CassazionesentenzaSezione UDecisione del 10 agosto 2026
Cassazione n. 24598/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. AlbertoCardino, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario;Numero registro generale 5510/2025N.R.G.: 5510/25Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 117/2026Numero di raccolta generale 24598/2026Data pubblicazione 10/08/20261. L’antefatto.La società [OSCURATO:SOCIETA]. gestisce un negozio di articoli elettronici.Il 25.05.2017 la suddetta società fu dalla competente autoritàamministrativa inclusa (c.d. “accreditamento”) nel novero degli esercentilegittimati ad accettare in pagamento, per la vendita di determinati beniindicati dalla legge, la carta elettronica denominata “bonus cultura 18app”,istituita dall’art. 1, comma 979, della legge 28.12.2015 n. 208 (comemodificato dalla dall’art. 2-quinques, comma 1, del d.l. 29.3.2016, n. 42,convertito con modificazioni dalla l. 26.5.2016, n. 89), allo scopo di“promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonioculturale” ai residenti nel territorio nazionale che avessero compiuto diciottoanni nell'anno 2016 (limite temporale via via esteso fino al 2023, anno incui il sistema “18app” è stato sostituito dalle nuove “Carta della cultura” e“Carta del merito”, di cui all’art. 1, comma 630, della l. 29.12.2022, n.197).1.1. In virtù di tale accreditamento, la società [OSCURATO:SOCIETA] ha ottenuto pervari anni il rimborso, da parte del Ministero della Cultura (olim, Ministero deiBeni e delle [OSCURATO:PERSONA] e del Turismo), del prezzo della merce vendutaai soggetti beneficiari del suddetto “bonus cultura”, secondo le previsioni deld.P.C.M. 15 settembre 2016 n. 187, attuativo della legge 208/15.1.2. Il 21.7.2022 il competente ufficio ministeriale ha disposto, ai sensidell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, la revoca dell’accreditamentodella società [OSCURATO:SOCIETA] nella piattaforma “18app”, ed il successivo4.11.2022 ha avviato il procedimento di revoca dei pagamenti e rimborsodelle somme erogate.Tali provvedimenti furono motivati dall’Amministrazione con la violazione,da parte della [OSCURATO:SOCIETA], delle norme che disciplinavano il funzionamentodel “bonus cultura 18app”, ed in particolare per avere la suddetta societàvenduto, riscuotendo dall’Amministrazione il corrispondente prezzo, beninon rientranti tra quelli per l’acquisto dei quali la legge accordava il bonusNumero registro generale 5510/2025N.R.G.: 5510/25Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 117/2026Numero di raccolta generale 24598/2026Data pubblicazione 10/08/2026(tra cui smartphone, spazzolini da denti elettrici, articoli elettronici, ed ingenere beni diversi da quelli indicati dalla normativa attuativa della legge:cioè libri; biglietti per cinema, teatro, concerti, musei; corsi di lingua, dimusica o di teatro, abbonamenti a quotidiani).1.3. Infine, con decreto 5.12.2022 n. 4231 il Ministero della Cultura harevocato i pagamenti effettuati in favore della [OSCURATO:SOCIETA] e ne ha chiesto larestituzione, per l’importo complessivo di euro 262.454,41.2. Il presente giudizio.Con atto del 24.1.2023 la [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] il Ministero della Cultura, chiedendo:a) “accertare e dichiarare l’illegittimità del decreto 5.12.2022 n. 4231e per l’effetto annullarlo o disapplicarlo”;b) accertare e dichiarare l’insussistenza di debiti della Cirantineoverso il Ministero della Cultura.La società attrice negò la verità dei fatti posti a base del decreto di revocadell’accreditamento ed allegò che spettava alla P.A. provarne l’esistenza,non ad essa provarne l’inesistenza.2.1. Il Ministero della Cultura si è costituito ed ha formulato domandariconvenzionale, chiedendo la condanna dell’attrice al pagamento a titolo diindebito oggettivo della somma di euro 262.454,41 oltre interessi.2.2. Con ordinanza riservata del 10.6.2024 il Tribunale di Catanzaro harigettato le richieste istruttorie formulate delle parti e rinviato la causa perla precisazione delle conclusioni al 10.6.2025.2.3. Con ricorso notificato il 14.3.2025 la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ilregolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che sia dichiarata lagiurisdizione del giudice contabile sulla domanda riconvenzionale propostadal Ministero.Numero registro generale 5510/2025N.R.G.: 5510/25Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 117/2026Numero di raccolta generale 24598/2026Data pubblicazione 10/08/20262.4. Il Ministero si è costituito chiedendo che sia dichiarata la giurisdizionedel giudice ordinario.2.5. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendodichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.2.6. Ambo le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. a fondamento dell’invocata giurisdizione delgiudice contabile sulla domanda riconvenzionale propostadall’amministrazione convenuta, dopo un’ampia ricostruzione del quadronormativo che disciplina l’erogazione dei rimborsi previsti dalla leggeistitutiva del “bonus cultura 18app”, assume - in sintesi - che l’esercenteammesso a ricevere in pagamento i voucher del “bonus cultura” instaura un“rapporto di servizio” con la [OSCURATO:PERSONA].Egli - si afferma - da un lato è tenuto a verificare che il titolare del bonuscultura abbia i requisiti legittimanti per fruirne; dall’altro è tenuto adastenersi dall’accettare in pagamento il bonus cultura per l’acquisto di beninon contemplati dalla legge.1.1. Preliminarmente rileva la Corte come nessuna delle parti abbia riferitose il giudice dinanzi al quale pende il procedimento principale si sia avvalsodella facoltà di disporne la prosecuzione nonostante la proposizione delregolamento di giurisdizione, ai sensi degli artt. 41 e 367 c.p.c..Anche in caso affermativo, tuttavia, ciò non sarebbe d’ostacolo all’esamedell’istanza di regolamento preventivo, nonostante sia ormai trascorsa ladata stabilita dal giudice a quo per la decisione: il regolamento preventivo digiurisdizione infatti investe la S.C. non dell'intera controversia, ma della solaquestione di giurisdizione, sicché è preclusa a questa Corte l’indagine sullapermanenza o meno dell'interesse delle parti al giudizio principale (Cass.Sez. U., 12/03/2025, n. 6633; Cass. Sez. U., 14/07/1981, n. 4598).Né l'interesse alla decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizioneviene meno se, successivamente alla proposizione del regolamento, siaNumero registro generale 5510/2025N.R.G.: 5510/25Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 117/2026Numero di raccolta generale 24598/2026Data pubblicazione 10/08/2026pronunciata la sentenza nel giudizio a quo (Cass. Sez. U., 07/11/2023, n.31014; Cass. Sez. U., 11/05/2018, n. 11576).2. Il regolamento per come proposto è inammissibile per difetto diinteresse, ex art. 100 c.p.c..La società ricorrente sostiene che dovrebbe essere il giudice contabile adecidere sulla domanda di indebito oggettivo formulata dal Ministero.La stessa ricorrente, tuttavia, con l’atto di citazione ha chiestol’accertamento negativo della medesima obbligazione di cui la controparteha chiesta la condanna all’adempimento.Rispetto alla propria domanda, dunque, la società ricorrente mostra di nondubitare che essa sia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.Ma una domanda di accertamento negativo dell’esistenza d’una obbligazionepecuniaria è speculare rispetto alla domanda di condanna all’adempimentodella medesima obbligazione. E’ insegnamento antico, infatti, che “ognidomanda di condanna presuppone un accertamento”: sicché nella sostanzatanto l’attrice, quanto il convenuto, concordano sul fatto che spetti algiudice ordinario decidere sull’esistenza d’un debito della società Cirantineonei confronti del Ministero.2.1. Da ciò discendono due conseguenze.La prima è che il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione èinammissibile, per carenza di interesse ad agire, quando le partisostanzialmente concordino sulla corretta individuazione del giudice adìto(Cass. Sez. U., 10/02/2017, n. 3557; Cass. Sez. U., 16/12/2013, n. 27990;Cass. Sez. U., 25/10/2013, n. 24155; Cass. Sez. U., 30/06/2008, n. 17776;Cass. Sez. U., 17/11/1984, n. 5836).Nel caso di specie, per quanto detto, tale concordia sussiste. Non si vede,infatti, come la società [OSCURATO:SOCIETA] possa pretendere di scindere la suadomanda di accertamento negativo dell’obbligazione, che essa ha intesodevolvere al giudice ordinario, dalla domanda di condanna al pagamentodella stessa obbligazione (che ha per presupposto l’accertamento positivo diNumero registro generale 5510/2025N.R.G.: 5510/25Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 117/2026Numero di raccolta generale 24598/2026Data pubblicazione 10/08/2026quell’obbligazione), che invece la [OSCURATO:SOCIETA] pretende sia devoluta al giudicecontabile.Le due contrapposte domande, quanto alla giurisdizione, simul stabunt autsimul cadent: e poiché la [OSCURATO:SOCIETA] vuole che la propria domanda diaccertamento negativo sia devoluta al giudice ordinario, e lo stesso vuole ilMinistero quanto alla sua, di fatto contrasto non v’è tra le parti.2.2. La seconda conseguenza è che la società [OSCURATO:SOCIETA] non ha interesseall’accoglimento del regolamento nel senso da essa prospettato, in quanto lanatura speculare delle contrapposte domande avrebbe per effetto ladevoluzione al giudice contabile anche della domanda di accertamentonegativo proposta dalla società oggi ricorrente, devoluzione che però laCirantineo non chiede e non vuole.In definitiva, la società [OSCURATO:SOCIETA] in presenza di due domande contrapposteaventi il medesimo oggetto, pretenderebbe che la propria resti al giudiceordinario, e l’altrui sia devoluta al giudice contabile: una pretesa dunquenon solo giuridicamente impossibile, ma produttiva d’un effetto contra serispetto a chi la invoca.3. Ritiene la Corte che la novità della fattispecie renda opportuna,limitatamente alla questione di giurisdizione, l’enunciazione del principio didiritto nell'interesse della legge (Cass. Sez. U., 28/11/2024, n. 30605).Nell’interesse della legge va dunque affermato che, in fattispecie comequella oggetto del presente giudizio, vada affermata la giurisdizione delgiudice ordinario.La domanda formulata dal Ministero va infatti qualificata sub specie iuriscome domanda di ripetizione d’un indebito oggettivo, ai sensi dell’art. 2033c.c..3.1. Il Ministero sostiene di avere erogato alla [OSCURATO:SOCIETA] una ingentesomma di denaro, a titolo di rimborso del prezzo di beni venduti apossessori della carta elettronica “18app”, ma esulanti dal novero di quelliper i quali la legge prevedeva il diritto al rimborso in capo all’esercente.Numero registro generale 5510/2025N.R.G.: 5510/25Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 117/2026Numero di raccolta generale 24598/2026Data pubblicazione 10/08/20263.2. Il meccanismo introdotto dalla l. 208/15 al fine di favorire la diffusionedella cultura tra i giovani si inquadra nello schema dell’accollo liberatoriotrilatero, ex art. 1273, comma primo, c.c..La disciplina introdotta dall’art. 1, comma 979, l. 208/15 nel regimeapplicabile ratione temporis, si può così riassumere:-) sia l’avente diritto al bonus (scilicet, quanti avessero compiutodiciotto anni d’età nell’anno di riferimento), sia gli esercenti interessati,erano tenuti ad iscriversi tramite accesso alla rete internet su unapiattaforma digitale istituita e gestita dalla competente autoritàamministrativa (art. 2, 5 e 7 d.P.C.M. 15.9.2016 n. 187);-) per effetto dell’accesso alla suddetta piattaforma, l’avente dirittoacquisiva un “buono di spesa elettronico” con codice identificativo;-) dal canto loro gli esercenti, una volta registrati sulla piattaforma,assumevano l’obbligo di accettare i buoni di spesa in pagamento dellamerce venduta o dei servizi offerti (art. 7, comma 2, ultimo periodo,d.P.C.M. 187/16);-) l'accettazione del suddetto “buono di spesa elettronico”comportava ipso iure l’acquisto in capo all’esercente di un credito di pariimporto nei confronti del Ministero (art. 8 d.p.c.m. 1587/16).3.3. In definitiva il meccanismo concepito dal legislatore comportaval’assunzione del debito altrui e la liberazione dell’originario debitore colconsenso del creditore.Infatti il beneficiario del bonus “18app”, debitore dell’obbligo di pagamentodel prezzo dell’acquisto o del corrispettivo del servizio, veniva liberato datale obbligo presentando il bonus elettronico; il Ministero (terzo rispetto alcontratto di vendita del bene o prestazione del servizio) si obbligava ex antea sostenere il relativo costo; il creditore (l’esercente) accettava che ildebitore fosse liberato dal pagamento del prezzo.Si tratta dunque d’una fattispecie rientrante nello schema dell’art. 1273 c.c..Numero registro generale 5510/2025N.R.G.: 5510/25Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 117/2026Numero di raccolta generale 24598/2026Data pubblicazione 10/08/20263.4. Orbene, se il creditore libera il debitore da obbligazioni diverse daquelle che il terzo ha accettato di accollarsi, non può ovviamente nullapretendere dall’accollante.Pertanto se in tal caso l’accollante paga ugualmente il creditore, ecco chesta eseguendo una prestazione priva di titolo giustificativo, e legittimamentene potrà domandare la restituzione ex art. 2033 c.c..Conforme è la giurisprudenza del giudice amministrativo, il quale haritenuto che gli atti ministeriali di revoca dei pagamenti e la richiesta dirimborso di quanto indebitamente introitato dall’esercente, sono devolutialla giurisdizione del giudice ordinario in quanto “nulla hanno a che vederecon l'esercizio del potere” (Consiglio di Stato sez. VI, 06/12/2024 n. 9806).4. Sono invece infondati gli argomenti spesi dalla società ricorrente persostenere la giurisdizione del giudice contabile.Tali argomenti infatti si riducono a ciò: l’esercente accreditato il qualeaccetti in pagamento della merce venduta ai diciottenni un “bonus cultura”svolgerebbe un’attività a lui “delegata” dalla pubblica amministrazione ocomunque “partecipa” a tale attività.La tesi è insostenibile in quanto:-) l’esercente, quando vende beni a diciottenni, svolge la propria-) il controllo sul possesso, in capo all’acquirente, d’un valido bonus,così come il controllo sul fatto che i beni acquistati dal beneficiario rientrinonell’elenco di cui all’art. 5, comma 2, d.P.C.M. 187/16 non è una “attivitàamministrativa”, ma un obbligo di legge; a seguire il ragionamento dellaricorrente, si perverrebbe al paradosso che qualunque soggetto privato, cuila legge accordi un diritto subordinato all’osservanza di determinati doveri,sia per ciò solo “organo mediato” della P.A..5. Va dunque affermato nell’interesse della legge, ex art. 363, terzocomma, c.p.c., il seguente principio di diritto:“è devoluta al giudice ordinario, non a quello contabile, la domanda direstituzione dell’indebito, proposta dalla Pubblica amministrazione neiNumero registro generale 5510/2025N.R.G.: 5510/25Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 117/2026Numero di raccolta generale 24598/2026Data pubblicazione 10/08/2026confronti dell’esercente che abbia venduto a beneficiari del c.d. “bonuscultura” ex lege 208/15 beni non compresi tra quelli ammessi al rimborsodel prezzo da parte dello Stato”.6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate in dispositivo,considerando, in proposito, che il regolamento preventivo di giurisdizione, inquanto subprocedimento incidentale, è un giudizio autonomo il cui valorenon coincide con quello del giudizio presupposto.6.1. Non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da partedel ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dalmomento che il regolamento di giurisdizione non è un mezzo diimpugnazione.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) enuncia, nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., il principio didiritto di cui al paragrafo cinque della motivazione;(-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore del [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanonella somma di euro 2.500, oltre spese prenotate a debito se dovute.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Cortedi cassazione, addì 24 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]Ascola)