CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 44666/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 8/1/2020 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella sua qualità di amministratore della F&F Traching s.r.I., fallita nel corso del 2015. In parziale riforma della pronunzia di primo grado, la Corte territoriale ha invece assolto l'imputata per il concorrente reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per non aver commesso il fatto, escludendo conseguentemente l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando tre motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta documentale. In proposito lamenta la ricorrente che, pur avendo riconosciuto che l'imputata a partire dal 2012 ha ricoperto solo formalmente la carica di amministratore della fallita, invero gestita di fatto da altri, la Corte ha comunque ritenuto la sua responsabilità per il reato menzionato proprio in ragione della titolarità della suddetta carica, ancorando la prova del dolo richiesto per la sua sussistenza alla mera nnaterialità del fatto e senza dimostrare la consapevolezza della [OSCURATO:PERSONA], ancorchè disinteressatasi della gestione della fallita, del modo in cui venivano tenuti i libri contabili. Il ragionamento dei giudici del merito sarebbe poi contraddittorio nella misura in cui, ai fini dell'assoluzione dell'imputata per il reato di bancarotta patrimoniale, ha invece valorizzato proprio il difetto assoluto della prova di un suo coinvolgimento nella gestione societaria o anche solo della conoscenza di come questa venisse condotta dagli amministratori di fatto. Analoghi motivi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla mancata derubricazione del fatto in bancarotta semplice documentale, avendo la sentenza con motivazione apodittica escluso che l'omessa vigilanza ascrivibile alla [OSCURATO:PERSONA] potesse al più essergli imputata a titolo di colpa, rimanendo per l'appunto solo presunta la sua consapevolezza dell'irregolare tenuta delle scritture contabili. Con il terzo motivo vengono nuovamente dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. In proposito, secondo la ricorrente, la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la valutazione compiuta dal giudice di primo grado, senza tenere conto che la stessa presupponeva l'affermazione della responsabilità anche per il reato di bancarotta patrimoniale, mentre erroneamente i giudici di merito avrebbero ritenuto che la difesa non avesse evidenziato elementi positivi di valutazione con i motivi d'appello, nei quali, invece, era stata sottolineato il contributo di minima importanza alla realizzazione del reato eventualmente ascrivibile all'imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati ed il loro accoglimento comporta l'assorbimento del terzo.2. Tanto la sentenza impugnata, che il ricorso si appellano alla giurisprudenza di legittimità al fine di determinare il contenuto del dolo della bancarotta fraudolenta documentale nell'ipotesi in cui il reato sia imputato all'amministratore formale che si rivela in realtà essere un mero prestanome degli effettivi gestori della società fallita. Non è dunque ultroneo ricostruire brevemente le linee guida elaborate nel tempo da questa Corte sul tema. In tal senso deve ritenersi pacifico che l'assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754). Da qui il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, egli non è esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133). Se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità per l'amministratore solo "formale", nemmeno può, però, altrettanto automaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell'integrazione dell'elemento materiale del reato. Ed è questo il senso dell'orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza di questa Corte per cui è necessaria la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, Sentenza n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni, non massimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri, non massimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio, non massimata). Principio che non è contraddetto da quell'orientamento (come ad esempio Sez. 5, Sentenza n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251) secondo cui, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita, atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto. Infatti le pronunzie che si riconoscono in tale orientamento anzitutto solo incidentalmente si sono occupate del contenuto del dolo della bancarotta documentale ascritta all'amministratore formale, riguardando le rispettive decisioni contestazioni di bancarotta patrimoniale. In secondo luogo ciò che affermano è che nei confronti dell'amministratore formale, sul piano della prova, sussista una presunzione semplice di conoscenza della situazione contabile, senza con questo voler negare l'irrilevanza della componente rappresentativa del dolo. Con riguardo alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. "generica" di cui alla seconda parte dell'art. 216 commal n. 2) legge fall. - che è quella ritenuta nella sentenza impugnata - per la sussistenza del dolo - che è quello generico - non è dunque necessario che l'amministratore formale si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità, ma è necessario che l'abdicazione dagli obblighi da cui è gravato sia accompagnata quantomeno dalla rappresentazione della significativa possibilità che i soggetti a cui ha consentito di gestire la società alterino fraudolentemente la contabilità impedendo o rendendo più difficile agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della fallita (che, contrariamente a quanto dimostra di credere la Corte territoriale, non è l'evento del reato, ma una connotazione modale della condotta incriminata) e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada. Sul piano della prova, è ovvio che l'assunzione solo formale della carica costituisce un importante indizio della configurabilità del dolo richiesto per la sussistenza del reato menzionato e che, in alcuni casi, le concrete circostanze in cui è avvenuta, l'indizio può trasformarsi in prova diretta dell'elemento psicologico tipico. Ma per l'appunto è l'analisi delle circostanze concrete del fatto che possono restituire la prova della componente rappresentativa del dolo ed è dunque compito del giudice rifuggire da rigidi automatismi probatori evidenziando le specifiche ragioni per cui sia possibile ritenere, nei termini suindicati, che l'amministratore formale sia consapevolmente concorso nella realizzazione del reato.3. Tenuto conto delle richiamate coordinate interpretative, deve convenirsi con il ricorrente che la motivazione della sentenza risulti carente ed anche contraddittoria in merito alla prova del dolo ascritto alla [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, pur apparentemente aderendo ai principi giurisprudenziali illustrati (ancorchè in maniera ondivaga), ha poi ancorato il riconoscimento del dolo tipico del reato ad evidenze prive di una effettiva forza dimostrativa e scarsamente selettive in riferimento alla qualificazione del fatto come mera bancarotta semplice documentale. La Corte, infatti, ha insistito in tal senso soprattutto sul lungo periodo in cui l'imputata si è disinteressata della gestione della società e sulla grave connpromissione della regolarità contabile registrato dal curatore. Orbene il primo elemento valorizzato risulta anodino nella misura in cui nulla viene detto sulle ragioni per cui l'imputata solo a partire da un determinato momento ha abbandonato la guida della società e sulle modalità con cui ha affidato ad altri la sua gestione (se ad esempio su sua iniziativa ovvero perché furono i futuri amministratori di fatto a proporle tale soluzione, magari promettendole una retribuzione per la conservazione della carica formale). Non solo, la mera abdicazione prolungata dai doveri connessi alla carica formalmente assunta nulla rivela ex se in ordine alla rappresentazione del carattere fraudolento delle intenzioni degli amministratori di fatto e comunque può essere parimenti posta alla base della prova del dolo o della colpa necessari per l'integrazione della meno grave fattispecie di cui all'art. 217 legge fall. Lo stato della contabilità accertato dal curatore non è poi la prova che l'imputata ne fosse a conoscenza, anche solo nei generici termini di cui si è detto in precedenza, tanto più che questo è per l'appunto l'oggetto della dimostrazione richiesta al giudicante e non può costituirne in maniera circolare anche la sua prova. Infine, come detto, la motivazione articolata dalla Corte risulta anche contraddittoria, nella misura in cui, ai fini dell'assoluzione dell'imputata per il reato di bancarotta patrimoniale, ha escluso che sia stata acquisita prova alcuna del fatto che ella avesse avuto anche solo sentore delle intenzioni fraudolente degli amministratori di fatto e delle modalità con le quali gli stessi stessero gestendo la fallita. Ed allora ancora più urgente era l'onere motivazionale che gravava sul giudice dell'appello ai fini della conferma della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, che in definitiva ha assunto i caratteri della responsabilità di posizione. 4. Alla luce degli evidenziati vizi della sua motivazione la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame. Il giudice del rinvio si atterrà ai principi affermati da questa Corte, rimanendo libero di giungere alle medesime conclusioni cui è pervenuta la sentenza annullata, purchè non ne riproponga il percorso motivazionale e giustifichi la propria decisione nel rispetto dei suddetti principi, fermo restando che dovrà altresì verificare, qualora intenda escludere quella per il reato contestato, se sussistano le condizioni per l'eventuale affermazione della responsabilità dell'imputata per il meno grave reato di cui all'art. 217 comma 2 legge fall., esito praticabile senza che possa invocarsi alcuna lesione del diritto di difesa in quanto comunque prevedibile dall'imputata che sin dall'impugnazione di merito - ed anche con i motivi di ricorso - lo ha invocato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con ri