CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16370/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del motivo ha suscitato l’eccezione di inammissibilitàda parte della controricorrente e al proposito il Collegio osservache la doglianza cumula profili di censura tra loro incompatibili qualila violazione di legge e l’omessa motivazione, non individuando neppureil pertinente paradigma processuale che non è il 360 primo comman.4 cod. proc. civ.. Inoltre, la censura è anche manifestamente infondata.Il giudice di appello non ha omesso di motivare né violato la legge, ma si è conformato alla consolidata interpretazione giurispru- denzialeritenendo che il ricorso fosse stato presentato nei termini per il fatto che la contribuente aveva presentato all’Amministrazione un’istanzaformalmente qualificata come « istanza di accertamento con adesione(art. 6, terzo comma, del d.lgs. n. 218 del 1997) » . Va data continuità alla giurispru d enza della Sezione (Cass. Sez. 5 - , Ordi- nanzan.27274 del 24/10/2019) secondo la quale in caso di presenta- zione dell'istanza di accertamento con adesione la mancata compari- zionedel contribuente alla data fissata per la definizione in via ammi- nistrativadella lite, sia essa giustificata o meno, non interrompe la so- spensionedel termine di 90 giorni per l'impugnazione dell'avviso di ac- certamento, in quanto detto comportamento non è equiparabile alla formalerinuncia all'istanza né è idoneo a farne venir meno "ab origine" glieffetti. Eguali considerazioni valgono con riferimento al l’interpreta- zionedel contenuto dell’istanza presentata dalla società, che non può esserederubricata a richiesta di mera autotu t ela, in quanto diretta ad ottenere uno spatium deliberandi previsto dalla legge (Cass. Sez.5 - , Ordinanza n. 21096 del 24/08/2018) secondo cui il decorso deltermine di sospensione di novanta giorni per l'impugnazione dello stessosegue automaticamente alla presentazione dell'istanza di defi- nizione. 7.Con il secondo motivo di ricorso, proposto in riferimento all'art. 360, primocomma, n. 5 , c od . p roc . c iv . , viene prospettata l’o messa moti- vazionecirca un fatt o controverso e decisivo della causa, che ha for- matooggetto di discussione tra le parti, in relazione anche all'art. 62, primocomma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. La censura evidenzia chel’Agenzia aveva eccepito davanti alla CTR , sotto vari profili, l'inam- missibilità del ricorso introduttivo e dell'appello per carenza di prova dellalegittimazione processuale del dott. [OSCURATO:PERSONA] in persona del qualeera stato proposto sia il ricorso introduttivo sia l’appello princi- pale. L’ eccezione sarebbe stata rigettata con motivazione solo appa- rente,mancando sia la valutazione degli elementi addotti dall’Agenzia circal’irritualità dell'intestazione dei predetti atti, sia de lla irrilevanza dellaqualifica di amministratore delegato posseduta dal dott. [OSCURATO:PERSONA]- lattano,sia de lla inidoneità della delibera del CDA come da verbale del 21.11.2011 allegata da controparte in giudizio tardivamente perché nonprodotta col ricorso introduttivo, sia de lla portata da attribuire all' art. 2384 cod. civ.. La questione è stata ulteriormente rielaborata dall’Agenziain sede di memoria illustrativa. 8.Il terzo motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod.proc. c iv . , lamenta anche la v iolazione e falsa applicazione dell'art. 75,terzo comma, c od . p roc . c iv ., e degli artt. 12 e 18 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, e dell'art. 2384 c od . c iv . da parte della sen- tenzad’appello, nella parte concernente l'ammissibilità del ricorso in- troduttivo e dell'appello principale, perché il ricorso introduttivo non recal'indicazione nominativa del "legale rappresentante" della società, eperché questa lacuna non potrebbe ritenersi colmata dalla successiva indicazionedella qualità di amministratore delegato - e non di legale rappresentante- in capo a l dott. [OSCURATO:PERSONA]. 9.I motiv i, connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibiliper più ragioni . 9.1.La formulazione della seconda censura, come eccepito in contro- ricorso,non tiene conto dell ’art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n.134, che ha riformato il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.,e si applica nei confronti della sentenza qui impugnata, depositata il3 giugno 2014. Nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve es- serededotto censurando l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più l’«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione» circa un fatto controversoe decisivo per il giudizio come precedentemente previsto dal“vecchio” n.5, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso ilquale non ha tenuto conto del mutato quadro normativo processuale (cfr.Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014). 9.2.Inoltre, con riferimento ad entrambi i motivi in disamina, vale il principio di diritto (Cass. Sez. L , Sentenza n. 267 del 11/01/1995; conformi Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 8722 del 02/09/1998; Cass. Sez.2, Sentenza n. 8826 del 30/04/2015) secondo il quale l a legitima- tioad processum , riferita alla capacità delle parti a stare in giudizio, in proprio o con la debita rappresentanza, assistenza o autorizzazione, costituisce un presupposto che attiene alla regolare costituzione del rapportoprocessuale e l'accertamento della sua esistenza o della sua mancanzapuò essere compiuto in ogni stato e grado del processo, si- nanche in sede di legittimità, con il solo limite della formazione del giudicatoche preclude la proposizione o la riproposizione della relativa questione.Pertanto, la produzione dell'atto o documento da cui risulti lasussistenza di detta legittimazione, produzione ammissibile anche nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 372, primo comma, cod. proc. civ., non essendo assoggettata alle preclusioni, anche di ordine cronologico,riguardanti l'acquisizione del materiale probatorio occor- renteper decidere la causa nel merito, ha l'effetto di sanare retroatti- vamente le irregolarità che inficiano i precedenti gradi del giudizio, fermorestando che tale sanatoria non opera quando i giudici di merito abbianogià rilevato la mancanza del presupposto processuale, traen- donele debite conseguenze in ordine alla validità dell'atto compiuto in mancanzadi esso . Nel caso in esame non solo non vi è un giudicato interno nel senso dell’assenzadi legittimazione ad agire in giudizio conferita al Presidente dalConsiglio di Amministrazione della società, ma esiste un accerta- mentodel giudice in senso diametralmente opposto. Infatti, la CTR ha postoin essere un accertamento motivato a riguardo, nei seguenti ter- mini:«Per quanto attiene alla legitimatio di [OSCURATO:PERSONA], ra- tionetemporis, a rappresentare la ISE ed a conferire procura speciale per la lite, essa discende dalla qualità di amministratore delegato, all'uopodestinatario anche di apposita delibera del Consiglio di Ammi- nistrazioneche dava facoltà ad agire ed a contestare in qualsiasi sede. Inoltre,sulla base della previsione di cui all'alt. 2384 cod. civ., "il po- tere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalladeliberazione di nomina è generale". Alla data emergente dal con- ferimento della procura il [OSCURATO:PERSONA] appariva ricoprire tale qua- lità.». 9.3.Nella sentenza i mpugnata la CTR ha motivato, compiendo precisi accertamentifattuali circa il conferimento di poteri di rappresentanza generaliin capo a chi ha conferito procura ai difensori per introdurre il ricorsoin primo grado e l’impugnazione, anche sulla base del verbale delconsiglio di amministrazione del 21.11.2011 . È formalistica l ’ulte- rioredoglianza dell’Agenzia secondo la quale tale delibera doveva es- sereallegata al ricorso introduttivo, non ostandovi la consolidata giu- risprudenzadi legittimità sopra citata, né la ricorrente ha dimostrato e neppureallegato che tale carenza e la mancata indicazione nominativa dellegale rappresentante della società avesse ragionevolmente deter- minatoun concreto nocumento per la difesa erariale o incertezza as- solutacirca l’identificazione della controparte. 9.4. Infine, non è accoglibile l’ulteriore elaborazione contenuta nella memoria illustrativa dell’Agenzia, anche ai fini della declaratoria di inammissibilitàdel controricorso nel giudizio di Cassazione, secondo la quale « il potere di rappresentanza non può trovare la propria fonte nelladelega delle attribuzioni del consiglio di amministrazione, poiché ilconsiglio di amministrazione non è titolare del potere di rappresen- tanza»e la ricorrente sulla base della delibera del CDA dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] «segnalain aggiunta il limite posto dal consiglio alla legittima assun- zione di impegni, che esclude quelli di valore superiore ad euro 1.000.000»,giusta visura alla CCIAA della società allegata alla memo- riaex art.378 cod. proc. civ.. Ilcollegio osserva infatti da un lato che l ’organo amministrativo di un enteè titolare del potere gestorio che si manifesta nella scelta delle attivitàda intraprendere al fine di raggiungere gli obiettivi per il quale l’enteè stato costituito e al suo presidente, investito dei poteri di im- pulso, coordinamento e guida dell’organo amministrativo compete la legalerappresentanza dell’ente, la legitimatio ad processum. Dall’altro,è evidente che l’accertamento della CTR circa i poteri confe- riti con delibera del CDA oggetto del motivo di ricorso si basa su una deliberaanteriore a quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] quale emerge dalla visura alla CCIAAdel 24.11.2014 allegata alla memoria ex art.378 cod. proc. civ.. La questione è perciò sul piano cronologico astrattamente rilevante soloai fini dell’eventuale inammissibiltà del controricorso. Inoltre, nel concreto,il limite invocato dall’Agenzia nella sua interpretazione della deliberanon si estende alla costituzione nel presente processo di cas- sazionetramite controricorso, dal momento che la delibera conferisce delegaall’amministratore per « tutte le attribuzioni del CDA ad ecce- zionedelle seguenti: a) gli impegni di qualsiasi tipo e sotto qualsiasi forma,di importo superiore ad euro 1.000.000 » , e la costituzione nel presentegiudizio non risulta che di per sé abbia comportato alcun im- pegnoin tal senso, ad esempio perché l’emolumento pattuito con i di- fensoritravalica tale limite , né l’esito del giudizio è scontato con con- seguenteassenza di impegno a riguardo . 10.Con il quarto motivo, ex art. 360, primo comma, n. 3. c od . p roc . civ.si censura la v iolazione e falsa applicazione de gli art t . 92 e 109 del d.P.R. 22 dicembre 19 86 , n. 917 , per contraddittorietà tra la parte in cui la CTR afferma « la impugnata sentenza ha adeguatamente illu- strato la cointeressenza tra le società Ise e Comes, ha esaminato le modalitàdelle transazioni e della regolamentazione finanziaria, ha ap- profonditole vicende interne della società; e pertanto è correttamente pervenutaa ravvisare circostanze gravi precise e concordanti nel senso diuna reale insussistenza di un reale scopo imprenditoriale alla base delle ripetute cessioni e retrocessioni » e il successivo annullamento dell’avvisodi accertamento. La doglianza si riferisce alla complessiva argomentazionedella CTR relativa alla ritenuta infondatezza della pro- nuncia di primo grado cui la C.T.R. dedica, formalmente secondo l’Agenzia,i punti da 5 a 11 della motivazione . 11.Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità. La cen- suranon individua il pertinente paradigma processuale rilevante, poi- chéil profilo del «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» nellamotivazione avrebbe dovuto essere censurato ex art. 360, primo comma,n. 4 . c od . p roc . c iv . o comunque doveva essere oggetto di una censuramotivazionale (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053), e non perviolazione di legge . Inoltre, la doglianza è inammissibile anche per- chégenerica e non specifica, censurando come contraddittoria una mo- tivazionemolto ampia ai punti 5 - 11 della sentenza, che si dipana per 9pagine e contiene numerosi e distinti apprezzamenti fattuali da parte delgiudice, capi suscettibili di essere oggetto di autonome doglianze. Tale prospettazione è inammissibile per consolidata interpretazione giurisprudenziale(già Cass. 30 dicembre 2015 n. 26110) dal momento che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consistein un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impu- gnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge impli- candonecessariamente un problema interpretativo della stessa; vice- versa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie con- creta,mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraversoil vizio di motivazione . 12.Con la quinta censura, in rapporto all’ art. 360, primo comma, n. 5 . cod.p roc. c iv . , la ricorrente prospetta l’ o messo esame circa fatti con- troversi e decisivi della causa, che hanno formato oggetto di discus- sionetra le parti . A d avviso dell'Agenzia ricorrente, i fatti determinanti dellacausa ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA, risultanocompletamente omessi nella motivazione della sentenza im- pugnatae sono: a) il fatto che, ai fini IVA , non vi sia stata alcuna ge- nerazione di valore aggiunto a seguito delle varie transazioni ; b) la circostanza che , con riferiment o al periodo di possesso dell'immobile da parte della contribuente (dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 6/10/2006), essa non avrebbe provato in quale concreto processo produttivo l'immobile in questionesia stato impiegato ; c) sul piano fiscale, le successive ces- sionie retrocessioni hanno determinato un danno all'Erario in termini dicosti dedotti e di IVA detratta ; d) il riconoscimento del diritto alla detrazionenon è condizionato dall'effettuazione dei versamenti dell'im- posta;e) a causa della sequela di cessioni e retrocessioni sia la società Iseche la società Comes sono state sottoposte a commissariamento giudiziale. 13.Il motivo è inammissibile. Con riferimento al punto d) il Collegio constatache non è indicato un fatto il cui esame sia stato omesso, ma un’interpretazionegiuri dica della normativa sull’imposta armonizzata. Inoltre,con riferimento alle restanti circostanze, va rammentato il cor- retto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazionedegli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle ri- prese:la gravità, precisione e concordanza richieste dalla legge vanno desuntedal loro esame complessivo, in un giudizio non atomistico di essi(ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo), seb- bene preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi,perché è necessaria la loro collocazione in un contesto ar- ticolato,nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall'al- troin vicendevole completamento (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emergala sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice difondatezza della pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornirela prova contraria. Il giudice ha compiuto tale valutazione at- traversouna serie articolata di accertamenti fattuali da pag.3 a pag.11 dellasentenza impugnata, con precisi ancoraggi nel quadro istruttorio raccoltonel processo che hanno portato ad escludere la deducibibilità dalla base imponibile dell’IVA 20% per euro 24.092.224,00 gravante sulcontratto rogato dal notaio Panzera il 1.11.2005 e relativa fattura n. 1 del 2.11.2005 emessa da COMES in relazione al ritrasferimento delcentro commerciale alla contribuente. Inoltre, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie offerte dalle parti. Nella fattispecie il fatto storico èindubbiamente stato considerato dal giudice, sia quanto alla conte- stata «carenza di razionalità economico - commerciale nella vendita in questione(…)» (cfr. p.3 sentenza), sia al fatto che «A seguito di azione giudiziariadei soci di minoranza ISE, il tribunale civile nominò un am- ministratoregiudiziario (…)» (cfr. p .4 sentenza). Egualmente, è stato valutatoanche il fatto che l’operazione «non avrebbe comportato crea- zionedi ricchezza reale» , mentre inconducente è il profilo relativo al dannoerariale. 14.Il sesto mezzo di impugnazione, ai fini dell’ art. 360, primo comma, n.3. c od . p roc . c iv . , prospetta la v iolazione e falsa applicazione dell'art. 19,d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 28 della l . 16 febbraio1913, n. 89 da parte della sentenza impugnata nella parte in cuinon trae le debite conseguenze dai vizi di nullità che inficiano l'atto pernotaio Panzera del 1° novembre 2005, avente ad oggetto la riven- ditadel [OSCURATO:PERSONA] dalla Comes alla contribuente e che ha comportato la contestata detrazione dell'imposta relativa. L ’Agenzia rammentache la nullità dell'atto può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse , oltre ad essere rilevabile d'ufficio dal giudice ai sensidell'art. 1421 c od . c iv . e comporta che la vendita stipulata sa- rebbeimproduttiva di effetti e non potrebbe giustificare la detrazione dell'impostarelativa alla cessione. 15.Con il settimo motivo , in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3. cod.proc. c iv . , si deduce la v iolazione e falsa applicazione dell'art. 19, d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione agli artt. 1343 e 1418 cod.civ . nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la nullità delcontratto per causa illecita ed assum e che , in ogni caso , la nullità nonavrebbe impedito il diritto alla detrazione. 16.I due motivi sono connessi perché incentrati sulla contestata nullità del contratto ai fini della detrazione dell’imposta armonizzata e sono inammissibili. Come eccepito in controricorso, sia l’intestazione sia i l succintocorpo delle censure sesta e settima recano un univoco riferi- mento testuale all’imposta armonizzata la quale , sin dall’atto imposi- tivo impugnato, non è oggetto del presente processo : i motivi sono calibrati esclusivamente sul diritto alla detrazione dell’ IVA . Dal mo- mentoche i motivi non sono congruenti con le riprese ad imposizione allabase del processo , relative alla deduzione dalla base imponibile ai finidelle imposte dirette (IRES e IRAP) , sono inammiss