CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11560/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso a e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 37939/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che l'imputato lamenta la violazione di legge per il mancato proscioglimento per bis in idem con la condanna in altro giudizio; Rilevato tuttavia che l'imputato, il quale non aveva dedotto tale circostanza in appello e comunque aveva rinunciato ai motivi sulla responsabilità, non può sollecitare in questa sede l'esame di una questione di fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso, da trattarsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in