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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10051/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21341-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti avverso la sentenza n. 2080/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 — 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 21341 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -2- Rg 21341/2020 FATTO Ritenuto che: La CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] , con sentenza nr 2080/2019, rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la decisione della CTP di Ferrara che aveva accolto il ricorso dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate con cui era stata riqualificata l'operazione di conferimento di tre immobili del valore di € 438.000,00 alla società [OSCURATO:PERSONA] .

L'agenzia aveva ritenuto i due negozi oggetto di collegamento negoziale e aveva riqualificato detta operazione come cessione di immobile applicando la tassazione in misura proporzionale. [OSCURATO:PERSONA] di appello rilevava che ai sensi dell'ad 1 comma 1084 il quale stabiliva che l'art 1,comma 87,Iett a) della legge 2017 nr 205 costituisce interpretazione autentica dell'ad 20,comma primo del T.U. al DPR 1986 nr

131. Su queste basi osservava che la volontà del legislatore era nel senso di circoscrivere l'interpretazione dell'art 20 al dato testuale senza incorrere a collegamenti extratestuali e che detta disposizione era applicabile anche agli atti registrati prima della sua entrata in vigore.

Rilevava che l'atto in questione veniva ad identificarsi nel conferimento immobiliare sicchè doveva ritenersi corretta ,alla luce della richiamata normativa la sua sottoposizione a tassazione in misura fissa.

L'Ufficio ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo con si deduce la violazione e falsa applicazione dell'ad 112 c.p.c. in relazione all'ad 360 primo comma nr 4 c.p.c. per avere la CTR incentrato la ratione decidendi su una motivazione estranea al perimetro della causa sulla quale il giudice di appello si sarebbe dovuto pronunciare circoscritta alla correttezza della operata rettifica alla stregua dell'rt 53 del d.p.r. nr 131 del 1986. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti con controricorso illustrato da memoria con cui gli stessi evidenziano la pendenza di altri procedimenti relativi alla medesima operazione ( Rg 21312/2020 e Rg 19551/2020) ai fini di una eventuale riunione. [OSCURATO:PERSONA] dà atto che in pendenza dei termini per il deposito dell'ordinanza relativa all'odierno procedimento è stata pubblicata altra ordinanza nr 1333/2022 che ha definito il procedimento rg 19551/2020. i Tutto ciò ha reso necessaria una nuova convocazione di questa Corte per il giorno 22.2.2022. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Occorre preliminarmente rilevare che in relazione alla medesima operazione oggetto anche della presente vertenza è intervenuta la decisione di questa Corte nr 1333/2022.

In essa si è rilevato alla luce delle modifiche apportate al testo dell'ad 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, laddove dispone che "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi" che è precluso all'Amministrazione finanziaria procedere alla riqualificazione di un unico negozio, come di più o meno articolate sequenze negoziali, applicando il più volte citato art. 20, sulla base della valorizzazione di elementi extra testuali.

E si è pertanto ritenuto che dovesse essere confermata la decisione della CTR reputando l'operazione un mero conferimento immobiliare da assoggettare ad imposta di registro in misura fissa .

L'accertamento così compiuto in ordine a tale situazione giuridica preclude il riesame della stessa questione, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (tra le altre, Cass. Sez.

U.16/06/2006, n. 13916; Cass. 12/04/2010, n. 8650; 09/12/2016, n. 25269; Cass. 10/01/2019, n. 484) e conseguentemente le questioni trattate risultano vincolanti anche nel presente giudizio.

L'intervenuto giudicato è rilevabile d'ufficio .

Le Sezioni Unite dì questa Corte infatti hanno riconosciuto la natura pubblicistica dell'interesse al rispetto della cosa giudicata, la rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno oltrechè di quello interno, e l'inclusione delle relative questioni fra quelle di diritto invece che fra quelle di fatto.

Di conseguenza, hanno affermato la rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno, purchè questo risulti da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, per cui la Cassazione ne accerta l'esistenza e la portata con cognizione piena e con diretto esame degli atti processuali (Cass 2 sez.

V ord. n. 37 del 2019Cass.

Sez.

U., n. 1416 del 27/1/2004; Cass. Sez.

U., n. 226 del 25/5/2001).

Il giudicato (interno o esterno), e' considerato alla stregua di un elemento normativo astratto, in quanto fissa la regola del caso concreto "...sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione" ( Cass. n. 16847 del 2018).

Quanto alle spese del presente giudizio, se è vero che il ricorso dell'Agenzia è successivo al formarsi del giudicato e comunque, la rilevabilità d'ufficio appare preponderante rispetto ai comportamenti processuali delle parti, per cui deve ritenersi che sussistano giusti motivi per la compensazione delle stesse.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del presente procedimento.

Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21341-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti avverso la sentenza n. 2080/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 — 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 21341 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- Rg 21341/2020 FATTO Ritenuto che: La CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] , con sentenza nr 2080/2019, rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la decisione della CTP di Ferrara che aveva accolto il ricorso dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate con cui era stata riqualificata l'operazione di conferimento di tre immobili del valore di € 438.000,00 alla società [OSCURATO:PERSONA] . L'agenzia aveva ritenuto i due negozi oggetto di collegamento negoziale e aveva riqualificato detta operazione come cessione di immobile applicando la tassazione in misura proporzionale. [OSCURATO:PERSONA] di appello rilevava che ai sensi dell'ad 1 comma 1084 il quale stabiliva che l'art 1,comma 87,Iett a) della legge 2017 nr 205 costituisce interpretazione autentica dell'ad 20,comma primo del T.U. al DPR 1986 nr 131. Su queste basi osservava che la volontà del legislatore era nel senso di circoscrivere l'interpretazione dell'art 20 al dato testuale senza incorrere a collegamenti extratestuali e che detta disposizione era applicabile anche agli atti registrati prima della sua entrata in vigore. Rilevava che l'atto in questione veniva ad identificarsi nel conferimento immobiliare sicchè doveva ritenersi corretta ,alla luce della richiamata normativa la sua sottoposizione a tassazione in misura fissa. L'Ufficio ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo con si deduce la violazione e falsa applicazione dell'ad 112 c.p.c. in relazione all'ad 360 primo comma nr 4 c.p.c. per avere la CTR incentrato la ratione decidendi su una motivazione estranea al perimetro della causa sulla quale il giudice di appello si sarebbe dovuto pronunciare circoscritta alla correttezza della operata rettifica alla stregua dell'rt 53 del d.p.r. nr 131 del 1986. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti con controricorso illustrato da memoria con cui gli stessi evidenziano la pendenza di altri procedimenti relativi alla medesima operazione ( Rg 21312/2020 e Rg 19551/2020) ai fini di una eventuale riunione. [OSCURATO:PERSONA] dà atto che in pendenza dei termini per il deposito dell'ordinanza relativa all'odierno procedimento è stata pubblicata altra ordinanza nr 1333/2022 che ha definito il procedimento rg 19551/2020. i Tutto ciò ha reso necessaria una nuova convocazione di questa Corte per il giorno 22.2.2022. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Occorre preliminarmente rilevare che in relazione alla medesima operazione oggetto anche della presente vertenza è intervenuta la decisione di questa Corte nr 1333/2022. In essa si è rilevato alla luce delle modifiche apportate al testo dell'ad 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, laddove dispone che "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi" che è precluso all'Amministrazione finanziaria procedere alla riqualificazione di un unico negozio, come di più o meno articolate sequenze negoziali, applicando il più volte citato art. 20, sulla base della valorizzazione di elementi extra testuali. E si è pertanto ritenuto che dovesse essere confermata la decisione della CTR reputando l'operazione un mero conferimento immobiliare da assoggettare ad imposta di registro in misura fissa . L'accertamento così compiuto in ordine a tale situazione giuridica preclude il riesame della stessa questione, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (tra le altre, Cass. Sez. U.16/06/2006, n. 13916; Cass. 12/04/2010, n. 8650; 09/12/2016, n. 25269; Cass. 10/01/2019, n. 484) e conseguentemente le questioni trattate risultano vincolanti anche nel presente giudizio. L'intervenuto giudicato è rilevabile d'ufficio . Le Sezioni Unite dì questa Corte infatti hanno riconosciuto la natura pubblicistica dell'interesse al rispetto della cosa giudicata, la rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno oltrechè di quello interno, e l'inclusione delle relative questioni fra quelle di diritto invece che fra quelle di fatto. Di conseguenza, hanno affermato la rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno, purchè questo risulti da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, per cui la Cassazione ne accerta l'esistenza e la portata con cognizione piena e con diretto esame degli atti processuali (Cass 2 sez. V ord. n. 37 del 2019Cass. Sez. U., n. 1416 del 27/1/2004; Cass. Sez. U., n. 226 del 25/5/2001). Il giudicato (interno o esterno), e' considerato alla stregua di un elemento normativo astratto, in quanto fissa la regola del caso concreto "...sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione" ( Cass. n. 16847 del 2018). Quanto alle spese del presente giudizio, se è vero che il ricorso dell'Agenzia è successivo al formarsi del giudicato e comunque, la rilevabilità d'ufficio appare preponderante rispetto ai comportamenti processuali delle parti, per cui deve ritenersi che sussistano giusti motivi per la compensazione delle stesse. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente procedimento. Rom
Sentenza Cassazione n. 10051/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris