Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37585/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente Rep.

ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 33914 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58H12 L323Q), in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57R28 E389P) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) [OSCURATO:PERSONA] (30) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappre- sentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56P65 L869G) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bolo- gna n. 1309/2019, pubblicata in data 16 aprile 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 28 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ric. n. 33914/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 28 settembre 2021 — Ordinanza — Pagina 1 di 5 Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione (all'esecuzione ed agli at- ti esecutivi) avverso una cartella di pagamento ad essa notifi- cata dal locale agente della riscossione, per crediti iscritti a ruolo dal Comune di Caste! Maggiore (BO), evocando in giudi- zio anche l'ente creditore.

Nel corso del giudizio è stato chia- mato in causa [OSCURATO:PERSONA], socio di maggioranza (nonché at- tuale legale rappresentante) della società opponente.

L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Bologna.

La Corte di Appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, l'ha invece rigettata. [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.

Resistono con distinti controricorsi il Comune di Caste! Mag- giore e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza delta Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 16 aprile 2019.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell'anno 2013.

Es- sendo quindi applicabile l'art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n.

Ric. n. 33914/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 5 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (senza che possa assumere alcun rilievo, sul punto, la qualifi- cazione delle singole contestazioni avanzate da parte oppo- nente in termini di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art.615 c.p.c., ovvero di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., essendo ad esse comunque applicabile la medesima disciplina con riguardo alla sospensione feriale dei termini; ex plurimis, in generale: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 - 01; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 - 01).

Non è d'altronde revocabile in dubbio che l'oggetto del giudi- zio sia costituito da una opposizione esecutiva, essendo stato contestato il diritto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di procede- re ad esecuzione forzata nelle speciali forme della riscossione a mezzo ruolo, nonché, per alcuni aspetti, la regolarità stessa della procedura di riscossione, in opposizione ad una cartella di pagamento notificata al debitore dall'agente della riscossio- Ric. n. 33914/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 5 ne, cioè dell'atto che nella procedura di riscossione a mezzo ruolo svolge la funzione dell'atto di precetto: non colgono quindi nel segno le argomentazioni in senso contrario della parte ricorrente (peraltro contenute solo nella memoria depo- sitata ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.).

Il termine per proporre il ricorso per cassazione scadeva, per quanto sin qui esposto, in data 16 ottobre 2019.

Il ricorso (datato 11 novembre 2019) risulta notificato in data 12 novembre 2019.

Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.

Ciò esime la Corte dall'esame dei motivi posti a base dello stesso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle amministrazioni controricor- renti, liquidandole, per ciascuna di esse, in complessivi C 5.600,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il Ric. n. 33914/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 5 versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 28 settembre 2021.

Il presidente Ad laide AMENDOLA atikA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 33914 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58H12 L323Q), in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57R28 E389P) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) [OSCURATO:PERSONA] (30) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappre- sentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56P65 L869G) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bolo- gna n. 1309/2019, pubblicata in data 16 aprile 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 28 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 33914/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 28 settembre 2021 — Ordinanza — Pagina 1 di 5 Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione (all'esecuzione ed agli at- ti esecutivi) avverso una cartella di pagamento ad essa notifi- cata dal locale agente della riscossione, per crediti iscritti a ruolo dal Comune di Caste! Maggiore (BO), evocando in giudi- zio anche l'ente creditore. Nel corso del giudizio è stato chia- mato in causa [OSCURATO:PERSONA], socio di maggioranza (nonché at- tuale legale rappresentante) della società opponente. L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Bologna. La Corte di Appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, l'ha invece rigettata. [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Resistono con distinti controricorsi il Comune di Caste! Mag- giore e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza delta Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 16 aprile 2019. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell'anno 2013. Es- sendo quindi applicabile l'art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. Ric. n. 33914/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 5 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (senza che possa assumere alcun rilievo, sul punto, la qualifi- cazione delle singole contestazioni avanzate da parte oppo- nente in termini di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art.615 c.p.c., ovvero di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., essendo ad esse comunque applicabile la medesima disciplina con riguardo alla sospensione feriale dei termini; ex plurimis, in generale: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 - 01; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 - 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 - 01). Non è d'altronde revocabile in dubbio che l'oggetto del giudi- zio sia costituito da una opposizione esecutiva, essendo stato contestato il diritto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di procede- re ad esecuzione forzata nelle speciali forme della riscossione a mezzo ruolo, nonché, per alcuni aspetti, la regolarità stessa della procedura di riscossione, in opposizione ad una cartella di pagamento notificata al debitore dall'agente della riscossio- Ric. n. 33914/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 5 ne, cioè dell'atto che nella procedura di riscossione a mezzo ruolo svolge la funzione dell'atto di precetto: non colgono quindi nel segno le argomentazioni in senso contrario della parte ricorrente (peraltro contenute solo nella memoria depo- sitata ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.). Il termine per proporre il ricorso per cassazione scadeva, per quanto sin qui esposto, in data 16 ottobre 2019. Il ricorso (datato 11 novembre 2019) risulta notificato in data 12 novembre 2019. Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. Ciò esime la Corte dall'esame dei motivi posti a base dello stesso. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle amministrazioni controricor- renti, liquidandole, per ciascuna di esse, in complessivi C 5.600,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il Ric. n. 33914/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 5 versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 28 settembre 2021. Il presidente Ad laide AMENDOLA atikA [OSCURATO:PERSONA]