CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02109/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 6.3.2025, che ha confermato la condanna 6 7-0 in primo grado dell'imputato alla pena di quattro mesi di arresto e F13170)euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975; Rilevato che, nella parte in cui deduce vizio di motivazione, il ricorso si limita a reiterare i motivi di appello, già disattesi, invece, dalla sentenza di secondo grado con motivazione adeguata in ordine a tutti e tre i profili interessati; Considerato, quanto alla violazione di legge dedotta con riferimento all'art. 80 Reg. Tulps, che il ricorso non tiene conto che, ai fini della individuazione degli strumenti di punta e da taglio atti ad offendere dei quali è vietato il porto senza giustificato motivo, devono ritenersi abrogati gli artt. 42 T.U.L.P.S. e 80 del relativo regolamento di esecuzione, a seguito all'entrata in vigore della legge n. 110/1975 art. 4 (Sez. 1, n. 3257 del 21/2/1994, Farina, Rv. 199105 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i