con riferimento alla confisca cd. mista ed a quella per equivalente disposta ex art. 12-bis d.lgs. 74/200C.

Ci si duole in sostanza, del mancato accertamento dell'insussistenza del p -ofitto nel patrimonio della società, in liquidazione, per poter poi disporre la c:o -ifisca per equivalente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Dalla sentenza impugnata risulta che è stata disposta la con 'isca diretta del denaro o di beni fungibili della società del profitto del reato di cui all'ari:. 10- ter d.lgs. 74/2000, quantificato con riferimento all'entità dell'Iva non versate Solo in via subordinata, cioè per il caso in cui in sede esecutiva non sia rinvenuto il profitto nei beni della società, è stata disposta la confisca per equivalente.

1.2. Solo quando sia disposta esclusivamente la confisca per ecuvalente è necessario che vi sia la motivazione del presupposto ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 dell'impossibilità di disporre la confisca diretta del profitto del reato nel pat -i nonio della persona giuridica.

1.3. Va poi rilevato che la confisca per equivalente del profitto del reato ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000 era consentita già ai sensi del comma 14.3 dell art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 («Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. .74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale»), per le condotte commesse successivamente al 1 gennaio 2008, data di entrata in vigore del comma 143 dell'art. 1 della legge citata.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi di:ll'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento dellE spes.ie del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e -agione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga menx delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 1 aprile 2021 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma di quella del 15 gennaio 2020 del Tribunale di Milano, ha ridetermirato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in 6 mesi e 20 giorni di reclusione, :irevio riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per il reato ex eirt. 1.0-tet d.lgs. 74/2000 (per l'anno di imposta 2021, in Milano il 27 dicembre 2013), confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Si deducono i vizi di violazione di legge con riferimento alla confisca cd. mista ed a quella per equivalente disposta ex art. 12-bis d.lgs. 74/200C. Ci si duole in sostanza, del mancato accertamento dell'insussistenza del p -ofitto nel patrimonio della società, in liquidazione, per poter poi disporre la c:o -ifisca per equivalente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Dalla sentenza impugnata risulta che è stata disposta la con 'isca diretta del denaro o di beni fungibili della società del profitto del reato di cui all'ari:. 10- ter d.lgs. 74/2000, quantificato con riferimento all'entità dell'Iva non versate Solo in via subordinata, cioè per il caso in cui in sede esecutiva non sia rinvenuto il profitto nei beni della società, è stata disposta la confisca per equivalente. 1.2. Solo quando sia disposta esclusivamente la confisca per ecuvalente è necessario che vi sia la motivazione del presupposto ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 dell'impossibilità di disporre la confisca diretta del profitto del reato nel pat -i nonio della persona giuridica. 1.3. Va poi rilevato che la confisca per equivalente del profitto del reato ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000 era consentita già ai sensi del comma 14.3 dell art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 («Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. .74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale»), per le condotte commesse successivamente al 1 gennaio 2008, data di entrata in vigore del comma 143 dell'art. 1 della legge citata. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi di:ll'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento dellE spes.ie del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e -agione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga menx delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
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