CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37642/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso Ja sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è riproduttivo di identica censura già adeguatamente vagliata dalla Corte territoriale che ha espressamente fatto riferimento al controllo protratto per circa mezzora e all'insistente citofonata ed all'azionamento dei dispositivi sonori e lampeggianti senza che il ricorrente risultasse presente nella abitazione, solidi elementi posti a sostegno dell'accertata evasione con cui il ricorrente non si confronta; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/09