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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21367/2026

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UI 06CHFUT) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];«L [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, entrambi relativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (cfr. pag. 3) in cui si sottolinea la mancanza di elementi utili positivamente valutabili, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che l'indicazione in sentenza della recidiva " riconosciuta e contestata" è, all'evidenza, un mero refuso, posto che già il primo giudice aveva negato le attenuanti generiche ed escluso recidiva ed il giudice di appello ha confermato la sentenza anche in punto di pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA] mperiali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UI 06CHFUT) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];«L [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, entrambi relativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (cfr. pag. 3) in cui si sottolinea la mancanza di elementi utili positivamente valutabili, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che l'indicazione in sentenza della recidiva " riconosciuta e contestata" è, all'evidenza, un mero refuso, posto che già il primo giudice aveva negato le attenuanti generiche ed escluso recidiva ed il giudice di appello ha confermato la sentenza anche in punto di pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA] mperiali
Sentenza Cassazione n. 21367/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris