CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 20511/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ula B ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 36600/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Falcone e domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente- nonché Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 1099/2019, pubblicata il 30 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno adito il Tribunale di Crotone perché accertasse e dichiarasse l’illegittimità della reiterazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa conclusi con il Comune di Crotone e per fare accertare che il rapporto di co.co.co.relativo al programma PIC Urban 2, formalmente cessato il 31 dicembre 2008, si era protratto fino al 30 giugno 2009, con condanna della P.A. a risarcire il danno e a pagare la somma maturata fra il 31 dicembre 2008 e il 30 giugno 2009. Si è costituito il Comune di Crotone. Nel procedimento sono stati citati come terzi garanti i dirigenti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 35/2018, ha in parte accolto il ricorso, con riferimento alle retribuzioni non corrisposte per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009. Il Comune di Crotone ha proposto appello che la Corte d’appello di Catanzaro, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1099/2019, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Il Comune di Crotone e [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi con distinti controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] La presente controversia ha ad oggetto la questione se l’incarico di prestazione professionale che sia stato svolto, in favore di un ente locale, in mancanza di una formale delibera di assunzione di impegno contabile ex art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000,comporti l’instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente ed esclusivamente con l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazioneo se resti esperibile nei confronti dell’ente quantomeno l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. Il ricorso assume interesse anche perché concerne dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per queste ragioni, si ritiene opportuno rimettere la causa in pubblica udienza, atteso il valore potenzialmente nomofilattico della lite. P.Q.M. La Corte, -rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udie