CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 06143/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 6103-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E.N.P.A.M. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DEGLI ODONTOIATRI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3845/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/11/2023 R.G.N. 2936/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ENPAM contributi R.G.N.6103/2024 Cron. Rep. Ud.12/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto dalla s.r.l. “[OSCURATO:PERSONA]” avverso la pronuncia di primo grado che, in accoglimento della domanda formulata dalla [OSCURATO:PERSONA], aveva accertato l’omesso versamento da parte del Centro dei contributi maturati ex art. 1, comma 39, della l. n. 243 del 2004 negli anni indicati in ricorso (cioè 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2018), salva la prescrizione maturata fino al 2 luglio 2008, con la conseguente condanna della medesima società al pagamento della somma complessiva di 80.987,48 euro, oltre interessi. 2. Avverso detta sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito mediante controricorso. 3. All’esito della camera di consiglio del 12 febbraio 2026, il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., il [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 39, della l. n. 243 del 2004, del Protocollo d’Intesa del 21 dicembre 2016, degli artt. 112 e 116 c.p.c., nonché della l. n. 388 del 2000, per avere la Corte d’appello ritenuto corretti i conteggi dell’Enpam e confermato le sanzioni irrogate a titolo di evasione contributiva. Nel motivo si deduce innanzitutto che i conteggi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA], sempre contestati dalla società, erano errati perché elaborati considerando integralmente il fatturato del [OSCURATO:PERSONA] senza decurtare alcunché e, dunque, senza considerare che una significativa parte di fatturato era stata prodotta con il solo apporto di medici dipendenti. A giudizio di parte ricorrente, l’Enpam aveva considerato sempre l’intero fatturato, violando così il dettato normativo e collettivo che impone di considerare solo il fatturato prodotto dai medici in regime libero professionale non anche quello riconducibile in via esclusiva ai medici dipendenti. La società sostiene che tale questione, oltre ad integrare la violazione dell’art. 1, comma 39, cit., costituisce un fatto rilevante sul quale i Giudici del primo e secondo grado avevano “preso un abbaglio” e, pertanto, ne ha lamentato anche l’omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. Nella censura si ricorda, altresì, che l’Enpam e le associazioni di categoria avevano sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il quale era stato confermato che la base di calcolo per l’applicazione dell’aliquota del 2% dopo la decurtazione del 60% non è l’intero fatturato delle società, ma solo quello attinente a tutte le prestazioni specialistiche effettuate dai medici non in rapporto di dipendenza. Si evidenzia, quindi, che l’interpretazione dell’art. 1, comma 39, cit., fatta propria dalla Corte d’appello non soltanto contrasta con il tenore letterale della norma e del citato Protocollo, ma genera una distorsione perché finisce per attribuire agli specialisti in regime libero-professionale una contribuzione totalmente svincolata dalla loro reale attività. Nel motivo si rappresenta, infine, che nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili, considerati la tempestiva istanza di regolarizzazione presentata dalla società e il deposito dei fatturati. 2. Il motivo presenta evidenti profili di inammissibilità ed è comunque infondato. 2.1.Innanzitutto, va in questa sede ribadito il costante indirizzo interpretativo di questa Corte secondo cui, nel sistema previdenziale Enpam, il contributo del 2% dovuto dalle società di capitali ai sensi dell’art. 1, comma 39, della l. n. 243 del 2004, ha come base di calcolo il fatturato annuo attinente alle prestazioni specialistiche rimborsate dal servizio sanitario nazionale ed effettuate con l’apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero-professionale, tenuto conto dell’abbattimento forfettario per costo dei materiali e spese generali exd.P.R. nn. 119 e 120 del 1988, e con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l’apporto di medici o odontoiatri (v. Cass. n. 11254 del 2016 e Cass. n. 2669 del 2021). 2.2.In particolare, è stato chiarito (cfr. Cass. n. 6636 del 2022, la cui articolata motivazione, citata anche nella sentenza impugnata, deve ritenersi in questa sede richiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.) che, nel passaggio dal regime della convenzione a quello dell’accreditamento, dal punto di vista previdenziale l’art.15nonies del d.lgs. n. 502 del 1992 ha lasciato immutato l’obbligo contributivo e le modalità di versamento della contribuzione nel fondo speciale da parte dei singoli professionisti in regime di convenzionamento, mentre con riguardo alle prestazioni specialistiche eseguite nell’ambito di un rapporto di convenzionamento con strutture sanitarie gestite da persone giuridiche private, da imprese societarie o da medici in forma associata è intervenuta la l. 23 agosto, n.243, che così ha disposto all’art. 1, comma 39: «Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento delfatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione delfatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale». Il successivo comma 40 prevede quanto segue: «Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome,quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone». Le citate disposizioni sono state recepite dall’Enpam con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 19 del 22 aprile 2005, approvata con d.m. 24 novembre 2005, n. 24, il cui art. 4 prevede che «Il contributo previdenziale dovuto ai sensi dell’articolo 1, comma 39, dellalegge 23 agosto 2004, n. 243, è calcolato decurtando ilfatturato annuo delle società attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA] e delle sue strutture operative di una quota di abbattimento in ragione delle percentuali stabilite dai d.P.R. 23 marzo 1988, n. 119, e d.P.R. 23 marzo 1988, n. 120. Le relative modalità di versamento sono stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione». Si è affermato, quindi, che in tale contesto normativo non può prescindersi dal tenore letterale della norma, la quale ancora la base di calcolo del contributo previdenziale al concetto inequivoco delfatturato annuo della società (ossia il complesso dei ricavi delle vendite o delle prestazioni di servizi nonché degli altri ricavi e proventi ordinari di un’impresa in un determinato periodo di riferimento), limitandolo però a quello prodotto esclusivamente dal corrispettivo delle prestazioni specialistiche rese nei confronti del servizio sanitario nazionale (e delle sue strutture) dai medici e odontoiatri in regime libero professionale con le dette società. Dunque, ilfatturato sulla cui ba se l’Enpam pretende il contributo del 2% non è l’interofatturato della società ma solo la parte derivante dal regime di accreditamento con il SSN, ossia il controvalore di tutte le prestazioni di carattere specialistico rese dai medici e dagli odontoiatri, retribuite secondo i criteri indicati dald.lgs. n. 502 del 1992, dedotta una quota di abbattimento della base contributiva volta a depurare ilfatturato dai costi di produzione necessari per le prestazioni sanitarie specialistiche (v. in particolare Cass. n. 6636 del 2022, a pagg. 7 e s.). 2.3.La Corte d’appello si è uniformata al menzionato indirizzo interpretativo, avendo correttamente affermato che il procedimento giuridico-contabile necessario per determinare il contributo dovuto dalla società si articola nei seguenti passaggi: a) va individuato il fatturato annuo corrispondente al corrispettivo delle prestazioni specialistiche in convenzione con il SSN; b) da tale complessivo fatturato va scomputata la parte prodotta con l’apporto dei medici in regime di collaborazione libero professionale con la detta società; c) su tale parte va applicato l’abbattimento per i costi, che la [OSCURATO:PERSONA], a tanto autorizzata dalle legge, ha stabilito in misura del 60%; d) sul netto va applicato il prelievo contributivo del 2%. La Corte territoriale, peraltro, ha opportunamente soggiunto (v. pag. 10) che tale procedimento è in linea anche con le previsioni contenute nel Protocollo d’intesa del 21 dicembre 2016, secondo cui «Il fatturato annuo costituente la base contributiva dei PACC ai sensi dell’art. 1, comma 39 cit. è quello attinente a tutte le prestazioni specialistiche rese nei confronti del servizio sanitario nazionale e regionale e delle sue strutture operative effettuate dai medici e dagli odontoiatri non in rapporto di dipendenza con le strutture accreditate». 2.4.Ciò posto, le ulteriori critiche formulate dalla ricorrente alla decisione impugnata si risolvono, a ben vedere, in censure attinenti alle concrete modalità con le quali il calcolo dei contributi sarebbe stato effettuato. La società ricorrente sostiene che l’Enpam aveva considerato sempre l’intero fatturato prodotto, violando così il dettato normativo e collettivo che impone invece di fare riferimento al solo il fatturato prodotto dai medici in regime libero- professionale non anche quello prodotto dai medici dipendenti, cioè senza considerare la presenza alle proprie dipendenze di almeno del 72% di personale assunto in regime di subordinazione. Si tratta, tuttavia, di doglianze che non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità. Al riguardo, il Collegio intende dare continuità al proprio indirizzo secondo cui, in tema di contributo Enpam del 2% dovuto dalle società di capitali ai sensi dell’art. 1, comma 39, della l. n. 243 del 2004, l’individuazione della base di calcolo, costituita dal fatturato annuo attinente alle prestazioni specialistiche rimborsate dal servizio sanitario nazionale, effettuate con l’apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero professionale, tenuto conto dell’abbattimento forfettario per costo dei materiali e spese generali exd.P.R. n.n. 119 e 120 del 1988, e con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l’apporto di medici o odontoiatri, costituisce accertamento di fatto, di competenza del giudice del merito e pertanto sottratto al sindacato di legittimità (v. Cass.n. 36879 del 2021; cfr. altresì, più di recente, Cass., Sez. Un., n. 2048 del 2025, al punto 5.3 della motivazione). 2.5. Giova ricordare che il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito. Al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del vizio tipizzato dall’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., il quale postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti. Nella specie, tuttavia, la possibilità di far valere tale vizio è da ritenersi preclusa, ai sensi dell’art. 360, quarto comma, c.p.c., in quanto la sentenza emessa dalla Corte d’appello ha confermato la pronuncia del Tribunale per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della sentenza impugnata (v. sul punto Cass. n. 21676 del 2024, ove si ribadisce, che, in tema di contributo Enpam, l’individuazione della base di calcolo è riconducibile agli accertamenti di fatto, sottratti al sindacatodi legittimità salvo che per il vizio tipizzato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.). Su tale specifico aspetto della controversia la Corte d’appello ha asserito che, per determinare il fatturato rilevante ex art. 1, comma 39, della l. n. 243 del 2004, il Tribunale aveva considerato il controvalore di quelle prestazioni alla cui esecuzione hanno partecipato medici specialisti in regime di collaborazione libro professionale con la società appellante, avuto riguardo alle informazioni fornite dal SSN, precisando peraltro che tale accertamento in fatto non era stato attinto da alcuna censura nel ricorso di appello e, quindi, che tale fatturato,al netto della quota di abbattimento del 60%, doveva essere sottoposto a contribuzione (v. pag. 11 della sentenza impugnata). Non è esatto affermare – come pretende di fare la società ricorrente – che in realtà il Tribunale e la Corte d’appello non avevano fatto riferimento ai medesimi fatti. Il passaggio motivazionale riportato in ricorso ed attribuito al Tribunale (v. pag. 10) costituisce, a ben vedere, solamente una porzione di una più ampia citazione di una pronuncia di questa Corte sul tema in oggetto (si tratta, precisamente, di Cass. n. 11254 del 2016). Pertanto, esso non dimostra affatto che i Giudici di merito sono giunti alla medesima conclusione sulla base di presupposti fattuali discordanti, sicché non può ritenersi che parte ricorrente abbia assolto l’onere posto a suo carico al fine di superare, nell’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, il divieto di ammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. (cfr. Cass. n. 26934 del 2023). 2.6.Quanto alla censura a mezzo della quale parte ricorrente addebita alla Corte territoriale di non aver considerato le contestazioni dei conteggi formulati dall’Enpam, è il caso di ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nei procedimenti che seguono il rito del lavoro il convenuto ha l’onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall’attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto –risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova – idonee a dimostrare l’erroneità dei conteggi (v. tra le tante Cass. n. 5949 del 2018). Nella specie, nelle censure che la società ha mosso ai conteggi dell’Enpam, per come trascritte nel ricorso per cassazione, non vengono in rilievo critiche puntuali che individuino il vizio da cui essi sarebbero affetti, ma si risolvono nella sostanza in un dissenso rispetto alla componente normativa dei calcoli, cioè all’interpretazione della disciplina posta a base della quantificazione, della cui correttezza in linea di principio si è già detto in precedenza. 2.7.In merito alla censura attinente alle sanzioni civili, la Corte territoriale ha ritenuto corretta l’applicazione del più severo regime concernente l’evasione contributiva, reputando indiscusso nel giudizio che la società appellante non aveva comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] i dati relativi al fatturato su cui calcolare i contributi per cui è causa. Avuto riguardo a tale accertamento di fatto, evidentemente riservato al giudice di merito, non è censurabile in diritto la decisione assunta dalla Corte territoriale. L’occultamento postulato dall’art. 116 della l. n. 388 del 2000, difatti, sussiste non solo quando vi sia l’assoluta mancanza di un qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l’accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, ma anche quando ricorra un’incompleta o non conforme al vero denuncia obbligatoria, attraverso la quale viene celata (e, quindi, occultata) all’ente previdenziale l’effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell’imposizione (cfr. Cass. n. 24364 del 2019, in motivazione, nonché Cass. n. 29272 del 2022 e, più di recente, Cass. n. 23644 del 2025). 3. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso dev’essere rigettato. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico della parte ricorrente. La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022) e del valore della causa. 5. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, co